L'esistenza e l'uso di procedimenti rapidi in materia penale non è di per sé contraria all'articolo 6 della Convenzione, a condizione che i procedimenti forniscano le necessarie salvaguardie e garanzie contenute in tale articolo: l''imputato deve quindi sempre avere la possibilità di organizzare la propria difesa in modo adeguato e senza limitazioni per quanto riguarda l'opportunità di presentare tutti gli argomenti difensivi rilevanti davanti al giudice del processo e quindi di influenzare l'esito del procedimento. Inoltre, le agevolazioni a disposizione di chiunque sia accusato di un reato dovrebbero includere la possibilità di conoscere i risultati delle indagini condotte nel corso del procedimento ai fini della preparazione della propria difesa: l'adeguatezza del tempo e delle strutture concesse a un imputato deve essere valutata alla luce delle circostanze di ciascun caso specifico.
Corte europea per i diritti dell'uomo
TERZA SEZIONE
CASO DI MUCHNIK E MORDOVIN c. RUSSIA
(Domande n. 23814/15 e 2707/16)
SENTENZA
STRASBURGO
12 febbraio 2019
La presente sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale. Traduzione automatica, non ufficiale.
Nel caso Muchnik e Mordovin c. Russia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in Comitato composto da:
Helen Keller, Presidente,
Pere Pastor Vilanova,
María Elósegui, giudici,
e Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto della sezione,
avendo deliberato in privato il 22 gennaio 2019,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa trae origine da due ricorsi (nn. 23814/15 e 2707/16) contro la Federazione Russa presentati alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da due cittadini russi, la sig.ra Viktoriya Sergeyevna Muchnik e il sig. Mikhail Viktorovich Mordovin ("i ricorrenti"), rispettivamente il 7 maggio 2015 e il 18 dicembre 2015.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avvocato K. Terekhov, che esercita a Mosca. Il governo russo ("il governo") era rappresentato dal suo agente, il sig. M. Galperin, rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, e il sig. A. Fedorov, capo dell'ufficio del rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.
3. Il 30 giugno 2017 è stata data comunicazione delle domande al Governo.
4. Il Governo non si è opposto all'esame delle domande da parte di un Comitato.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. La prima ricorrente (la signora Muchnik) è nata nel 1968 e vive a Tomsk. Il secondo ricorrente (il signor Mordovin) è nato nel 1956 e vive a Seversk, nella regione di Tomsk.
A. Procedimento amministrativo contro la prima ricorrente
6. Alla fine del 2014 la Rete radiotelevisiva russa ha informato la società televisiva regionale privata TV-2 che il suo contratto per i servizi di trasmissione sarebbe stato annullato a partire dal 1° gennaio 2015. Allo stesso tempo, il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa (Роскомнадзор) non ha rinnovato la licenza di trasmissione della società, la cui scadenza era prevista per l'8 febbraio 2015. Di conseguenza, TV-2, uno dei principali canali della regione di Tomsk che dal 1990 raccontava la vita quotidiana della regione, ha interrotto le trasmissioni all'inizio del 2015.
7. Secondo la prima ricorrente, tra il 4 e il 14 gennaio 2015 ha inscenato nove manifestazioni in solitaria per protestare contro la decisione delle autorità di privare TV-2 della sua capacità di trasmettere. Anche altre persone hanno inscenato manifestazioni in solitaria nelle stesse date e alla stessa ora, mantenendo una distanza di 30 metri l'una dall'altra.
8. Secondo il Governo, il primo ricorrente, agendo insieme ad altre persone, ha tenuto nove "picchetti" (пикеты) nei pressi di due centri commerciali di Tomsk tra il 4 e il 14 gennaio 2015, esprimendo il proprio sostegno a TV-2. Questi "picchetti" si sono svolti senza che le autorità locali ne fossero preventivamente informate.
9. Il 27 febbraio 2015 è stato redatto un verbale amministrativo nei confronti della prima ricorrente. Le è stato contestato di aver organizzato e partecipato a manifestazioni pubbliche di gruppo senza previa notifica all'autorità locale, un reato punibile ai sensi dell'articolo 20.2 § 2 del Codice degli illeciti amministrativi (di seguito, "CAO"). Si è ritenuto che, sebbene il richiedente e gli altri manifestanti solitari avessero rispettato l'obbligo locale di mantenere una distanza di 30 metri l'uno dall'altro, si fosse comunque trattato di un singolo evento che equivaleva a un "assembramento" di più persone.
