La disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito: la disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse.
Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
sentenza 8 febbraio 2011, n. 3034
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, A.G., dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di essere stato assistito nell'occasione dall'avv. Z.E. V., mentre la controparte C.L.E.M. era assistita dagli avv. B.D.P.A. e F. A.; che nel corso del giudizio il giudice istruttore con ordinanza riservata aveva ammesso prova testimoniale ed ordinato l'esibizione di documentazione bancaria riferibile ad esso ricorrente presso cinque agenzie bancarie, oltre a quelle relative ad una carta di credito American Express, alle docenze presso le Università Cattolica e Bocconi di Milano, ai modelli U 750 2004 - 2007; che la difesa della controparte, non notiziata della richiesta inviata dal ricorrente direttamente agli enti interessati in adempimento spontaneo del provvedimento, in data 9.1.2008 aveva notificato a ciascuno di essi la copia della prima pagina del verbale dell'udienza del 12.12.2006, la copia dei verbali delle udienze del 12.5 e del 6.11.2007, la copia dell'ordinanza del 28.11.2007; che tali iniziative sarebbero risultate illecite sotto vari aspetti, ed in particolare per il fatto che i verbali di udienza avrebbero contenuto dati sensibili sullo stato di salute di esso ricorrente, in quanto tali utilizzabili da parte dei titolari del loro trattamento (nella specie gli avv. B.D.P. ed A.) esclusivamente con l'adozione di misure a tutela dell'interessato, nella specie non adottate; tutto ciò premesso, chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la condanna delle convenute al pagamento di una provvisionale, salvo il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla grave forma depressiva che si sarebbe manifestata in conseguenza della denunciata violazione.
I due legali convenuti avv. B.D.P. ed A., costituitisi, sostenevano di aver saputo dell'istanza di acquisizione dei documenti da parte dell'interessato dopo la richiesta di notifica degli ordini di esibizione e che la domanda del ricorrente era infondata sotto il triplice aspetto:
a) che la disciplina in tema di tutela dei dati personali escluderebbe dal relativo trattamento quelli correlati alla trattazione giudiziaria;
b) che non sarebbe richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati, quando si tratti di far valere un diritto in giudizio;
c) che il danno denunciato sarebbe insussistente.
Il tribunale rigettava le domande, ritenendo che non fosse configurabile alcuna violazione della disciplina in materia di dati personali nel comportamento della parte che, in un giudizio civile, aveva notificato a terzi un provvedimento contenente ordine di esibizione di documenti emesso dal giudice nel corso del processo.
In particolare il giudicante rilevava in proposito che il detto ordine di produzione documentale era stato rivolto al ricorrente, con delega alla parte convenuta ("che evidentemente aveva richiesto il provvedimento", p. 6) per la relativa notifica agli enti interessati;
che la proposta di adempimento spontaneo all'ordinanza formulata dal ricorrente doveva essere interpretata come semplice richiesta di sostituzione alle controparti nell'onere di provvedere alle necessarie notifiche agli istituti di credito, e quindi come istanza di assumere in proprio l'onere esecutivo affidato ad altri; che, in altri termini, ove l' A. avesse provveduto all'esecuzione dell'ordinanza come proposto "non avrebbe potuto comportarsi molto diversamente dal comportamento poi censurato" (p. 7); che non sarebbe stata comunque applicabile la disciplina in tema di trattamento dei dati personali, essendo stata la stessa evocata in un settore (quello di giustizia) sottratto alle regole disposte in via generale; che infine sarebbe mancata la prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Avverso la detta decisione A. proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, cui resistevano B.D.P. ed A. con controricorso.
Entrambe le parti depositavano infine memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.12.2010.
