Solo rinviato l'esame di legittimità costituzionale dei meccanismi presuntivi di conoscenza del processo penale di cui al 420 bis c.p.p.
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 31
ANNO 2017
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Asti, nel procedimento penale a carico di T.B. ed altro, con ordinanza del 10 novembre 2015, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto in fatto
1.– Il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848 (d’ora in avanti CEDU), questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio «nei termini indicati e argomentati nella parte motiva».
Il giudice rimettente riferisce di procedere nei confronti di due persone imputate del reato di cui all’art. 624 del codice penale che, in data 17 aprile 2014, a seguito dell’invito formulato ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., hanno eletto domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente.
Dopo aver precisato che i due imputati sono stati resi edotti del processo a loro carico mediante la notificazione del decreto di citazione a giudizio per l’udienza dibattimentale del 29 maggio 2015, effettuata soltanto al difensore di ufficio, e che a tale udienza essi sono risultati assenti, il rimettente afferma di essere «quantunque “costretto” a procedere a mente dell’art. 420 bis comma 2 c.p.p. alla luce della formale elezione di domicilio avutasi» e, per tale motivo, dichiara di sollevare la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.
Ciò premesso, dopo aver riportato il testo dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., risultante a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), il rimettente osserva come il legislatore del 2014, nell’intento di conformare la legislazione interna ai dettami della Corte europea dei diritti dell’uomo, in punto di equo processo in absentia, abbia individuato talune fattispecie normative «sintomatiche di una conoscenza procedimentale idonea a legittimare il prosieguo».
In particolare, il giudice a quo sofferma l’attenzione sull’espressione contenuta nel comma 2 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. là dove si riferisce all’imputato «che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio».
Questa espressione, ad avviso del rimettente, «si riconnette» all’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., nel cui ambito è possibile selezionare non solo ipotesi che non destano perplessità (come quelle dell’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia o della dichiarazione di domicilio seguita poi da notifica, anche non personale ma, comunque, effettuata alla stregua delle indicazioni di cui all’art. 157 cod. proc. pen.), ma anche fattispecie problematiche e frequentissime nella prassi giudiziaria che, invece, consentono il processo in absentia in condizioni «convenzionalmente ”critiche”».
Tra tali ipotesi problematiche vi sarebbe quella oggetto del presente dubbio di costituzionalità, costituita dalla notificazione della vocatio in iudicium effettuata soltanto al difensore di ufficio, nominato dalla polizia giudiziaria e presso cui l’indagato ha eletto domicilio.
Il rimettente osserva come nella totalità dei casi l’elezione (e la dichiarazione di domicilio) ai fini delle notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. sia un atto che ha luogo in un momento di gran lunga antecedente rispetto all’inizio del processo, «sovente tenuto a distanza di anni e talora dinanzi ad Autorità Giudiziaria diversa, per le più svariate ragioni processuali, rispetto a quella inizialmente titolare del procedimento».
Ciò nonostante, il legislatore del 2014 riconoscerebbe all’elezione di domicilio l’idoneità a legittimare il prosieguo dell’instaurando processo, ritenendola sintomatica di una conoscenza procedimentale rilevante.
Quanto alla possibilità di letture convenzionalmente orientate, il giudice a quo afferma di non potervi procedere perché l’espressione «che abbia eletto domicilio» è formula generica, comprensiva di tutte le ipotesi sottostanti l’istituto dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che il giudice non può che proseguire il processo a carico dell’imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, in presenza di regolari notifiche, presso lo stesso, dell’avviso dell’udienza.
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente effettua un preliminare apprezzamento sul piano della ragionevolezza ex art. 3 Cost., evidenziando come l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. accomuni fattispecie tra loro assai diverse, in quanto alcune integrano ipotesi di conoscenza personale e diretta dell’avviso dell’udienza, mentre altre, come la fattispecie in esame, recano con sé l’eventualità di una conoscenza del processo del tutto legale e fittizia.
Pertanto, «già sul piano intrinseco», secondo il giudice a quo, l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio apparirebbe un’ipotesi eccentrica rispetto a quella in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso di udienza.
Assimilare quest’ultima fattispecie, che integra una conoscenza processuale perfetta, a quella in esame «non può che destare perplessità in punto di ragionevolezza».
Sotto il profilo della violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, il rimettente osserva come il «perno logico» del diritto dell’imputato alla partecipazione al processo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, stia non tanto nell’informazione circa accertamenti o indagini di polizia giudiziaria in corso, quanto piuttosto nella possibilità la più concreta ed effettiva possibile, di avere cognizione del momento e del luogo del processo, ossia del vaglio giurisdizionale della specifica accusa formulata dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.
