L’Autorità di pubblica sicurezza ha il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire fatti lesivi della sicurezza pubblica che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi.
Il pericolo di abusi può derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione, ma nella motivazione devomo essere indicati rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale, come ad esempio scambio di querele, minacce e lesioni, in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto.
I requisiti soggettivi del richiedente di autorizzazioni di polizia vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione.
Il Consiglio di Stato
Sez. III, Sent., 07/12/2015, n. 5542
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2015, proposto da:
C.M., rappresentata e difesa dagli avv. C*e GC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Prefettura di Torino, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO, SEZIONE I, n. 01497/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo licenza di porto della pistola e detenzione di qualsiasi tipo di arma.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Sabina Lorenzelli su delega di Gianluca Contaldi e l'avvocato dello Stato Paola Saulino;
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al TAR Piemonte, la sig. M. ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino con cui è stata respinta la sua richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi della pistola e le è stata vietata la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione.
Il provvedimento impugnato si basava sulla nota della Questura di Torino, parimenti impugnata, con cui si comunicava che a carico del convivente della sig. M. "risultano numerosi precedenti di polizia per reati di natura ostativa. In particolare risulta essere stato segnalato nel 1996 per commercio di prodotti falsificati, nel 1997 per ricettazione, nel 2001 per omicidio volontario tentato, nel 2006 per furto aggravato, omicidio doloso e lesioni personali e nel 2009 per minacce ed atti persecutori nei confronti del coniuge separato".
Il Prefetto ha ritenuto che in base alla convivenza "non si può esprimere un giudizio di sufficiente affidabilità circa la garanzia di non abusare delle armi, con il conseguente giudizio prognostico sfavorevole circa il possibile utilizzo improprio dell'arma".
La ricorrente denunciava la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 8,11, 43 e 138 del t.u. 773/31; la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. , la violazione ed erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali in materia di rilascio di licenza di porto d'armi, l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta.
2.- Con la sentenza in epigrafe, il ricorso veniva respinto.
Si rilevava che il provvedimento in questione non ha carattere sanzionatorio nei confronti della destinataria, ma cautelativo della sicurezza pubblica.
Secondo il primo giudice, qualunque elemento di pericolo, anche determinato da fattori non strettamente relativi alla persona del destinatario, ma, comunque, ad esso riconducibili, come la presenza di un soggetto vicino, quale il convivente, con precedenti penali, giustifica l'esercizio del potere riconosciuto all'autorità di P.S..
Le circostanze invocate dalla ricorrente, quali la serena convivenza e l'assenza di recenti condanne, non sono idonei ad escludere e superare il pericolo di abuso da parte del convivente, pluricondannato (tra l'altro, anche per detenzione illegale di armi).
La sentenza ha, altresì, respinto la censura relativa alla mancanza di motivazione circa l'attività di guardia giurata della ricorrente, anche in applicazione dei principi di cui all' art. 21 octies L. n. 241 del 1990, ritenendo che sulla scorta degli elementi di fatto in possesso dell'autorità non avrebbe potuto essere adottato atto di diverso tenore.
3.- Con l'appello in esame, la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza e ribadisce l'illegittimità del provvedimento per i motivi illustrati in primo grado, nonché l'assenza di condizioni ostative a proprio carico, di cui sarebbe conferma anche il possesso del titolo e autorizzazione di guardia giurata; mentre non è dimostrata l'incidenza sul proprio comportamento dei precedenti penali imputati al convivente.
4.- Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
5.- Con ordinanza cautelare n.1498/2015 del 9.4.2015, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata; con provvedimento prot. n. 17705/G del 19 maggio 2015, il Prefetto di Torino ha rinnovato la licenza di porto d'armi in esecuzione dell'ordinanza, nelle more della definizione del presente giudizio.
6.- All'udienza del 15 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1.- L'appello è fondato.
2.- Ritiene il Collegio che sebbene l'Autorità di pubblica sicurezza abbia il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire per quanto possibile i delitti (ma anche i sinistri involontari) e, comunque, i fatti lesivi della sicurezza pubblica, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi, e sebbene la discrezionalità vada esercitata con il massimo rigore, ben potendo attribuirsi valore a qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del divieto; tuttavia, come ricorda anche il primo giudice, i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell'autorizzazione, che deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, e deve anche assicurare la sua personale affidabilità circa il buon uso delle armi.
Come ricorda il TAR, pur tuttavia, si è affermato in giurisprudenza che il pericolo di abusi potrebbe derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell'autorizzazione o con cui egli intrattiene rapporti personali, anche di vicinato.
Anzi, questa stessa Sezione ha rilevato come "le cronache dimostrano sin troppo spesso che vi è semmai da lamentare che certe precauzioni non siano state più severamente adottate". ( cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 19/09/2013, n. 4666).
In tal caso, però, occorrerebbe indicare altrettanto rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l'ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale; ad es., elementi circostanziati potrebbero consistere nella presenza di situazioni di conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari o di convivenza ( ad es. con scambio di querele, minacce e lesioni) in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto.
Di tali elementi non vi è traccia, però, nel caso in esame.
La nota della Questura di Torino del 22.1.2014, che fornisce informazioni al Prefetto, tra l'altro, descrive a carico del convivente T.L. un quadro di precedenti penali non coincidente con le risultanze del casellario giudiziario datato 2.5.2014, da cui non risulta alcun omicidio volontario a carico dello stesso nel 2006.
In ogni caso, la ricorrente asserisce che le vicende giudiziarie del proprio convivente si sono concluse da anni ed egli oggi "conduce una vita assolutamente tranquilla ed irreprensibile".
Dalle note informative della Questura non risultano situazioni attuali di conflittualità tra la ricorrente ed il proprio convivente che possano far sospettare il pericolo di un abuso delle armi da parte della ricorrente, neppure su condizionamento o pressione del convivente.
3.- In conclusione, l'appello va accolto ai fini di una rivalutazione dell'affidabilità della ricorrente e di una motivazione circostanziata, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, sulla scorta di un quadro indiziario chiaro e dettagliato.
4.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore