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PM negligente, quale criterio probatorio per il risarcimento? (Cass. 7760/20)

8 aprile 2020, Cassazione civile

Responsabilità del Pubblico Ministero per una omessa perquisizione: in materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause e all'individuazione di quella cd. «prossima di rilievo» nella verificazione dell'evento dannoso ("più probabile che non").

In tema di responsabilità civile del magistrato, la terza sezione civile della Corte ha cassato la sentenza d'appello di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti dell’autorità giudiziaria requirente, dai figli minori per l'uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la presentazione di reiterate denunce di minacce rivolte verso la vittima. La Corte ha stabilito che il giudice di merito essendo tenuto, nell’accertare il nesso causale fra la lamentata condotta omissiva (ravvisata nell'omessa perquisizione domiciliare e sequestro dell’arma da taglio con la quale l’omicida aveva già reiteratamente minacciato la moglie) ed il fatto lesivo, a compiere il cd. giudizio controfattuale in base al criterio del “più probabile che non”, non può escluderne l’incidenza sulla verificazione dell’evento solo perché questo si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di determinare, alla luce degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, la probabilità, positiva o negativa, che da detta condotta, ove posta in essere, potesse derivare un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.

In relazione alla richiesta risarcitoria conto il Procuratore della Repubblica per gravi violazioni di legge per aver sottovalutato le minacce provenienti dall’autore del crimine e, in special modo, per non aver disposto una perquisizione che, verosimilmente, avrebbe portato al rinvenimento e al sequestro del coltello con il quale poi è stata ucciesa la vittima, va cassata la sentenza del giudice di merito quando i fatti vengono considerti in maniera eccessivamente frammentizzata, il percorso argomentativo del giudice territoriale è in contrasto con le regole che governano l’accertamento del nesso eziologico e viene offerta una motivazione perplessa e contraddittoria.

 

Corte di Cassazione

sezoine III civile

Sentenza n. 7760 del 08/04/2020

Presidnete Amendola Relatore Valle

 

(sentenza del cd. caso Manduca in .pdf)