Il rimettente ritiene, quindi, che solo la cognizione effettiva di luogo, giorno e ora del processo permetta di inferire, dalla successiva assenza fisica, una rinuncia implicita a comparire ai fini di un legittimo prosieguo (sono richiamate le seguenti pronunce della Corte EDU: decisione del 22 maggio 2007, Böheim c. Italia; sentenza del 12 dicembre 2006, Battisti c. Francia; decisione del 23 novembre 2006, Zaratin c. Italia; decisione del 14 settembre 2006, Booker c. Italia; decisione dell’8 settembre 2005, Ivanciuc c. Romania e sentenza del 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia).
Sotto il profilo della violazione degli artt. 21 e 111 Cost., il giudice a quo osserva, poi, come proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo sia possibile trarre la considerazione secondo cui le informazioni fornite in sede di invito a eleggere domicilio sarebbero praticamente nulle in punto di «accusa penale e coordinate spazio-temporali», risolvendosi nella mera indicazione dell’articolo di legge violato «o poco più».
L’informazione fornita risulterebbe ben lontana dall’integrare la debita informazione di cui alla giurisprudenza della CEDU, idonea a legittimare l’inferenza di una volontaria rinuncia a comparire (sono indicate, sotto tale profilo, la sentenza del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, e la sentenza del 12 ottobre 1992, T. c. Italia).
Il rimettente pone, poi, in rilievo come, una volta eletto domicilio presso il difensore di ufficio, l’indagato/imputato assuma l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria circa i mutamenti del domicilio stesso nonché l’onere di monitorare l’andamento del procedimento o del processo e, ciò che più rileva, di informarsi circa l’«accusa specifica elevata a proprio carico nelle sue processuali coordinate spazio-temporali».
Ciò posto, il giudice a quo afferma che se è possibile appellarsi ad un principio di responsabilità ai fini di ritenere la validità di molti atti processuali notificati presso il domicilio eletto, non sembra, invece, che la medesima conclusione possa ritenersi valida con riferimento all’atto fondamentale del processo penale qual è l’atto introduttivo del processo.
Il contenuto normativo dell’art. 161 cod. proc. pen., ad avviso del rimettente, sarebbe «materia tecnica» per addetti ai lavori e non facilmente intellegibile dalla maggioranza degli imputati, spesso stranieri, che ignorano il reale significato di quella disposizione, soprattutto con riferimento alla particolare implicazione processuale secondo cui, una volta eletto domicilio, nessun avviso personale verrà mai più dato. Infatti, prima di poter affermare che l’imputato abbia rinunciato per facta concludentia ad uno dei diritti di cui all’art. 6 CEDU, deve essere stabilito che egli potesse ragionevolmente prevedere le conseguenze della propria condotta (sono evocate la sentenza del 18 febbraio 2010, Zaichenko c. Russia; la sentenza dell’11 dicembre 2008, Panovits c. Cipro; la sentenza del 27 marzo 2007, Talat Tunc c. Turchia e la sentenza del 9 settembre 2003, Jones c. Regno Unito).
Ad avviso del giudice a quo così non è nel caso in esame poiché, ragionando alla stregua «dell’indagato “medio”», sarebbe ragionevole attendersi una vocatio in ius personale, «specie quando ciò avviene a distanza di anni, come purtroppo è regola nel panorama italiano».
Dopo aver riportato il testo degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il rimettente osserva come il «significato risultante da tali disposizioni» sia univoco nel delineare non un tenue diritto di informarsi, ma un più pregnante diritto all’informazione ex art. 21 Cost., «evidente presupposto necessario del diritto di difesa ex art. 24 Cost.».
A ciò sarebbe speculare il correlativo obbligo, in capo allo Stato, di informare in modo adeguato ed effettivo, così da garantire i diritti protetti dall’art. 6 della CEDU (sul punto è richiamata la sentenza del 13 maggio 1980, Artico c. Italia).
