Anche un abuso occasionale di alcol può dare luogo ad un giudizio di non affidabilità alla detenzione e all'uso delle armi, se la condotta tenuta dall'interessato, dimostri una totale inaffidabilità della persona a detenere e usare armi a condizione che concorrano ulteriori elementi di valutazione.
Ai fini della revoca del porto d'armi, non è richiesto che vi sia stato un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto, apprezzata nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà.
I poteri discrezionali concessi all'autorità di pubblica sicurezza per il divieto di detenzione di armi e munizioni e per la revoca della licenza di porto d'armi non hanno natura e finalità sanzionatorie, non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamenti dell'interessato e non hanno come presupposto necessario che quei comportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 24/05/2017) 04-07-2017, n. 220
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2016, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. MF, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Corso Italia, n. 30/A;
contro
Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano prot. n. (...) di data 22.12.2015, notificato in data 9.1.2016, con il quale veniva respinta l'istanza diretta al rilascio del porto d'armi per uso caccia presentata dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, in data 31 luglio 2015, presentava alla Questura di Bolzano, tramite il Commissariato di P.S. di Merano, un'istanza volta al rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia.
La Questura di Bolzano, con nota del 15 settembre 2015, notificata il 4 ottobre 2015, comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento relativo alla sua istanza. Nella stessa nota il signor -OMISSIS- -OMISSIS- veniva informato che, nell'ambito dell'istruttoria, era emersa l'esistenza a suo carico del decreto penale di condanna del G.I.P. di Bolzano del 5 febbraio 2013, con il quale gli era stata irrogata l'ammenda di Euro 31.000,00 e disposta la revoca della patente di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica, e che, in considerazione di tale fatto, in data 6 settembre 2013 la Questura aveva respinto la sua precedente istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile. Di conseguenza, la Questura rendeva noto al ricorrente che stava valutando l'opportunità di non accogliere la sua nuova istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte, corredate da documentazione, ai sensi degli artt. 10 e 10bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (doc. 6 della Questura).
Peso atto che il ricorrente non aveva presentato alcuna memoria, osservazione o richiesta entro il termine assegnatogli, il Questore, con l'impugnato decreto del 22 dicembre 2015, rigettava la sua istanza di rilascio di porto d'armi per uso caccia (doc. 1 della Questura).
A fondamento del ricorso avverso i suddetti provvedimenti sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. "Apparente o assente ovvero carente motivazione del provvedimento impugnato";
2. "Istruttoria carente ovvero assente";
3. "Errata interpretazione ovvero applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 28 aprile 1998";
4. "Incompetenza del Questore in ordine all'accertamento della dipendenza da alcool in capo al ricorrente. Eccesso di potere".
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
In data 23 marzo 2017 la difesa dell'Amministrazione ha depositato una memoria, esponendo le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il ricorrente, in data 4 maggio 2017, ha depositato una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 24 maggio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Rileva dapprima il Collegio che la memoria di replica, depositata dal ricorrente il 4 maggio 2017, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 73, comma 1, c.p.a., non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio, dovendo detto termine considerarsi perentorio e sottratto alla disponibilità delle parti, qualora non sussistano i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, c.p.a., presupposti non dedotti, né provati, nel caso di specie.
Invero, secondo un costante e condiviso orientamento della giurisprudenza, "i termini fissati dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent" (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2013, n. 1640).
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del decreto impugnato.
In particolare, il ricorrente si duole che l'Amministrazione abbia dedotto sic et simpliciter la sua non affidabilità al corretto uso delle armi dall'unico episodio di guida in stato di ebbrezza e dal conseguente decreto penale di condanna, senza offrire una compiuta autonoma valutazione dei fatti e senza tener conto della successiva estinzione del reato da parte della stessa Autorità giudiziaria che aveva adottato il decreto di condanna.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta anche la carenza ovvero l'assenza di istruttoria da parte della Questura, che si sarebbe limitata a richiamare il citato precedente penale, senza indicare in base a quali elementi abbia desunto che il ricorrente non dia per il futuro garanzia di un corretto uso delle armi. Il ricorrente riconosce che la presenza di un abuso occasionale di alcool può condurre, insieme ad altri elementi, a un giudizio di non affidabilità al corretto uso delle armi di cui all'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, evidenzia tuttavia che esso non può però basarsi unicamente su un singolo episodio, in quanto da solo non sufficiente per formulare il giudizio di inidoneità, soprattutto se risalente nel tempo, come nel caso di specie.
I motivi, che si prestano a un esame congiunto, sono fondati.
Va premesso che il Questore della Provincia di Bolzano ha rigettato l'istanza di rilascio del porto d'armi per uso caccia presentata dal ricorrente dopo aver preso atto che:
- dal casellario giudiziale risultava a carico del ricorrente la seguente iscrizione: "5.2.2013, decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano - ammenda di Euro 31.000,00 e revoca della patente di guida per guida in stato d'ebbrezza alcolica";
- dalla comunicazione di notizia del reato dei Carabinieri di -OMISSIS- del 18 ottobre 2012, riferita agli stessi fatti che hanno dato luogo al decreto di condanna, risultava che il ricorrente, il giorno 16 ottobre 2012, aveva causato un incidente stradale, tagliando inspiegabilmente la strada a un veicolo che procedeva regolarmente. Il ricorrente, apparso in evidente stato di ebbrezza, veniva sottoposto alla prova con etilometro, all'esito della quale era stato accertato un tasso di etanolo pari a 2,30 g/l alla prima prova, rispettivamente 1,90 g/l alla seconda prova.
