Il pendolare che chiede il risarcimento del danno deve provare non solo i disservizi (ritardi sistematici, sporcizia e affollamento dei treni, viaggio in piedi, condizioni di scarsa sicurezza) ma anche la circostanza che tali disservizi abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni del ricorrente determinando una grave lesione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Sent., (ud. 29/11/2018) 08-02-2019, n. 3720
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14323-2015 proposto da:
F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PAOLA CANEPARI giusta procura in calce al ricorso, unitamente a se medesimo;
- ricorrente -
contro
TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell'institore avv. G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA .. difesa da ..;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 298/2014 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F.U.;
udito l'Avvocato SI.
Svolgimento del processo
1. Nel 2008, F.U. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza, Trenitalia S.p.a. al fine di sentir accertare l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti con il contratto di trasporto, nonchè agli obblighi di servizio pubblico e, per l'effetto, di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali derivanti all'attore a seguito della sistematicità dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, della difficoltà di trovare posto a sedere.
Espose in particolare di utilizzare, per i propri spostamenti quotidiani (essendo residente a (OMISSIS) ma avendo studio professionale a Milano), il servizio ferroviario svolto da Trenitalia S.p.a.; che a causa dei ritardi sistematici, della sporcizia e dell'affollamento dei treni, per cui era costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in condizioni di scarsa sicurezza, la qualità della sua vita era particolarmente peggiorata, per la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo conto dell'eventualità di ritardi, per la stanchezza cronica, ansia e stress, per il tempo sottratto alla famiglia ed al riposo; che quindi, tale situazione aveva prodotto una modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona costituzionalmente protetti.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando integralmente la domanda.
Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n. 1395/2008, in parziale accoglimento della domanda, ritenuti risarciti i danni patrimoniali, condannò Trenitalia a risarcire il danno non patrimoniale provocato all'attore, quantificato in 1.000.
In particolare, il giudice di primo grado ritenne che i fatti denunciati dal F. costituivano violazione dei diritti fondamentali che attengono al rispetto della personalità e all'intangibilità della dignità dei cittadini, e che avevano determinato situazioni esistenziali al limite della sopportabilità. Ritenne inoltre sussistente il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, consistente in un danno non patrimoniale di tipo esistenziale, direttamente collegato al mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 206 del 2005, nonchè alla lesione dell'interesse costituzionalmente protetto alla salvaguardia della personalità del cittadino.
2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 298/2014 depositata il 24 aprile 2014.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il F. non aveva dimostrato, e neppure allegato, il presupposto della gravità dell'offesa, necessario al fine di ritenere risarcibile il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato.
In particolare, il F. aveva esposto i disservizi e lo stato dei treni solo su un piano generale e astratto.
Nemmeno attraverso i capitoli di prova testimoniale articolati (che comunque non erano stati ammessi) sarebbe stato possibile provare che i fatti descritti avevano determinato una grave lesione di diritti inviolabili della persona tale da legittimare il risarcimento ex art. 2059 c.c..
Infatti, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale, non sarebbe stato sufficiente provare i disservizi del sistema ferroviario, che integra l'inadempimento del vettore, ma sarebbe stato onere dell'attore, dimostrata questa premessa, provare che tali disservizi avevano inciso in senso negativo nella sua sfera di vita, alterandone e sconvolgendone l'equilibrio e le abitudini di vita.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di sette motivi illustrati da memoria, l'avv. F.U..
3.1. Resiste con controricorso Trenitalia S.p.a..
Motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo, il F. lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.p., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 161 c.p.c., n. 1 e art. 342 c.p.c.".
Il Tribunale, affermando che l'atto di citazione sarebbe affetto da genericità e che i disservizi lamentati non sarebbero provati, avrebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
Infatti, Trenitalia non aveva dedotto profili di nullità della sentenza di primo grado per pretesa genericità dell'atto introduttivo, nè contestato i disservizi lamentati dal ricorrente, rinunciando addirittura ad impugnare il capo della sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto ristorato il danno patrimoniale subito dal ricorrente, con l'effetto di rendere incontrovertibile l'inadempimento contrattuale.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del F., non per genericità dell'atto di citazione, ovvero per mancanza di prova in ordine ai disservizi, bensì per la mancanza di prova in ordine alla gravità della lamentata lesione ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, presupposto necessario per la risarcibilità del danno non patrimoniale c.d. esistenziale.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 1223, 1225 e 1226 c.c., art. 2059 c.c.. Violazione e falsa applicazione art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6".