Motivi della decisione
1 - Con i motivi di impugnazione A. ha rispettivamente denunciato:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, nel valutare la questione sottoposta al suo esame, avrebbe omesso di considerare i profili relativi alla pretesa lesione del diritto alla protezione dei dati personali derivanti dalla notifica integrale dell'ordinanza e dei verbali di udienza, profili che viceversa avrebbero formato "la causa petendi e lo stesso oggetto della domanda";
2) vizio di motivazione, sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione la tematica relativa alla tutela ed ai limiti della protezione dei dati personali, eludendo in tal modo la motivazione sull'oggetto sostanziale del processo;
3) violazione di legge in relazione all'affermato obbligo di notifica al terzo detentore dei documenti dell'intera ordinanza di esibizione ed alla contemporanea negazione dell'obbligo di fare ricorso ad estratti autentici ai fini della detta notifica;
4) violazione di legge con riferimento all'affermazione secondo cui il cancelliere che ne fosse stato onerato avrebbe dovuto notificare ai diversi destinatari l'intera ordinanza contenente otto distinti ordini di esibizione, e ciò senza alcuna verifica in ordine all'incidenza di tale esito sulla gestione dei dati personali e sensibili; sarebbe inoltre errata l'affermazione secondo cui nelle controversie in materia di separazione e divorzio le notifiche indiscriminate di atti e documenti sarebbero di diffusa ed incontestata applicazione;
5) vizio di motivazione in relazione all'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto comunque procedere a notifica integrale ai terzi dell'ordine di esibizione ed il cancelliere avrebbe dovuto notificare a ciascun destinatario tutti gli ordini di esibizione contenuti nella medesima ordinanza, non risultando rilevante, sotto l'aspetto indicato, che i diversi ordini fossero stati emessi con l'adozione di un unico documento;
6) vizio di motivazione con riferimento all'affermazione secondo cui nei processi di separazione e di divorzio sarebbe consolidata la prassi di eseguire notifiche "pervasive e diffusive" come quella in oggetto; il rilievo infatti sarebbe errato e tale erroneità integrerebbe il vizio "conosciuto nel diritto amministrativo con il nome di sviamento di potere";
7) violazione di legge in relazione al manifestato giudizio per il quale il trattamento dei dati operato dalle resistenti sarebbe stato effettuato per ragioni di giustizia, il che renderebbe lecito il loro operato; tale giudizio sarebbe infatti viziato sotto il duplice aspetto che la normativa vigente attribuirebbe agli uffici giudiziari, e non agli avvocati, la titolarità del trattamento dei dati e che comunque il detto titolare sarebbe comunque tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, venendosi altrimenti a determinare una irragionevole immunità assoluta rispetto agli adempimenti connessi allo svolgimento del processo;
8) violazione di legge in quanto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, conterrebbe deroghe all'applicazione della normativa dettata in via generale, fra le deroghe non sarebbe elencata quella relativa alle notificazioni nell'attività di giustizia, le deroghe sarebbero tassative e ciò comporterebbe, "a contrario", la piena applicabilità delle altre disposizioni del citato decreto legislativo n. 196;
9) violazione di legge per l'inosservanza del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. a) e d), che prescrive che i dati personali devono essere "trattati in modo lecito e secondo correttezza" e devono altresì essere "pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati", ipotesi che non si sarebbe verificata nella specie;
10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell'illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;
11) violazione di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 17), per l'omessa valutazione della fattispecie in relazione alle misure ed agli accorgimenti che si sarebbe potuto adottare a garanzia dell'interessato (quali il ricorso all'estratto autentico), omissione nella quale sarebbe ravvisabile il fatto costitutivo dell'illecito e che darebbe poi causa al risarcimento del danno;
12) violazione di legge per quanto concerne l'affermata "assoluta carenza di qualsivoglia elemento di prova in merito alla sussistenza di danni risarcibili"; al contrario, vi sarebbe stata specifica denuncia al riguardo, con specifico riferimento alla lesione di valori fondamentali della persona, allo stato di depressione cui sarebbe stata addebitabile la cessazione dell'attività professionale, all'aggravamento della malattia come effetto riconducibile al comportamento aggressivo delle resistenti, al danno all'immagine subito a causa dell'avvenuta conoscenza da parte dei destinatari del provvedimento di esibizione dei suoi rapporti con il fisco e di una sua pretesa strategia (cancellazione dall'albo professionale per condizionare economicamente l'ex moglie ed i figli) nell'ambito dei rapporti familiari, alla maggiore incertezza del futuro professionale per la sua posizione di docente universitario non stabile;
13) violazione di legge per il fatto che il tribunale avrebbe posto a base della decisione due pareri del Garante per la protezione dei dati personali non prodotti dalle parti, e pertanto non utilizzabili;
14) vizio di motivazione per aver il giudicante posto a base della decisione i due pareri del Garante richiamati sub 13), pareri che, ove ritenuta la loro corretta (e contestata) acquisizione, non riguarderebbero la propalazione esterna di dati personali e non varrebbero a giustificare una deroga alla disciplina generale;
