Non si deve tenere conto della recidiva nelle contravvenzioni e il giudice del merito non può comvertire mai la pena pecuniaria in pena detentiva (operazione riservata al giudice di sorveglianza in caso di insolvibilità, cioè permanente impossibilità di adempiere).
Corte di Cassazione
Sez. I penale sentenza mum. 34874 Anno 2021
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 13/07/2021
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Letta la requisitoria del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con la sentenza in data 03/11/2020, ha applicato a GP, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 5 e giorni 16 per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, convertita invero la pena pecuniaria di euro 1.500,00 di ammenda in giorni 6 di arresto.
2. Ricorre per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, lamentando la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., e precisamente l'illegalità della pena. E ciò a) per essere stata calcolata tenendo
conto della recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99 cod. pen., che a fronte di un'imputazione relativa ad un reato contravvenzionale, come quello di specie, non poteva essere contestata, trovando essa applicazione solo in caso di delitti, b) per essere stata convertita la pena finale pecuniaria, pari ad euro 1.500,00 di ammenda, in giorni 6 di arresto, con conseguente applicazione di una pena complessiva di mesi 5 e giorni 16 di arresto. Quanto a quest'ultimo profilo, rileva il ricorrente che non è prevista la possibilità per il Giudice della cognizione di convertire la pena pecuniaria in detentiva e non è a questa fattispecie applicabile l'art. 135 cod. pen., che prevede solo un criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive da applicarsi, eventualmente, in altra sede (ad esempio nel caso di insolvibilità).
Rileva il ricorrente, inoltre, che la pena individuata dalle parti prima della riduzione per il rito era pari a mesi 8 di arresto e ad euro 2.250,00 di ammenda, e non ad euro 1.950,00 di ammenda, come erroneamente indicato nella parte motiva della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Quanto alla prima doglianza, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647).
1.2. Altresì fondata è la doglianza relativa alla disposta conversione della ammenda di euro 1.500,00 in giorni 6 di arresto. Invero, l'art. 53 della I. n. 689 del 1981, in tema di depenalizzazione, prevede la sostituzione di pene detentive brevi e non di pene pecuniarie con pene detentive. La conversione delle pene pecuniarie è prevista dall'art. 136 cod. pen., in cui si specifica che "le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma
di legge". E, quindi, riguarda ipotesi diversa dalla determinazione della pena da applicarsi (ovvero da infliggersi).
2. Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento, Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.