10. Il fascicolo amministrativo conteneva un rapporto e una nota esplicativa di un ufficiale di polizia di alto livello del dipartimento di polizia di Tomsk. Si affermava, in particolare, che F. aveva dato vita a una serie di assemblee pubbliche a sostegno di TV-2 a partire dal 4 gennaio 2015, pubblicando appelli di sostegno attraverso i social network. La prima ricorrente aveva prelevato le persone coinvolte nelle manifestazioni in solitaria e le aveva trasportate nei luoghi degli eventi; aveva anche consegnato loro dei volantini da distribuire. Ha dichiarato di aver organizzato dei "picchettaggi" nel corso di dieci giorni e di aver coinvolto un'ottantina di persone. Il rapporto comprendeva diverse schermate di pagine Facebook che invitavano le persone a sostenere il TV-2 attraverso le proteste, compresa una pagina personale della ricorrente. Il fascicolo amministrativo conteneva anche diversi rapporti di agenti di polizia che erano stati presenti il 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 13 gennaio 2015 nel luogo in cui si erano svolte le manifestazioni in solitaria. Gli agenti di polizia hanno sottolineato che non era stata rilevata alcuna violazione della legge sulle manifestazioni pubbliche (di seguito, "la legge sulle manifestazioni pubbliche"); i manifestanti avevano mantenuto la distanza minima di 30 metri l'uno dall'altro e non avevano violato l'ordine pubblico.
11. Il 3 marzo 2015 il procedimento contro il primo ricorrente è stato presentato al Tribunale distrettuale Sovetskiy di Tomsk. Lo stesso giorno è stato assegnato a un giudice, che ha fissato l'udienza per le 16.30. Alle 13.45 l'assistente del giudice ha informato telefonicamente il ricorrente. Il giudice ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza di due giorni, perché un caso del genere deve essere esaminato il giorno stesso in cui viene ricevuto da un tribunale. Tuttavia, il giudice ha concesso alla ricorrente un'ora per studiare il fascicolo, e quando il suo avvocato è comparso qualche tempo dopo ha chiesto solo quindici minuti per studiare il fascicolo. L'assistente del giudice ha poi riferito che la ricorrente non aveva studiato il fascicolo per l'ora che le era stata concessa, ma aveva parlato al telefono e chiacchierato con le altre persone presenti in aula. L'udienza è durata dalle 18.09 alle 23.28, comprese le pause.
12. Con sentenza del 3 marzo 2015 il primo ricorrente è stato condannato ai sensi dell'articolo 20.2 § 2 del CAO e a una multa di 20.000 rubli russi (RUB - circa 287 euro (EUR) all'epoca). Il tribunale si è basato sul verbale amministrativo, sui rapporti e sulla nota esplicativa degli agenti di polizia, sugli screenshot delle pagine Facebook e sulle dichiarazioni scritte di diverse persone che illustrano il ruolo del ricorrente nell'organizzazione degli eventi pubblici. Il tribunale ha respinto come inattendibili le testimonianze di F. e del marito della ricorrente, che erano stati interrogati su sua richiesta.
13. La prima ricorrente ha presentato ricorso contro la sentenza presso la Corte regionale di Tomsk. Con una decisione del 13 aprile 2015 la corte d'appello ha escluso il riferimento al fatto che la ricorrente fosse l'organizzatrice degli eventi, ma ha confermato il resto della sentenza del processo.
14. Il 7 settembre 2015 e il 10 febbraio 2016 la Corte regionale di Tomsk e la Corte suprema della Russia hanno respinto rispettivamente le domande di riesame presentate dal primo ricorrente.
B. Procedimento amministrativo nei confronti del secondo ricorrente
15. Secondo il secondo ricorrente, il 6 agosto 2014 dalle 18 alle 19 ha inscenato una manifestazione in solitaria per protestare contro la persecuzione degli attivisti politici. I funzionari presenti nel locale in questione non hanno avanzato alcuna pretesa durante la sua manifestazione solitaria o dopo di essa (si veda, tuttavia, il successivo paragrafo 17). Il ricorrente non è stato ostacolato in alcun modo e ha portato a termine la sua manifestazione.
16. Secondo le autorità nazionali e secondo le dichiarazioni del Governo dinanzi alla Corte, il 6 agosto 2014 dalle 18.00 alle 19.00 il secondo ricorrente, agendo insieme ad altre (sette) persone, ha organizzato e tenuto una manifestazione pubblica sotto forma di "picchetto" nei pressi di Big City, un centro commerciale di Tomsk. Utilizzando supporti visivi, il richiedente e altri manifestanti hanno espresso la loro opinione sui partecipanti agli eventi del 6 maggio 2012 in piazza Bolotnaya a Mosca, senza darne preventiva comunicazione alle autorità.
17. Il 15 maggio 2015 il capo della divisione per l'esecuzione della legislazione amministrativa del dipartimento di polizia di Tomsk (ОИАЗ УМВД России по городу Томску) ha compilato un verbale di illecito amministrativo nei confronti del secondo ricorrente e glielo ha notificato. Quest'ultimo è stato accusato di un reato ai sensi dell'articolo 20.2 § 2 del CAO per aver organizzato e tenuto una manifestazione pubblica senza averne dato preventiva comunicazione all'autorità competente. È stato dichiarato che i partecipanti avevano poster e magliette con slogan che esprimevano la loro richiesta di rilascio degli attivisti politici.