15) violazione di legge per l'omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;
16) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell'uomo "alla privatezza", diritto leso per l'affermata prevalenza di norme del codice civile e di quello di procedura civile su quelle dettate nel D.Lgs. n. 196 del 2003;
17) violazione di legge con riferimento al privilegio riconosciuto all'avvocato di sottrarsi alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, e ciò in conflitto sia con principi normativi contenuti in ordinamenti sovraordinati, sia con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
2 - Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della dedotta erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall'esame dei singoli motivi, attengono:
a) a pretese violazioni processuali ai sensi dell'art. 112 c.p.c., poichè non sarebbe stato colto, trattato e motivato il profilo relativo alla violazione della privacy (primo e secondo motivo);
b) alla contestata correttezza dell'esecuzione della notificazione dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono motivo);
c) all'errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali oggetto di giudizio nell'ufficio giudiziario presso il quale pende il processo nel quale si sarebbero verificate le irregolarità riscontrate, anzichè nel legale difensore della parte nel cui interesse vi sarebbe stato il trattamento dei dati (settimo motivo);
d) alla negata configurabilità del diritto al risarcimento del danno (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo);
e) all'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo);
f) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quindicesimo motivo);
g) alla lesione di diritto inviolabile (quello alla privacy), tale riconosciuto da normative sovranazionali (sedicesimo e diciassettesimo motivo).
3 - Se quelle indicate sub 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell'art. 366 bis c.p.c., all'epoca vigente, come d'altro canto formalmente eccepito anche dalle controricorrenti.
Ed infatti detto articolo disponeva che l'illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all'enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente.
Tali connotati non sono riscontrabili nel primo, nel secondo, nel quinto, nel sesto, nel nono e nel decimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.
4 - Venendo poi alle singole questioni sopra delineate e ritenuta inammissibile quella relativa a pretese violazioni della legge processuale per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) - dedotte sotto il profilo della mancata percezione dell'aspetto concernente la violazione della privacy -, per difettosa formulazione del quesito di diritto (primo motivo) e del momento di sintesi (secondo motivo), per le altre se ne rileva l'infondatezza per le ragioni appresso considerate.
4 - 1. Il punto nodale della controversia è identificabile nella pretesa lesività della notificazione di un ordine di esibizione eseguita nell'ambito di un processo civile nella sua integralità, in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sotto il profilo della violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza.
L'ordine di esibizione, come detto attuato in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sarebbe stato infatti eseguito a cura della parte delegata che ne aveva sollecitato l'emissione, con la notifica del provvedimento e di alcuni verbali di udienza; nei detti verbali sarebbe stato fatto riferimento a dati personali e sensibili dell'odierno ricorrente; la notifica sarebbe stata eseguita nei confronti dei diversi destinatari, ciascuno dei quali asserito detentore di parte della documentazione che si intendeva complessivamente acquisire; l'effetto che ne sarebbe conseguito, dunque, sarebbe stato identificabile nell'illegittima diffusione di dati personali, che viceversa avrebbero dovuto rimanere riservati e che avrebbero dovuto essere trattati secondo la normativa vigente in tema di privacy.
La questione che ne deriva, dunque, va identificata nella individuazione del rapporto intercorrente tra la disciplina dettata dal codice di rito e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali e nelle modalità del loro coordinamento ove, come si assume nella specie, non coincidenti.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy) stabilisce:
- a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e);
- b) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24);
- c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46);
- d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).
Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela.
In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento).
In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.
Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere.
Ne può dirsi, come sembrerebbe suggerire il ricorrente, che la disciplina dettata nel codice di rito, emanata in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza. Ne è prova infatti in senso contrario il recente intervento di modifica degli artt. 138 e 140 c.p.c., (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174) in tema di notificazione (che da una parte privilegiano l'ipotesi della consegna dell'atto a mani proprie del destinatario e, dall'altra, prevedono l'immissione di esso in busta chiusa nel caso di notificazione non a mani proprie) e l'attenzione comunque mostrata al riguardo dal legislatore nel dettare le disposizioni in tema di esibizione (artt. 210 e 118 c.p.c.), che subordinano l'emissione del relativo ordine al duplice requisito della sua indispensabilità per la conoscenza dei fatti di causa e dell'assenza di grave danno per la parte che la subisce.
