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PEC non consegnata per casella piena, notifica perfetta (Cass. 25981/20)

14 settembre 2020, Cassazione penale

Mancata consegna a causa di casella di destinazione PEC satura: notifica valida, dato che in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario.

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 14 settembre 2020, n. 25981
Presidente Diotallevi – Relatore Filippini

Considerato in fatto

1. Con sentenza del 22.5.2019 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’avv. MS nell’interesse di M.C. in relazione alla sentenza della Corte di appello di Potenza del 13.4.2018, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione.

2. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., il medesimo difensore della M. , munito di procura speciale, ha proposto impugnazione straordinaria avverso la predetta sentenza di cassazione deducendo quanto segue:
- errore di fatto, per essere avvenuta la trattazione del ricorso per cassazione in pubblica udienza, in data 22.5.2019, senza che della stessa fosse stato dato avviso al difensore di fiducia; infatti, la notificazione a mezzo PEC risulta affetta da "mancata consegna", determinata dal fatto che la casella di destinazione risultava piena. Alla luce di quanto sopra, si chiede l’adozione dei provvedimenti necessari a correggere l’errore e la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. In subordine si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, per manifesto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nella prospettazione del preteso errore di fatto.

1. Infatti, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) sancisce quanto segue: "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

1.1. E nella fattispecie, la disamina dello storico delle notifiche del giudizio in questione consente di rilevare come l’avviso al difensore avv. MS della trattazione dell’udienza pubblica in questione sia stato effettuato presso la cancelleria in data 21.3.2019 dopo che l’invio della PEC alla casella "(omissis)" era risultato infruttuoso per saturazione dello spazio disco della medesima casella di posta elettronica certificata (cfr. esito PEC del 30.3.2019).

1.2. Secondo il condiviso insegnamento già offerto da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, Rv. 274125 - 01), in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario; nella fattispecie, richiamata, proprio come in quella di causa, il destinatario dell’atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata. Nello stesso senso, si veda Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Rv. 271834.
2. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati. Segue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile presente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di S, che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.