18. Il fascicolo amministrativo conteneva note scritte dalla polizia che descrivevano una registrazione video del "picchetto" e comprendevano screenshot di diverse pagine web dei social media che invitavano le persone a partecipare all'evento del 6 agosto 2014. Conteneva anche due note esplicative di agenti di polizia del Centro per la lotta all'estremismo del dipartimento di polizia di Tomsk. Le note descrivevano le attività di monitoraggio svolte nei confronti del ricorrente e di altri attivisti, e tre assemblee pubbliche da loro tenute il 6 giugno, il 6 luglio e il 6 agosto 2014.
19. Il 15 maggio 2015 il fascicolo contro il ricorrente è stato presentato al Tribunale distrettuale Sovetskiy di Tomsk. Il richiedente, che non era stato privato della libertà, ha partecipato al processo e si è dichiarato non colpevole. Il tribunale ha ascoltato diversi testimoni per conto della difesa. Lo stesso giorno il tribunale distrettuale ha condannato il secondo ricorrente ai sensi dell'articolo 20.2 § 2 del CAO e lo ha condannato a una multa di 20.000 RUB (circa 306 euro all'epoca). Il ricorrente non era rappresentato da un avvocato al processo. Il tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse cospirato con altri per organizzare una manifestazione statica il 6 agosto 2014; il ricorrente era stato l'organizzatore dell'evento e aveva omesso di notificare preventivamente l'evento alle autorità. Il tribunale si è basato sul verbale amministrativo di reato redatto dalla polizia e su varie note e videoregistrazioni prodotte dalla polizia. In particolare, il tribunale ha osservato che i video mostravano il ricorrente e altri partecipanti all'evento che si riunivano nel luogo in cui si svolgeva l'evento; inoltre, mostravano che durante l'evento si trovavano a meno di 30 metri l'uno dall'altro e parlavano. Il tribunale ha respinto l'argomentazione del ricorrente secondo cui avrebbe inscenato una manifestazione in solitaria, argomentazione sostenuta dalle deposizioni dei testimoni della difesa che avevano anch'essi partecipato all'evento.
20. Il secondo ricorrente ha presentato ricorso contro la suddetta sentenza. Il 19 giugno 2015 la Corte regionale di Tomsk ha tenuto un'udienza di appello e ha ascoltato il ricorrente e il suo avvocato. La corte d'appello ha osservato che le prove disponibili non confermavano che il ricorrente fosse stato l'organizzatore dell'evento; tuttavia, egli aveva comunque partecipato all'assemblea pubblica, un'assemblea di cui le autorità non erano state avvisate. La corte ha quindi riqualificato le sue azioni, lo ha dichiarato colpevole ai sensi dell'articolo 20.2 § 5 del CAO e ha ridotto la multa a 10.000 RUB (circa 165 euro dell'epoca).
21. Il 30 novembre 2015 il presidente facente funzioni del Tribunale regionale di Tomsk ha respinto un ulteriore ricorso per motivi di diritto del secondo ricorrente.
II. DIRITTO E PRASSI NAZIONALI PERTINENTI
22. Per una sintesi del diritto interno e della prassi in materia di regolamenti relativi allo svolgimento di eventi pubblici, alla responsabilità per le violazioni commesse nel corso di tali eventi e alla scorta amministrativa e all'arresto, si vedano Lashmankin e altri, sopra citata, §§ 216-312, 7 febbraio 2017, e Novikova e altri c. Russia, nn. 25501/07 e altri 4, §§ 47-84, 26 aprile 2016.
23. L'articolo 29.6 § 4 della CAO prevede che i casi relativi a illeciti amministrativi punibili, tra l'altro, con la detenzione amministrativa siano esaminati il giorno in cui un'autorità competente riceve il verbale di illecito amministrativo e altro materiale del fascicolo.
24. Nella Regione di Tomsk, la legge n. 195-OZ dell'8 novembre 2012 prevede che la distanza tra manifestazioni solitarie non sia inferiore a 30 metri (sezione 2).
25. Nella sentenza n. 28 del 26 giugno 2018, la Corte Suprema Plenaria della Russia ha dichiarato che l'azione penale nei confronti dei partecipanti per la loro presenza durante un evento pubblico tenutosi senza previa notifica alle autorità è ammissibile solo nel caso in cui i partecipanti non abbiano rispettato gli obblighi specifici elencati nella sezione 6 (3) e (4) della legge sugli eventi pubblici. In particolare, tali obblighi includevano l'obbligo per i partecipanti di rispettare gli ordini legittimi impartiti dalla polizia.