Il rimettente, poi, pur non ignorando che la Corte di Strasburgo ha affermato che l’art. 6 CEDU non impone forme particolari circa le modalità con cui l’imputato debba essere informato in ordine alla natura e alla causa delle accuse (sono, a tal fine, evocate la sentenza dell’11 dicembre 2007, Drassich c. Italia; la sentenza del 1° marzo 2001, Dallos c. Ungheria e la sentenza del 25 marzo 1999, Pelissier e Sassi c. Francia), sostiene che tale affermazione debba essere riguardata alla luce di quanto parimenti statuito dalla medesima Corte secondo cui l’informazione sull’accusa costituisce atto giuridico di importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire un esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, sicché deve essere esclusa una conoscenza vaga e indiretta degli addebiti (sono richiamate, a tal fine, la sentenza del 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia; la sentenza del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; la sentenza del 12 ottobre 1992, T. c. Italia).
Il giudice a quo dà atto di ulteriori decisioni della Corte EDU secondo cui è ben possibile che l’avviso di udienza sia notificato soltanto al difensore e non anche personalmente all’imputato, ponendo in rilievo come in tale ipotesi la medesima Corte richiede che occorre prestare una particolare diligenza nel valutare se il ricorrente abbia volontariamente rinunciato a comparire (è richiamata la sentenza del 9 settembre 2004, Yavuz c. Austria).
Ciò puntualizzato, il giudice a quo osserva che, nella fattispecie in esame, l’inserirsi della notifica dell’avviso di udienza presso il domicilio eletto in un contesto di difesa ufficiosa, priva di quel più forte vincolo insito nella difesa fiduciaria, «aumenta esponenzialmente il livello di criticità costituzionale e convenzionale insito in un’elezione di domicilio effettuata presso un Difensore sconosciuto, e sovente da parte di persone con competenze linguistiche limitate».
A tal proposito, il rimettente ricorda le decisioni della Corte EDU in ordine alla difesa di ufficio secondo cui, mentre la nomina di un difensore di fiducia induce a ritenere una conoscenza del procedimento sufficientemente idonea a legittimare il prosieguo (è richiamata la decisione del 14 settembre 2006, Booker c. Italia), non altrettanto può dirsi qualora la difesa sia assicurata da un difensore di ufficio (sono evocate la sentenza del 12 giugno 2007, Pititto c. Italia, e la sentenza del 28 giugno del 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito).
Né, ad avviso del rimettente, potrebbe imputarsi al contumace, ignaro del processo nei suoi confronti, una negligenza per omissione di contattare il legale che gli è stato assegnato (sono richiamate la sentenza del 23 settembre 2004 Celik c. Turkia e la decisione del 2 settembre 2004 Kimmel c. Italia, relative a ipotesi in cui i ricorrenti erano a conoscenza della procedura e degli estremi del difensore).
In conclusione, il rimettente osserva come il legislatore del 2014, nel mantenere ferma la rilevanza della conoscenza procedimentale derivante dalla elezione o dichiarazione di domicilio ai fini del prosieguo del processo, avrebbe fallito nel perseguimento della finalità di evitare processi nei confronti dei cosiddetti « fantasmi».
Ciò perché «imputati di fatto ignari del processo a proprio carico nonché ubicati chissà dove, forse all’estero e forse anche deceduti – ma che anni prima hanno formalmente dichiarato o eletto domicilio – continuano ad essere processati, con una conseguente e continua produzione di titoli con possibilità di esecuzione assai dubbie».
2.– Con atto depositato in data 8 marzo 2016 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo «il rigetto della questione sollevata dal giudice», in quanto le norme censurate risultano rispettose dei parametri di costituzionalità.
La difesa dello Stato osserva come l’elezione di domicilio ai sensi degli artt. 161 e 162 cod. proc. pen. costituisca una manifestazione di volontà soggetta ad una specifica disciplina formale, la cui violazione determina la nullità della successiva notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario, di guisa che l’eventualità che l’imputato non venga a conoscenza della celebrazione del processo è, in linea di massima, imputabile ad una negligenza dell’interessato.
Nell’eventualità, infatti, in cui risulti che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o di quello eletto, l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che la notificazione all’imputato non detenuto sia eseguita a norma degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Inoltre, nel caso in cui l’imputato compaia e provi che la sua assenza sia stata determinata da incolpevole mancata conoscenza della celebrazione, è prevista la rimessione in termini a norma degli art. 420-bis, comma 4 e dell’art. 489 cod. proc. pen.
Tale rimedio di tipo restitutorio, peraltro, precisa la difesa dello Stato, opera non solo nel corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello (art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.), nel giudizio di legittimità (art. 623, lettera b, cod. proc. pen. ) e anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 625-ter cod. proc. pen.). In tutti questi casi, dunque, le sentenze sono annullate e gli atti sono restituiti al giudice di primo grado, in tal modo assicurando all’imputato anche la possibilità di accedere a riti alternativi.