Partendo quindi dalla premessa che le disposizioni che regolano il processo hanno natura speciale in materia di riservatezza, rispetto a quelle generali contenute nel codice della privacy, e che le prime non sono suscettibili di integrazioni sotto tale riflesso avendo il legislatore già curato profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i correttivi ritenuti necessari, l'ulteriore aspetto da considerare è quello concernente la conformità delle modalità esecutive della notificazione dell'ordine di esibizione in questione al modello normativo, quesito al quale deve darsi risposta positiva.
Ed infatti l'art. 76 disp. att. c.p.c., dispone che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia; l'art. 134 c.p.c., dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza (come nella specie), questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti; l'art. 95 disp. att. c.p.c. pone a carico della parte l'obbligo di notifica dell'intero provvedimento; l'art. 137 c.p.c. prescrive che la notifica dell'atto va eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.
Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.
Nella specie la parte notificante ha operato nel rispetto della normativa dettata nel codice di rito, e tale circostanza è sufficiente ad escludere l'ipotizzabilità della violazione denunciata. Inoltre occorre in proposito evidenziare che, alla luce del chiaro disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 46, il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario procedente, e quindi nel giudice istruttore che nel caso in esame lo rappresentava, giudice che ha disposto nel senso sopra indicato delegando la parte richiedente alla semplice esecuzione di quanto da lui stabilito.
A voler opinare diversamente si dovrebbe coerentemente ritenere che, nonostante un ordine del giudice titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività istruttoria e nonostante la incontestabile conformità del detto ordine alla disciplina vigente, la parte delegata per l'esecuzione, nella sua nuova qualità di titolare del trattamento dei dati acquisita per effetto del provvedimento del giudice, abbia per questo solo fatto l'onere di verificare l'osservanza nel concreto dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. f, e, in giurisprudenza, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, con riferimento alla L. n. 675 del 1996, art. 9 lett. a) e d), all'epoca vigente).
Il potere di sindacato nei confronti del giudice estensore del provvedimento implicitamente conferito determinerebbe conseguentemente la fisiologica possibilità di un eventuale inadempimento rispetto al relativo ordine, con i connessi effetti sanzionatori sul piano processuale (nullità, inammissibilità, decadenza) per il mancato compimento dell'atto nei termini indicati. Inoltre dall'impostazione ora delineata deriverebbe anche un'incidenza negativa sul diritto di difesa della parte onerata dell'adempimento, costretta a subire alternativamente le conseguenze pregiudizievoli riconducibili a violazioni della disciplina della protezione dei dati personali ovvero quelle prettamente processuali derivanti dalla difforme esecuzione dell'ordine del giudice. D'altra parte non è neppure vero che da tale premessa (quella cioè della non sindacabilità del provvedimento del giudice istruttore nella fase della relativa esecuzione) discenderebbe una limitazione ed una compressione del diritto di difesa della parte denunciante la violazione della disciplina relativa alla protezione dei dati personali.
Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono (e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore (ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo.
Come ultima considerazione sul punto non sembra infine inutile considerare che il ricorrente non ha indicato il contenuto dei documenti di cui si lamenta l'indebita trasmissione, omissione che non consente una verifica in ordine all'eventuale violazione dei doveri di correttezza, pertinenza, non eccedenza (da effettuare sulla base di un bilanciamento fra le esigenze di difesa e quelle di riservatezza) nel trattamento dei dati personali, e che pertanto determina la configurabilità di un vizio di difetto di autosufficienza sotto tale aspetto.
4 - 2. L'infondatezza della doglianza concernente la pretesa illegittimità dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto ed ottavo motivo) determina poi l'assorbimento delle censure aventi ad oggetto l'asserita errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali (settimo motivo), il negato diritto al risarcimento del danno pur puntualmente indicato (undicesimo e dodicesimo motivo), l'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo), l'affermata compatibilità della decisione con i principi dettati in sede internazionale e sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo).
4 - 3. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l'eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà. 5 - Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.