LA LEGGE
I. RIUNIONE DEI RICORSI
26. Dato il loro comune contesto di fatto e di diritto, la Corte decide che i due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte.
II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
27. I ricorrenti hanno lamentato la mancata presenza di una parte dell'accusa alle udienze del procedimento amministrativo a loro carico e che i giudici del processo hanno agito in violazione del requisito di imparzialità. I ricorrenti sostenevano inoltre che non era stato concesso loro tempo e strutture adeguate per preparare la difesa. Hanno invocato l'articolo 6 della Convenzione che, nella misura in cui è pertinente, prevede quanto segue:
"1. Nell'accertamento di... ogni accusa penale a suo carico, ogni individuo ha diritto a un'equa... udienza... da parte di un tribunale indipendente e imparziale...".
3. Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi: ...
(b) disporre di tempo e strutture adeguate per preparare la propria difesa...".
A. Ammissibilità
28. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
B. Merito
1. Le argomentazioni delle parti
29. Il Governo ha sostenuto che il CAO non prevedeva la partecipazione obbligatoria di un pubblico ministero in ogni caso riguardante un illecito amministrativo. Le loro argomentazioni al riguardo erano simili a quelle presentate nella causa Karelin c. Russia (n. 926/08, §§ 46-48, 20 settembre 2016). Il Governo ha insistito sul fatto che i tribunali nazionali non hanno assunto il ruolo dell'accusa nell'esaminare i casi dei ricorrenti e che le loro decisioni erano ben motivate. Hanno inoltre sostenuto che, poiché gli illeciti amministrativi ai sensi dell'articolo 20.2 § 2 della CAO erano punibili con la detenzione amministrativa, i relativi casi dovevano essere esaminati il giorno in cui il tribunale aveva ricevuto il fascicolo. Il Governo ha ritenuto che, alla luce di tali requisiti legislativi, il rapido esame del caso del primo ricorrente fosse conforme alla CAO e non avesse violato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.
30. I ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di un pubblico ministero, i giudici del processo avevano assunto il ruolo dell'accusa. Pertanto, i tribunali nazionali non erano stati "imparziali" ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. La prima ricorrente ha inoltre sostenuto che, nel suo caso, l'imparzialità del giudice era stata compromessa dal fatto che (il giudice) aveva reso più grave l'accusa decidendo che la ricorrente aveva organizzato un'assemblea non autorizzata oltre a parteciparvi. La prima ricorrente ha inoltre sostenuto che non vi era alcun motivo per accelerare il procedimento di primo grado nel suo caso e respingere la sua richiesta di rinvio dell'udienza. A suo avviso, concederle un'ora per studiare il fascicolo e preparare la sua difesa non era stato sufficiente. Anche il secondo ricorrente ha sostenuto che non gli era stato concesso un tempo adeguato per preparare la sua difesa nel processo di primo grado.
2. La valutazione della Corte
31. La Corte ribadisce fin da subito che l'articolo 6 della Convenzione, nella sua parte penale, era applicabile ai procedimenti contro i ricorrenti ai sensi della CAO russa (si veda Mikhaylova c. Russia, n. 46998/08, § 69, 19 novembre 2015).
(a) Requisito di imparzialità nei procedimenti amministrativi
32. Per quanto riguarda la prima doglianza, la Corte ha precedentemente constatato che la mancanza di una parte processuale nell'ambito delle udienze orali che sfociano nella determinazione degli addebiti amministrativi costituisce una grave carenza in violazione del requisito oggettivo di imparzialità di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda Karelin, sopra citata, §§ 69-84). Essa osserva che gli elementi essenziali di fatto e di diritto del caso in esame e del caso Karelin (ibid., §§ 59-68) sono simili. Le osservazioni delle parti nella presente causa non rivelano alcun motivo per cui la Corte debba discostarsi dalla sua precedente sentenza.
33. Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione a ciascun ricorrente per quanto riguarda il requisito dell'imparzialità oggettiva.
(b) Il diritto a tempi e strutture adeguati per preparare la propria difesa
34. Per quanto riguarda la doglianza dei ricorrenti secondo cui non sarebbero stati loro concessi tempo e mezzi adeguati per la preparazione della difesa, essendo i requisiti di cui all'articolo 6 § 3 della Convenzione aspetti particolari del diritto a un processo equo garantito dall'articolo 6 § 1, la Corte esaminerà la doglianza alla luce di entrambe le disposizioni considerate congiuntamente.