Considerato in diritto
1.– Il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848 (d’ora in avanti CEDU), questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio «nei termini indicati e argomentati nella parte motiva».
Il rimettente reputa che le disposizioni censurate, nella parte in cui non prevedono la notifica personale all’imputato della vocatio in iudicium, «quantomeno» nell’ipotesi sopra specificata, sarebbero in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. In particolare, l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., che «si riconnette» all’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., accomunerebbe fattispecie tra loro eterogenee e, cioè, il caso della notifica dell’atto introduttivo del giudizio al solo difensore di ufficio presso cui l’indagato ha eletto domicilio (ipotesi che recherebbe con sé una conoscenza del processo legale e fittizia) ed il caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso di udienza (ipotesi in cui sarebbe, invece, assicurato il massimo grado di garanzia).
Ad avviso del giudice a quo, sarebbe configurabile anche la violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, perché la notificazione effettuata soltanto al difensore di ufficio, presso cui l’imputato abbia eletto domicilio, non consentirebbe una cognizione effettiva dell’accusa, del giorno, del luogo e dell’ora del processo, e non permetterebbe di inferire, in caso di assenza dell’imputato, una sua rinuncia implicita a comparire per il legittimo prosieguo del processo.
Sussisterebbe, poi, un contrasto anche con gli artt. 21 e 111 Cost., atteso che le informazioni fornite in sede di invito ad eleggere domicilio, in punto di formulazione dell’accusa e di coordinate spazio-temporali, risolvendosi nella mera indicazione dell’articolo di legge asseritamente violato «o poco più», non soddisferebbero «quella completa base giuridica e fattuale degli addebiti mossi» e non sarebbero, pertanto, idonee a legittimare l’inferenza di una volontaria rinuncia a comparire, non integrando, in tal modo, la «debita informazione di cui al diritto pretorio CEDU».
Inoltre, secondo il giudice a quo sussisterebbe la violazione anche dell’art. 24 Cost., poiché l’esistenza di obblighi e oneri informativi derivanti dall’art. 161 cod. proc. pen. in capo all’indagato/imputato garantirebbero solo un «tenue diritto di informarsi», e non «un più pregnante diritto all’informazione» evidente presupposto necessario del diritto di difesa.
L’art. 24 Cost. sarebbe, altresì, violato perché il contenuto normativo dell’art. 161 cod. proc. pen. costituirebbe «materia tecnica» non intellegibile dalla maggior parte degli imputati, spesso stranieri, che potrebbero ignorare la particolare implicazione processuale secondo cui, una volta eletto domicilio, nessun avviso personale sarà più dato.
Il contrasto con detto parametro costituzionale sussisterebbe anche perché, mentre la nomina di un difensore di fiducia indurrebbe a ritenere una conoscenza «procedimental/processuale» sufficientemente idonea a legittimare il prosieguo, non altrettanto potrebbe dirsi qualora la difesa fosse assicurata da un difensore di ufficio, il quale potrebbe difficilmente assistere il proprio cliente in assenza di contatti con quest’ultimo, come accadrebbe là dove il difensore di ufficio ignori il domicilio del proprio assistito.
In ultimo, le disposizioni censurate sarebbero in contrasto anche con l’art. 2 Cost.
2.– La questione è inammissibile per plurimi motivi concorrenti.
2.1.– In via preliminare, è necessario porre in rilievo come dall’esame congiunto della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza di rimessione, emerga che il giudice a quo mira ad ottenere una pronuncia additiva volta ad introdurre, nelle disposizioni censurate, la previsione, quale regola generale, della notifica personale all’imputato della vocatio in iudicium o, in subordine, la notifica personale degli atti introduttivi del giudizio, «quantomeno» nell’ipotesi di elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini.
2.2.– Così impostato il thema decidendum, la questione è inammissibile perché il rimettente non ha descritto in modo adeguato la fattispecie del giudizio a quo, impedendo a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione.
Con riferimento al procedimento in relazione al quale procede, il giudice rimettente, infatti, si è limitato a riferire che i due imputati, in data 17 aprile 2014, sono stati identificati dalla polizia giudiziaria in qualità di persone sottoposte alle indagini in ordine al reato di cui all’art. 624 del codice penale; che, in quella stessa sede, sono stati invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.; e che, a fronte di tale invito, hanno eletto il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente, stante il difetto della nomina di un difensore di fiducia.
