Quando il difensore riceva una PEC con allegato erroneo ma che consenta comunque di individuare l'imputato, l’onere di collaborazione gli impone di recarsi tempestivamente presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria per le verifiche necessarie, piuttosto che scegliere di non comparire all’udienza di trattazione.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 18 febbraio – 14 maggio 2020, n. 15112
Presidente Vessichelli – Relatore Catena
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze sezione minorenni, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 30/09/2015 - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione - dichiarava il T. responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, in (omissis) , condannandolo a pena di giustizia.
2. In data 22/06/2016 T.D.C. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to VA, per:
2.1. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), avendo il difensore di fiducia dell’imputato ricevuto in data 25/11/2015 la notifica dell’appello del Procuratore Generale avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, ed, in seguito, precisamente in data 16/03/2016, ricevuto decreto di citazione per l’appello a nome, tuttavia, di tale I. S., per la medesima udienza del 11/05/2016, in cui era fissato il giudizio di appello nei confronti del T. ; la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello relativo al T. , invece, non era mai stato notificato al difensore, il quale solo dopo un controllo presso la cancelleria si avvedeva dell’errore, consistito nell’invio tramite pec, da parte della cancelleria della Corte di Appello, dell’avviso relativo alla I. , errore, peraltro, desumibile solo dalla consultazione del computer della detta cancelleria, e non anche del fascicolo processuale, in cui non si rinviene la mail inviata al difensore.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il difensore ha concluso il ricorso affermando che si sarebbe munito di un’attestazione da parte della cancelleria della Corte di Appello di Firenze per dimostrare quanto da lui affermato e posto a fondamento dell’impugnazione. Detta attestazione non risulta pervenuta a questa Corte di legittimità.
In ogni caso, la mancata produzione documentale di cui la difesa ha fatto riserva in ricorso determina l’assoluta aspecificità del ricorso medesimo.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.