35. L'imputato deve avere la possibilità di organizzare la propria difesa in modo adeguato e senza limitazioni per quanto riguarda l'opportunità di presentare tutti gli argomenti difensivi rilevanti davanti al giudice del processo e quindi di influenzare l'esito del procedimento (si veda Can c. Austria, 30 settembre 1985, § 53, Serie A n. 96; Connolly c. Regno Unito (dec.), n. 27245/95, 26 giugno 1996; e Mayzit c. Russia, n. 63378/00, § 78, 20 gennaio 2005). Inoltre, le agevolazioni a disposizione di chiunque sia accusato di un reato dovrebbero includere la possibilità di conoscere i risultati delle indagini condotte nel corso del procedimento ai fini della preparazione della propria difesa (cfr. C.G.P. c. Paesi Bassi (dec.), n. 29835/96, 15 gennaio 1997, e Foucher c. Francia, 18 marzo 1997, §§ 26-38, Rapporti 1997-II). L'adeguatezza del tempo e delle strutture concesse a un imputato deve essere valutata alla luce delle circostanze di ciascun caso specifico.
36. La Corte osserva che i casi di entrambi i ricorrenti sono stati esaminati con una procedura accelerata ai sensi dell'articolo 29.6 del CAO, che prevede che i casi relativi a reati amministrativi punibili con la detenzione amministrativa siano esaminati entro un giorno. Tuttavia, la Corte ribadisce che l'esistenza e l'uso di procedimenti rapidi in materia penale non è di per sé contraria all'articolo 6 della Convenzione, a condizione che i procedimenti forniscano le necessarie salvaguardie e garanzie contenute in tale articolo (si veda Butkevich c. Russia, n. 5865/07, §§ 91-92, 13 febbraio 2018).
37. Nel caso della prima ricorrente, la Corte osserva che la polizia ha compilato un verbale di illecito amministrativo, cioè il documento che serve come base per l'accusa contro di lei, il 27 febbraio 2015. La ricorrente, che all'epoca non era detenuta, non ha sostenuto di non aver avuto la possibilità di accedere a questo verbale o ad altri documenti del fascicolo amministrativo in quella data o nei giorni successivi. Né ha sostenuto, ad esempio, che fosse impossibile fare copie del fascicolo prima che il caso fosse inviato al tribunale o che non avesse ricevuto una copia del fascicolo amministrativo. Si osserva inoltre che la ricorrente è stata informata dei dettagli dell'udienza fissata il 3 marzo 2015, circa tre ore prima del suo inizio. Tuttavia, mentre la sua richiesta di rinvio dell'udienza è stata respinta, le è stata concessa un'ora per studiare il fascicolo. È incontestato che il suo avvocato, intervenuto successivamente, abbia richiesto solo quindici minuti per studiare il fascicolo. La Corte osserva inoltre che la ricorrente, assistita dall'avvocato in udienza, si è avvalsa del diritto di presentare istanze, in particolare di esaminare i testimoni della difesa, che sono state accolte dal tribunale. In tali circostanze e in considerazione della portata della doglianza della ricorrente, la Corte non è convinta che la prima ricorrente sia stata indebitamente limitata nelle sue opportunità di familiarizzare correttamente e valutare adeguatamente l'accusa e le prove contro di lei, e di sviluppare una valida strategia legale per la sua difesa (contrasto con Galstyan c. Armenia, n. 26986/03, §§ 86-87, 15 novembre 2007, e Gafgaz Mammadov c. Azerbaigian, n. 60259/11, §§ 76-82, 15 ottobre 2015).
38. Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte osserva che il periodo che intercorre tra la redazione del verbale di illecito amministrativo e l'esame giudiziario del suo caso amministrativo, periodo durante il quale avrebbe potuto essere punito con la detenzione, non è stato superiore a poche ore. Non è chiaro quanto tempo sia stato concesso al ricorrente, che all'epoca non era privato della libertà, per esaminare il verbale amministrativo o altro materiale amministrativo, comprese le dichiarazioni scritte degli agenti di polizia. Anche se si ammette che il suo caso non era complesso, la Corte non è convinta che al secondo ricorrente siano stati concessi tempo e strutture adeguati per la preparazione della sua difesa, soprattutto in considerazione del fatto che non ha avuto assistenza legale durante il processo di primo grado (si veda, mutatis mutandis, Vyerentsov c. Ucraina, n. 20372/11, § 76, 11 aprile 2013). Davanti alla Corte, il Governo non ha avanzato alcuna argomentazione contraria. In particolare, non è stato sostenuto che il procedimento d'appello sia stato condotto in modo tale da rimediare alle presunte carenze della fase precedente del procedimento.
39. La Corte conclude che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 3 in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti del primo ricorrente, ma che vi è stata una violazione di tale disposizione nei confronti del secondo ricorrente.
III. PRESUNTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA CONVENZIONE
40. I ricorrenti hanno lamentato che la loro condanna amministrativa aveva costituito un'interferenza illegittima e sproporzionata con il loro diritto alla libertà di espressione e alla libertà di riunione pacifica. Hanno invocato gli articoli 10 e 11 della Convenzione, che recitano come segue:
Articolo 10
"1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte della pubblica autorità...