Ebbene, l’esiguità degli elementi di fatto forniti impedisce a questa Corte di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l’esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l’assistito.
Il rimettente ha, infatti, omesso di indicare una pluralità di circostanze utili per stabilire se il difensore, presso cui gli imputati hanno eletto domicilio, abbia rintracciato i suoi assistiti e se abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con loro o, ancora, se sia riuscito a svolgere con continuità il proprio incarico.
Dette informazioni, anche alla luce di recenti sentenze della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione V penale, 6 maggio 2015, n. 37555; sezione IV penale, 5 aprile 2013, n. 19781) si sarebbero rivelate necessarie per verificare, nel caso di specie, se gli imputati fossero, effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico.
L’omessa descrizione di dette circostanze, pertanto, non consente di valutare se, nel caso concreto, il giudice fosse obbligato a procedere alla celebrazione dell’udienza in assenza degli imputati e, quindi, se fosse tenuto a fare applicazione delle norme censurate.
Le evidenziate lacune impediscono a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione rispetto al giudizio principale, determinando l’inammissibilità della questione (ex multis, ordinanze n. 218 del 2016, n. 20 del 2014 e n. 181 del 2009).
2.3.– La questione è, altresì, inammissibile per erronea individuazione della norma censurata.
Il rimettente, pur impugnando espressamente gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., argomenta le censure riferendosi, esclusivamente, all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), norma inserita nell’ambito delle disposizioni relative all’udienza preliminare e che reca ex novo la disciplina del processo in absentia, prevedendo i casi in cui, nonostante l’assenza dell’imputato, il giudice deve procedere, comunque, alla celebrazione dell’udienza.
Le censure, infatti, sono tutte riferite all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. ed, in particolare, alla scelta del legislatore del 2014 di prevedere che il giudice debba celebrare il processo, in assenza dell’imputato, anche nell’ipotesi in cui nel corso del procedimento questi abbia eletto domicilio.
Pertanto, il rimettente avrebbe dovuto sottoporre al sindacato di questa Corte l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (norma che indica i casi in cui il giudice deve procedere in absentia dell’imputato), eventualmente in combinato disposto con gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. e non, esclusivamente, questi ultimi che, invece, individuano le regole generali per le notifiche di tutti gli atti del procedimento penale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’erronea individuazione della norma da censurare determina l’inammissibilità della questione (sentenza n. 140 del 2016, ordinanze n. 113 del 2012 e n. 193 del 2009).
2.4.– Oltre agli evidenziati profili di inammissibilità deve, altresì, rilevarsi come dalle numerose pronunce della Corte di Strasburgo non emerga affatto l’assoluta necessità che la notifica dell’atto di accusa sia effettuata personalmente all’imputato.
Le stesse statuizioni della Corte europea ammettono che l’atto di accusa possa non essere notificato personalmente all’imputato e che, in tal caso, occorra valutare con particolare diligenza la sussistenza di una rinuncia a comparire dell’imputato (ex multis, Corte EDU, sezione prima, sentenza del 9 settembre 2004, Yavuz contro Austria; sezione prima, sentenza 4 luglio 2002, Jancikova contro Austria).
Dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende, quindi, l’obbligo della notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio, ma la necessità che gli Stati membri predispongano delle regole alla cui stregua stabilire che l’assenza dell’imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi.
Inoltre, nella sentenza n. 301 del 1994 questa Corte ha affermato che la facoltà dell’imputato di non presenziare al processo manifesta una scelta difensiva «che come tale va salvaguardata e non può essere configurata come obbligatoria o coercibile», ma al contempo ha, altresì, specificato come la necessità di garantire all’imputato il diritto di partecipare al dibattimento consente che si possa procedere senza di lui «solo se l'assenza sia, in modo esplicito od implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario (sentenza n. 9 del 1982)».
Ciò posto, la individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice di verificare che l’assenza dell’imputato al processo sia espressione, quindi, di una consapevole rinuncia a comparire non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio penale.
Pertanto, la richiesta di una pronunzia additiva, implicando una soluzione non costituzionalmente obbligata, in ambito di scelte che eccedono i poteri di questa Corte, determina l’inammissibilità della questione (ex multis, sentenza n. 214 del 2014 e ordinanza n. 269 del 2015).
2.5.– Infine, con riferimento all’art. 2 Cost. la questione deve altresì essere dichiarata inammissibile per assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 dal giudice del Tribunale ordinario di Asti, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.