Il Tribunale avrebbe, da un lato, immotivatamente negato dignità di prova al fatto notorio, dall'altro, non avrebbe comunque messo il ricorrente in condizione di negare i fatti, non ammettendo i capitoli di prova.
Le prove orali, ove ammesse, sarebbero state certamente idonee a provare in concreto le ripercussioni fortemente negative sul piano personale e lavorativo che il ricorrente aveva subito per effetto dei disservizi a cui era stato esposto.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, ha correttamente ritenuto che le prove articolate dal ricorrente, anche ove fossero state ammesse, non avrebbero consentito di superare la carenza di prova in ordine alla gravità del pregiudizio asseritamente subito.
I capitoli di prova articolati, infatti, miravano a dimostrare l'esistenza dei disservizi e non le conseguenze degli stessi sul piano personale e lavorativo del ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo, F. lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1218 c.c., art. 1681 c.c., art. 1325 c.c., agli artt. 4, 14, 17, 18, 20, 23 del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lombardia e Trenitalia e all'art. 4 del contratto di servizio per il trasporto pubblico tra Regione Emila Romagna e Trenitalia, D.Lgs. n. 205 del 2006, artt. 2 e 101, artt. 2, 3, 4, 16, 29, 30, 32 e 34 Cost.".
Il Tribunale, ai fini della valutazione della sussistenza della lesione dei diritti inviolabili della persona, non avrebbe dovuto ignorare la natura e la finalità degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore dai contratti conclusi con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, posti a garantire non il trasporto tout court, ma il trasporto con determinate caratteristiche di comfort del viaggio, nel rispetto degli standard di qualità del servizio.
L'inosservanza di tali obblighi e standard si risolverebbe nella violazione di specifici obblighi di protezione nei confronti della persona, che trovano la loro fonte negli artt. 2 e 101 Cod. cons e negli artt. 2 e 3 Cost..
Se il Tribunale non avesse ignorato la natura e la finalità del contratto di trasporto ferroviario, non avrebbe potuto pretendere la ricorrente la prova della lesione dei diritti inviolabili della persona, insita nella violazione degli obblighi di servizio pubblico, ma semmai la sola prova della violazione di tali obblighi da parte del gestore, dell'entità di tale violazione, e dell'incidenza di essere sulla vita del ricorrente stesso.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la decisione del Tribunale ha fatto buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai da un decennio (sent. n. 26972/2008).
Invero, le Sezioni Unite, con detta citata sentenza, hanno statuito che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona.
E, per quanto qui rileva, hanno precisato che "sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, "un grado minimo di tolleranza".
Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice di appello ha ritenuto non dimostrato che il pregiudizio esistenziale avesse superato "quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale".
In particolare, ha ritenuto che dalle richieste istruttorie articolate, peraltro non ammesse, fosse possibile, al limite, evincere l'esistenza dei disservizi ma non certo le conseguenze degli stessi sulla persona dell'attore e sulle sue relazioni sociali.
Tali valutazioni, in quanto conformi alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, sempre in tema di trasporto ferroviario, la recente Cass., sez. 3 civ., 4/05/2018 n. 10596), sono insindacabili nella presente sede di legittimità.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1218 c.c., art. 1681 c.c., art. 1174 c.c., art. 1175 c.c. e art. 2697 c.c." art. 2059 c.c., artt. 1223, 1225, 1226 c.c.".
Se il Tribunale avesse inquadrato correttamente la fattispecie e fatto corretta applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, non avrebbe comunque potuto gravare l'attore della prova della lesione del diritto di rango costituzionale.
Sarebbe stato onere del gestore e non dell'utente provare di aver adempiuto esattamente al contratto con la diligenza professionale richiesta in relazione alla qualità di gestore del servizio, alla caratteristica dell'attività svolta alla natura del contratto di trasporto, alla prestazione dedotta in contratto.
In mancanza della prova liberatoria, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità contrattuale di Trenitalia e condannarla al ristoro dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
Il motivo è infondato.
Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non patrimoniale del contraente danneggiato, sia la sua entità.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1218 c.c., 1681 c.c., 2059 c.c., in relazione alla sussistenza del profilo della gravità della lesione di un diritto costituzionalmente protetto e alla sua prova".
Il Tribunale, nel ritenere che gli elementi dedotti dal ricorrente fossero così generici da non poter essere prese in considerazione al fine di provare che il catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti fosse stato inciso oltre una certa soglia, non avrebbe tenuto conto dei fatti che il giudice di pace aveva accertato, con carattere di incontrovertibilità, ovvero: la qualità di pendolare giornaliero sulla tratta (OMISSIS) dell'attore per ragioni di lavoro; l'inadempienza del gestore gli obblighi di servizio pubblico nel 2007, anno in cui l'indice di affidabilità fu superato per 7 mesi.
La prova della gravità e dell'ingiustizia della lesione deriverebbe proprio dalla violazione per sette mesi all'anno del livello di qualità dei servizi pattuiti nel contratto di servizio pubblico.
Non aver ritenuto raggiunta una simile prova costituirebbe negazione di un fatto divenuto incontrovertibile, non essendo stato contestato da Trenitalia, la quale aveva prodotto in giudizio il prospetto dci bonus erogati tra il 2003 e il 2007 riportante mese per mese i valori dell'indice di affidabilità.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni indicate in relazione al quarto motivo.
Peraltro, si deve ribadire che il giudice dell'appello ha ritenuto non dimostrata non l'esistenza dei disservizi, bensì la circostanza che tali disservizi abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni del ricorrente determinando una grave lesione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 2043 e agli artt. 2, 3, 4, 16, 29, 32 e 34 Cost., artt. 1, 7 e 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 2059 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 101, 1223, 1225 e 1226 c.c., art. 115 c.p.c.".
Anche volendo escludere la responsabilità del gestore dell'ambito contrattuale, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ricondurre la responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c., ricorrendone i presupposti: la condotta inadempiente, il nesso di causalità, la violazione grave di un diritto costituzionalmente garantito.
Infatti sarebbe un fatto notorio che viaggiare quasi ogni giorno in piedi, ammassati, in condizioni di scarsa sicurezza, pulizia, in carrozze gelide d'inverno e torride d'estate, o vivere lo stress del ritardo produce secondo l'id quod plerumque accidit un pregiudizio alla persona di natura non patrimoniale incidente sui diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Il motivo è inammissibile perchè mira ad ottenere una nuova valutazione di merito (in ordine alla gravità del pregiudizio non patrimoniale subito).
4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 161 c.p.c., n. 1 e art. 342 c.p.c., artt. 1223, 1225 e 1226 c.c.".
Con riferimento al danno patrimoniale, il tribunale avrebbe motivato richiamando per relazione la sentenza del giudice di pace, senza indicare gli elementi essenziali della stessa, e senza confutare le censure formulate con l'appello incidentale del ricorrente, il quale aveva chiesto la rideterminazione del quantum del danno.
La corresponsione di un bonus, sotto forma di abbonamento gratuito, non può considerarsi idonea a ristorare il danno subito e o comunque ad escludere altre forme risarcitorie. Tale bonus, essendo previsto da una fonte contrattuale non in grado di derogare al regime legale della responsabilità civile, costituisce un beneficio che l'utente riceve in aggiunta e non in sostituzione e quanto eventualmente spetti a titolo di effettivo e completo ristoro dei danni patiti per il disservizio cronico.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nell'aderire alla decisione di primo grado circa il rigetto della richiesta di risarcimento dei pregiudizi patrimoniali subiti a causa dei ritardi, richiama gli elementi sulla base dei quali tale decisione si fondava (la circostanza che al ricorrente siano stati corrisposti, quali indennizzo, bonus per l'acquisto degli abbonamenti, nonchè la circostanza che parte attrice abbia comunque usufruito del servizio).
Nè sussiste il vizio di omessa pronuncia.
Al riguardo, anche a prescindere dal fatto che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso le censure asseritamente ignorate dal Tribunale, si deve ribadire che "il giudice non è tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4), che esponga, in maniera succinta, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l'iter argomentativo seguito" (Cass. civ. Sez. 5, 27/03/2015, n. 6205).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019