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della pubblica sicurezza, per la prevenzione di disordini o crimini..."
Articolo 11
"1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica ...
2. Non sono ammesse restrizioni all'esercizio di tali diritti se non quelle previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui..."
A. Ammissibilità
41. La Corte osserva che questo ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
B. Merito
1. Le argomentazioni delle parti
42. I ricorrenti hanno sottolineato di aver rispettato il requisito della distanza minima prevista dalla legge tra manifestanti solitari e che l'affidamento del tribunale alla regola della riclassificazione non era un'applicazione prevedibile della legge. A loro avviso, la loro condanna si è basata su una legislazione che non soddisfa il requisito della "qualità del diritto" ed è quindi illegale. Inoltre, le loro manifestazioni erano state pacifiche, quindi non c'era stato alcuno scopo legittimo nel perseguirli e condannarli per aver organizzato tali manifestazioni. I tribunali nazionali non avevano esaminato le argomentazioni dei ricorrenti circa l'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione, e avevano applicato un approccio "formalistico" ritenendo i ricorrenti responsabili della mera violazione dell'obbligo di notifica.
43. Il Governo ha ribadito quanto sostenuto nella causa Novikova e altri (sopra citata, §§ 95-96) in merito alla regolamentazione statutaria delle manifestazioni pubbliche. A loro avviso, in entrambi i casi, tutte le manifestazioni in solitaria erano accomunate da un unico scopo: il sostegno alla società televisiva TV-2 nel caso della prima ricorrente e l'espressione di opinioni sugli eventi del 6 maggio 2012 in piazza Bolotnaya nel caso della seconda ricorrente. I tribunali nazionali avevano correttamente qualificato queste manifestazioni come assemblee pubbliche che si erano svolte senza previa notifica alle autorità. Il Governo ha inoltre sottolineato che i "picchetti" in entrambi i casi dei ricorrenti erano stati interrotti dagli stessi partecipanti piuttosto che dall'intervento delle autorità. Le multe comminate ai ricorrenti erano state entro i limiti di legge e proporzionate ai reati commessi.
2. La valutazione della Corte
44. Le parti hanno convenuto che la condanna amministrativa dei ricorrenti ha costituito un'interferenza con il loro diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di espressione. Tale ingerenza costituisce una violazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione, a meno che non sia prevista dalla legge, non persegua uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2 di ciascun articolo e non sia "necessaria in una società democratica".
45. In primo luogo, la Corte ha preso atto dell'affermazione della prima ricorrente secondo cui essa avrebbe organizzato manifestazioni in solitaria rispettando il requisito di distanza previsto dalla legge. A questo proposito, la Corte fa riferimento alle sue conclusioni della sentenza Novikova e altri (citata sopra, §§ 193 e 197-99) in relazione al PEA, una legge che, indipendentemente dal requisito di distanza previsto dalla legge e dal rispetto di tale requisito da parte di manifestanti solitari simultanei, autorizzava i tribunali a classificare una situazione come evento di gruppo a posteriori (la "regola di riclassificazione" ai sensi dell'articolo 7 (1.1) del PEA) e, implicitamente, a punire le persone per il mancato rispetto della procedura di notifica preventiva applicabile per tale evento. A parere della Corte, le finalità previste dalla legge di tale procedura di notifica (quali l'opportunità per le autorità di adottare misure tempestive e adeguate per garantire l'ordine richiesto per lo svolgimento di una particolare iniziativa civica e per assicurare la sicurezza pubblica e la protezione dei diritti dei partecipanti all'evento e di altri) sarebbero di norma pienamente raggiungibili attraverso la ragionevole applicazione di un requisito di distanza, senza che vi sia alcuna "pressante necessità sociale" - relativa al perseguimento di un particolare obiettivo legittimo - di applicare la "regola di riclassificazione" e far rispettare la relativa procedura di notifica preventiva.
46. Si osserva che a Tomsk esisteva uno specifico requisito di distanza legale di 30 metri nel 2014-2015 (cfr. paragrafo 24 supra). È incontestato che la prima ricorrente si trovava ad almeno 30 metri di distanza dagli altri manifestanti in modo da garantire il rispetto di tale requisito. La Corte non dubita inoltre che la condotta espressiva della ricorrente fosse pacifica e non disturbante. I tribunali nazionali hanno considerato le situazioni come una serie di eventi di gruppo tenuti sotto forma di manifestazioni statiche. Tuttavia, non erano in gioco considerazioni impellenti relative alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei disordini o alla protezione dei diritti altrui, né sono state invocate per utilizzare questa affermazione di fatto per condannare la prima ricorrente specificamente per non aver osservato la procedura di notifica e attribuirle un ruolo attivo (si vedano i paragrafi 9, 12 e 13 sopra). L'unica considerazione pertinente era la necessità di punire il comportamento illecito derivante dalla sola inosservanza della procedura di notifica. In assenza di qualsiasi elemento aggravante, ciò non era sufficiente a giustificare l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione della prima ricorrente nelle circostanze del caso.