Rileva il Collegio che il rilascio del porto d'armi è disciplinato da una normativa rigorosa, volta a consentire il rilascio del titolo abilitativo solo in favore di chi ha una buona condotta e può garantire la totale affidabilità nell'uso delle armi.
E' noto che in materia di autorizzazioni di polizia inerenti al porto e all'uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di un'ampia discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali titoli abilitativi possono avere sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.
Il possesso da parte di un cittadino di un'arma, o l'utilizzo della medesima a fine di caccia, non rientra infatti nello "statuto ordinario dei diritti...appartenenti al singolo", ma costituisce "un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il potenziale pericolo rappresentato dal possesso e dall'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteli mercè un giudizio prognostico che, ex ante, escluda la possibilità di abuso" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).
Si è quindi affermato che non è richiesto che vi sia stato un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto, apprezzata nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2011, n. 5864).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che i poteri discrezionali concessi all'autorità di pubblica sicurezza dagli articoli 39 e 43 del t.u.l.p.s. (rispettivamente per il divieto di detenzione di armi e munizioni e per la revoca della licenza di porto d'armi) non hanno natura e finalità sanzionatorie, non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamenti dell'interessato e non hanno come presupposto necessario che quei comportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 luglio 2014, n. 3763).
Tuttavia, la riaffermazione di detti condivisibili principi non fa venir meno l'esigenza che il doveroso rigore nella valutazione dei presupposti di affidabilità in relazione alle autorizzazioni di pubblica sicurezza trovi riscontro in una motivazione che, pur sulla base di un giudizio basato su considerazioni probabilistiche, dia conto della valutazione effettuata in ordine alle informazioni esistenti riguardo alla condotta e alle condizioni di vita del soggetto interessato, al fine di pervenire a un giudizio di non idoneità o non affidabilità o di pericolo di abuso.
Quanto alla valutazione dei presupposti di affidabilità del ricorrente, il provvedimento impugnato si limita a richiamare i fatti descritti nella comunicazione di notizia di reato e ad affermare che essi dimostrano "una condotta imprudente e negligente da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale oltre ad essersi posto alla guida del suo autoveicolo in un pesante stato di ebbrezza, causava un incidente stradale". Il Questore ha valutato tale fatto "sintomatico di una condotta gravemente imprudente e negligente, nonché caratterizzata dalla capacità di abusare pesantemente di alcol", giungendo alla conclusione che la prognosi circa il futuro atteggiarsi del ricorrente in relazione al porto d'armi e alla detenzione delle armi non possa essere positiva.
Ebbene, la valutazione appare carente in quanto basata esclusivamente sui fatti riportati nella comunicazione di reato, che non sono di per sé idonei e sufficienti a provare, pur attraverso un giudizio prognostico, la possibilità di un uso non corretto delle armi da parte del ricorrente.
Invero, da tali fatti non emergono elementi così eloquenti da rendere superflua una specifica motivazione in ordine alla non affidabilità del ricorrente. In particolare, considerato che si tratta di un unico episodio di guida in stato di ebbrezza e non di una fattispecie di abuso continuativo di sostanze alcoliche, l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti sulla personalità del ricorrente prima di giungere ad un giudizio quasi automatico di non affidabilità.
Il Collegio non intende negare che anche un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, cioè un abuso occasionale di alcol, possa dare luogo ad un giudizio di non affidabilità alla detenzione e all'uso delle armi, se la condotta tenuta dall'interessato, dimostri una totale inaffidabilità della persona a detenere e usare armi. In tale caso, però, la giurisprudenza richiede il concorso di ulteriori elementi di valutazione, diversi dalla mera violazione del codice della strada (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 575).
Nella recente sentenza n. 170/2017, depositata il 24 maggio 2017, questo Tribunale ha ritenuto, ad esempio, legittimi i provvedimenti del Questore di Bolzano, con i quali era stato revocato il porto d'armi per uso caccia di cui era titolare il ricorrente, respingendo la sua istanza di rinnovo della carta Europea d'arma da fuoco e facendo divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria. Diversamente dal caso in esame, si trattava però di un episodio particolarmente grave, in cui il ricorrente, guidando in stato di ebbrezza, oltre ad aver violato le regole del Codice della Strada, aveva dimostrato scarso rispetto delle autorità, cercando di sottrarsi ai controlli, e anche posto in pericolo l'incolumità del figlio minore, a lui affidato, lasciando che lo stesso si ponesse, a sua volta, in stato di ebbrezza.
Nel caso in esame, tuttavia, il Questore ha giudicato un unico episodio di abuso occasionale di sostanze alcoliche ex se sintomatico di una condotta gravemente imprudente e negligente, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, di una congrua motivazione e di un'adeguata istruttoria sulla personalità del ricorrente.
In conclusione, le censure di difetto di motivazione e di istruttoria appaiono fondate e, assorbita ogni altra doglianza, conducono all'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione vorrà adottare, nel rispetto dei principi sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Edith Engl, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore