CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. V PENALE - SENTENZA 1 dicembre 2015, n.47543
La G., insegnante di inglese presso una scuola media di Castelfiorentino, era stata tratta giudizio per rispondere del delitto di maltrattamenti, derubricato come sopra dal primo giudice, con riferimento ad atteggiamenti offensivi e minatori nei confronti di suoi allievi, sia nell'anno scolastico 2007-2008, sia in quello 2009-2010, nonché per rispondere del delitto di violenza privata per aver costretto tre sue allieve, le quali si erano lamentate con il dirigente scolastico per la pronuncia di espressioni offensive nei riguardi loro e dei compagni, a scrivere - sotto minaccia di bocciatura e di carcere con conseguenti risvolti per il certificato penale - una lettera diretta al dirigente scolastico con cui si ritrattavano le precedenti accuse verso l'insegnante. Propone ricorso per cassazione la prevenuta sulla base di quattro motivi. Con il primo chiede che ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 131 bis c.p. venga dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Evidenzia il ricorrere delle condizioni di applicazione della norma al caso di specie e la mancanza di situazioni ostative, quali l'abitualità del comportamento.
Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva non avendo la Corte acquisito la prodotta sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato l'inesistenza degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti in base pi fatti oggetto del processo.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge per il ritenuto ricorrere del delitto di abuso dei mezzi di correzione, non avendo mai utilizzato la ricorrente, come risulterebbe da deposizioni non considerate dalla Corte di merito, espressioni inappropriate o offensive quali quelle di cui all'imputazione, essendosi limitata a richiamare, con veemenza e in maniera decisa, le allieve che formavano un gruppo a sé stante nella classe, soggetti disattenti, poco interessati agli studi, sempre ribelli.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione sulla responsabilità affermata dalla Corte di merito senza aver considerato le argomentazioni dell'appello con le quali erano state evidenziate le dichiarazioni degli allievi della G. che avevano attestato l'assoluta correttezza del suo operato.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo atteso che non ricorrono i requisiti che questa Corte dovrebbe valutare per poter esaminare la questione posta dalla ricorrente. I comportamenti della prevenuta, per come sono stati ritenuti dai giudici del merito, non possono che esser ritenuti abituali, secondo la definizione legislativa, atteso che si tratta di comportamenti protratti nel tempo e ritenuti costituenti una continuazione criminosa.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla mancata assunzione di prova decisiva. Invero le sentenze del giudice del lavoro oggetto della pretesa omissione di valutazione avevano avuto per oggetto l'annullamento di sanzioni disciplinari concernenti anni scolastici diversi da quelli oggetto del procedimento, come evidenziato dal giudice d'appello che ha accertato che una delle sentenze riguardava fatti verificatisi nell'anno scolastico 2005-2006 ed un'altra fatti verificatisi nell'anno scolastico 2006-2007, mentre ha poi correttamente osservato come l'annullamento della sanzione disciplinare per l'episodio verificatosi con la B. nel 2008 non poteva esser considerato fatto determinante, nel senso di destrutturare la motivazione della sentenza di condanna penale, essendo il procedimento disciplinare basato su parametri sostanziali e processuali diversi da quello penale e non avendo la sentenza del primo giudice fondato l'affermazione di responsabilità sull'esito dei procedimenti disciplinari, ma su di una serie di elementi di prova diversi, laddove il riferimento ai procedimenti disciplinari voleva evidenziare la regolarità e periodicità con cui la G. era stata sottoposta a tali procedimenti, circostanza significativa quanto meno di difficoltà relazionali con gli allievi.
Altrettanto corretta appare la motivazione relativa alla mancata acquisizione dei restanti documenti ed in particolare della copia della lettera di ritrattazione oggetto del capo di violenza privata asseritamente persa e poi ritrovata prima della proposizione dell'appello, senza che fosse stata prodotta, e poi con una produzione tardiva solo in sede di motivi aggiunti, laddove non si chiariva, se non assertivamente, il motivo della mancata produzione in primo grado per consentirne una valutazione complessiva e in contraddittorio.
Le censure prospettate con i restanti motivi di ricorso sono infine inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati nel loro ricorrere e nella qualificazione giuridica sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello.
Nel caso in esame, difatti,i giudici del merito hanno correttamente osservato che la prova dei fatti ascritti all'imputata riposava nelle testimonianze delle persone offese, la cui credibilità è stata adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalle dichiarazioni dei genitori, del preside, di altri docenti e del m.llo G. dei carabinieri, nonché, sull'episodio della ritrattazione della denuncia al dirigente scolastico, nelle dichiarazioni delle persone offese ed in quelle della teste Pelagotti.
Corretta è poi stata la valutazione di inconferenza delle doglianze dell'appellante basate su di una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni testimoniali e sull'evidenziazione di discrasie marginali non significative di inattendibilità o falsità delle accuse. Osserva infine il Collegio come non superi il livello della genericità la doglianza concernente l'omessa valutazione delle affermazioni a discarico di alcuni degli allievi, proposta senza specificazione dei contributi e della capacità delle stesse di mettere nel nulla la serie rilevante di dichiarazioni con quelle contrastanti.
Manifestamente infondate infine le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte d'Appello che ha evidenziato la grave pressione minacciosa esercitata sulle allieve per indurle a scrivere la lettera di ritrattazione, rappresentando così un quadro chiarissimo di violenza privata, mentre erano rimaste nell'alveo dell'abuso le minacce di bocciatura e voti bassi per indurre le allieve a svolgere il tema che aveva per oggetto il preteso comportamento scorretto nei loro confronti degli altri insegnanti, comportamento peraltro significativo delle difficoltà relazionali della prevenuta anche con i colleghi docenti.
Anche con riguardo ai restanti comportamenti compresi nell'abuso di mezzi di correzione le valutazioni della Corte territoriale sono in sintonia con gli approdi della giurisprudenza, secondo la quale (Sez. VI, n. 34492 del 14/6/2012, Rv. 253654) integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. Ed in tal senso si è determinata la Corte di merito nella valutazione di episodi non isolati e coinvolgenti un numero significativo di allievi, pur sempre tenendo conto che il comportamento scolastico di tutti o parte degli allievi potesse non essere corretto, come lamentato dalla prevenuta nelle sue difese. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ?. 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di ?. 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.