Non integra il reato di atti persecutori la pubblicazione di "post" meramente canzonatori ed irridenti su una pagina "Facebook", liberamente accessibile a chiunque, mancando il requisito dell'invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati" (sms, "whatsApp") o alle telefonate.
Non costituisce reato di stalking la condotta di pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook se non erano indirizzati direttamente alle parti civili, come i messaggi privati, ma pubblicati su una pagina "pubblica", visibile a tutti gli utenti del social network, la cui lettura era dunque rimessa alla scelta individuale; sicchè manca, nella fattispecie, l'invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati", mediante SMS, Whatsapp, e telefonate, che caratterizza gli atti persecutori rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis c.p..
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 03/11/2020) 03-12-2020, n. 34512
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI MILANO;
nel procedimento nei confronti di:
Z.P., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Odello Lucia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. Mauro Giuseppe Salerno e Avv. Grazia Caccamo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 26/09/2019 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 13/06/2017, ha assolto Z.P. dal reato di cui all'art. 612 bis c.p., per avere minacciato e molestato B.B. e M.F. con messaggi telefonici e sui socia) network di contenuto ingiurioso e diffamatorio, creando un profilo Facebook "(OMISSIS)", in modo da costringerli ad alterare le proprie abitudini di vita (cambiano numero di telefono e profilo FB) e cagionando un grave stato di ansia e paura.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione: lamenta che la Corte abbia offerto una mera lettura alternativa delle emergenze processuali, ritenendo che il rapporto locatizio, oggetto di controversia civile, minasse l'attendibilità delle parti civili, mentre tale controversia costituiva solo lo sfondo delle condotte; l'oggetto del processo è infatti costituito dai messaggi offensivi e minacciosi, reiterati in modo persecutorio tramite sms e post su FB; erroneamente la Corte ha negato la rilevanza dei messaggi sul rilievo che la loro lettura dipendeva da una scelta deliberata delle vittime, e non dalla diffusività intrinseca dei contenuti postati sui socia/ network.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del P.G. è inammissibile, non soltanto perchè propone doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa del compendio probatorio, ma innanzitutto perchè è del tutto privo di specificità, omettendo qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inammissibilità (ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Ciò posto, il ricorso omette qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha innanzitutto delimitato l'oggetto dell'imputazione, estromettendo gli asseriti pedinamenti fisici, le minacce e le operazioni informatiche non inviate ai coniugi B.- M., in quanto estranei alla contestazione, concentrando la propria valutazione sui messaggi telefonici e sui social network di contenuto ingiurioso e minaccioso, e sull'apertura della pagina Facebook "(OMISSIS)".
Tanto premesso, la Corte territoriale, considerando il rapporto estremamente conflittuale tra Z.P. e i coniugi B.- M., proprietari dell'appartamento condotto in locazione dal primo, la pendenza di una controversia civile, il tentativo dei coniugi di "tenersi buono" il teste C. con offerte di lavoro, ha formulato - con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità - una valutazione di credibilità delle parti civili "compromessa"; da ciò conseguendo la necessità di un rigoroso vaglio delle dichiarazioni delle parti civili.
In tal senso, giova evidenziare che la motivazione è conforme al principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'affermare che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).
Ebbene, quanto agli atti di c.d. pirateria informatica, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia riscontro, essendo stati riferiti, peraltro in termini di deduzioni e sospetti, dalle sole parti civili; della "tempesta" di messaggi asseritamente inviati dall'imputato non è stata rinvenuta alcuna traccia nella memoria dei telefoni delle parti civili; le visualizzazioni della pagina Facebook della parte civile M. erano consentite dallo stesso profilo "pubblico" adottato dalla donna, perciò accessibile a chiunque; la pagina Facebook "(OMISSIS)", aperta dall'imputato, infine, conteneva messaggi irridenti nei confronti dei proprietari dell'appartamento locato "in nero" e in condizioni malandate, senza tuttavia alcuna indicazione dei nomi o di riferimenti individualizzanti.
Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto provata soltanto la condotta di pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook, che, però, non erano indirizzati direttamente alle parti civili, come i messaggi privati, ma pubblicati su una pagina "pubblica", visibile a tutti gli utenti del social network, la cui lettura era dunque rimessa alla scelta individuale; sicchè manca, nella fattispecie, l'invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati", mediante SMS, Whatsapp, e telefonate, che caratterizza gli atti persecutori rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis c.p..
Esclusa la ricorrenza di messaggi minacciosi, la pubblicazione dei post sulla pagina Facebook aperta dall'imputato rispondeva più ad un intento ironico ed irridente, di per sè lecito, in quanto legittimo esercizio di un diritto di critica, sia pur espressa con modalità aspre, laddove la parte civile M. veniva "irrisa per le proprie credenze religiose, per il suo contraddittorio atteggiamento moralista e di difesa degli animali a fronte di inquilini in nero, in totale evasione fiscale" (p. 12 della sentenza impugnata).
Con tale argomentato tessuto motivazionale il ricorso del P.G. omette qualsivoglia confronto, rivelandosi, pertanto, generico e privo di specificità.
Peraltro, esclusa la riconducibilità delle condotte contestate alla nozione di atti persecutori, manca altresì l'integrazione di uno degli eventi del reato alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p..
2. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi "privati" (mediante SMS, Whatsapp, e telefonate), e, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Oscuramento dati.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020