47. In secondo luogo, per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha preso atto delle conclusioni dei tribunali nazionali secondo cui egli ha partecipato a un evento pubblico di gruppo sotto forma di "picchetto" per il quale non era stato dato alcun preavviso. Ci sono pochi elementi per confermare che il secondo ricorrente si sia tenuto a 30 metri di distanza da altri manifestanti solitari. Pertanto, ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente partecipato a una "assemblea" con (sette) altre persone e che la sua condanna abbia interferito con il suo diritto di riunione pacifica, la Corte ritiene che questo caso riveli una violazione dell'articolo 11 della Convenzione interpretato alla luce dell'articolo 10, per le ragioni esposte di seguito.
48. La Corte osserva che, a differenza di molti casi precedenti (si veda, ad esempio, Novikova e altri, sopra citato, § 107), al secondo ricorrente è stata data l'opportunità di finire di partecipare a una piccola manifestazione pacifica e sostanzialmente non dirompente. È inoltre degno di nota il fatto che nessun elemento di interferenza emerge in relazione a qualsiasi ulteriore azione coercitiva, come l'arresto o la detenzione preventiva, poiché nessuna misura di questo tipo è stata applicata al secondo ricorrente nel caso in esame. Pertanto, l'unico elemento di interferenza riguarda la sua condanna per un illecito amministrativo che ha comportato una pena pecuniaria. Sotto questo aspetto, il caso in esame si differenzia da molti altri casi che normalmente comportano una combinazione di almeno due elementi di "ingerenza".
49. Anche nel contesto dell'"ingerenza" consistente in un solo elemento, la Corte in precedenza non ha escluso che "se del caso" una misura come un'ammenda ragionevole possa essere imposta sul posto o in un secondo momento (si vedano Novikova e altri, § 107, e Lashmankin e altri, § 462, entrambi citati sopra).
50. La Corte ribadisce in questo frangente che è opportuno distinguere tra organizzatori di eventi pubblici e partecipanti. È importante che le associazioni e gli altri soggetti che organizzano manifestazioni, in quanto attori del processo democratico, si attengano alle norme che regolano tale processo, rispettando i regolamenti in vigore, in particolare quelli relativi alla procedura di notifica preventiva (cfr. Oya Ataman c. Turchia, n. 74552/01, § 38, CEDU 2006-XIII, e Barraco c. Francia, n. 31684/05, § 44, 5 luglio 2006). 31684/05, § 44, 5 marzo 2009). Gli Stati possono imporre sanzioni a coloro che non rispettano questa procedura. Allo stesso tempo, per quanto riguarda in particolare i partecipanti ai raduni, la libertà di partecipare a un'assemblea pacifica è di tale importanza che una persona non può essere soggetta a una sanzione - anche se di livello inferiore rispetto, ad esempio, alle sanzioni disciplinari - per la partecipazione a una manifestazione che non è stata vietata, purché non commetta egli stesso alcun atto riprovevole in tale occasione (cfr. Ezelin c. Francia, 26 aprile 1991, § 53). Francia, 26 aprile 1991, § 53, Serie A n. 202, e, come autorità recente, Kudrevičius e altri c. Lituania [GC], no. 37553/05, § 149, CEDU 2015, con i casi ivi citati). Più in generale, di norma non è sufficiente che l'"ingerenza" sia stata imposta perché il suo oggetto rientrava in una categoria particolare o era contemplato da una norma giuridica formulata in termini generali o assoluti; è invece necessario che l'"ingerenza" sia stata "necessaria in una società democratica" nelle circostanze specifiche di un determinato caso (si veda Perinçek c. Svizzera [GC], n. 27510/08, § 275, CEDU 2015 (estratti), e The Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, § 65 in fine, Serie A n. 30; si veda anche Novikova e altri, sopra citata, § 199). In altre parole, una situazione illegale, come l'organizzazione di (o la partecipazione a) una manifestazione senza autorizzazione preventiva, non giustifica di per sé un'interferenza con il diritto alla libertà di riunione di una persona; l'assenza di autorizzazione preventiva e la conseguente "illegalità" dell'azione non danno carta bianca alle autorità, che rimangono limitate dal requisito di proporzionalità dell'articolo 11 (si veda Kudrevičius e altri, sopra citato, §§ 150-51).
51. Il secondo ricorrente è stato giudicato colpevole per aver semplicemente partecipato in modo pacifico e non disturbante a un piccolo evento di gruppo di cui l'autorità competente non era stata informata in anticipo. Il reato contestato non comprendeva alcun ulteriore elemento incriminante relativo a qualsiasi "atto riprovevole", come l'ostruzione del traffico o il danneggiamento di proprietà o atti di violenza (confrontare e contrastare con Kudrevičius e altri, sopra citato, §§ 178-82; Barraco, sopra citato, §§ 46-47; e Ziliberberg c. Moldavia (dec.), no. 61821/00, 4 maggio 2004). Ad esempio, nulla indica che il ricorrente si sia rifiutato di eseguire gli ordini legittimi della polizia. In realtà, nulla indica che tali ordini (ad esempio, l'ordine di disperdersi) siano stati impartiti durante la manifestazione contestata. A questo proposito, si osserva che la Corte Suprema Plenaria della Russia ha indicato che l'azione penale nei confronti dei partecipanti per la loro presenza durante una manifestazione collettiva di cui non è stato dato preavviso è ammissibile qualora essi non rispettino gli obblighi specifici elencati nell'articolo 6(3) e 4 del PEA, vale a dire l'obbligo di rispettare gli ordini impartiti dalla polizia (si veda il paragrafo 25 sopra).
52. Pur non trascurando il grado di tolleranza dimostrato dalla polizia, la Corte non è convinta che fosse appropriato imporre la multa di 165 euro al secondo ricorrente nelle circostanze specifiche del caso di specie. Il ricorrente ha sempre sostenuto di aver tenuto una manifestazione solitaria a distanza da altre persone. Pertanto, nel rispetto della presunzione di innocenza, in questo contesto spettava all'accusa (che non era presente in questo caso) dimostrare che il ricorrente aveva consapevolmente preso parte a un'assemblea di cui non era stato dato alcun preavviso e si era rifiutato di smettere di parteciparvi, nonostante gli ordini chiari e reiterati della polizia o di un altro pubblico ufficiale. La Corte non ritiene che le decisioni nazionali contengano una motivazione sufficiente su questi elementi. Pertanto, anche se l'importo della multa non sembra essere particolarmente eclatante, la Corte non può concludere che l'ingerenza nel caso di specie fosse "necessaria in una società democratica".
53. Per quanto riguarda entrambi i ricorrenti, le decisioni interne non contengono un'adeguata valutazione del fatto che, anche se i ricorrenti hanno partecipato a eventi pubblici di gruppo di cui non era stato dato preavviso, lo hanno fatto in relazione all'esercizio della loro libertà di espressione attinente a questioni di interesse pubblico, come la chiusura della società televisiva regionale TV-2 o la presunta persecuzione di attivisti politici.
54. Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 10 della Convenzione nei confronti del primo ricorrente e una violazione dell'articolo 11 della Convenzione nei confronti del secondo ricorrente.
IV. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
55. L'articolo 41 della Convenzione prevede:
"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa".
A. Danno
56. Ciascun ricorrente ha chiesto 20.000 rubli russi (RUB) per il danno patrimoniale, importo che rappresenta le multe che avevano pagato, e 9.500 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
57. Il Governo ha contestato le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto eccessive e irragionevoli. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, hanno sostenuto che le multe erano state legittimamente inflitte ai ricorrenti per illeciti amministrativi.
58. La Corte ritiene che esista un nesso causale diretto tra l'accertamento delle violazioni degli articoli 10 e 11 della Convenzione e l'ammenda pagata da ciascun ricorrente (per un ragionamento simile, si vedano Lashmankin e altri, § 515, e Novikova e altri, § 232, entrambi citati in precedenza). La Corte riconosce pertanto al primo ricorrente 286 euro e al secondo 143 euro (poiché l'importo della sua ammenda amministrativa è stato ridotto dalla corte d'appello a 10.000 rubli) a titolo di danno pecuniario, oltre alle imposte eventualmente dovute.
59. Tenendo conto della natura e della portata delle violazioni degli articoli 6, 10 e 11 della Convenzione nei confronti dei ricorrenti, ed effettuando la propria valutazione su base equitativa, la Corte riconosce a ciascun ricorrente 5.200 euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle imposte eventualmente dovute.
B. Costi e spese
60. I ricorrenti hanno inoltre chiesto 6.600 euro congiuntamente per la loro rappresentanza legale nel procedimento dinanzi alla Corte.
61. Il Governo ha contestato la richiesta in quanto non vi era alcuna prova che le spese legali fossero state effettivamente sostenute.
62. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso di costi e spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel loro ammontare. La Corte osserva che i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova documentale, come contratti di servizi legali con il loro rappresentante o ricevute di pagamento o fatture che confermino che avevano un obbligo legalmente esecutivo di pagare i servizi del loro avvocato o che avevano effettivamente pagato per tali servizi. Tenuto conto di queste considerazioni, della sua giurisprudenza e della natura ripetitiva dei reclami, la Corte respinge la richiesta dei ricorrenti di rimborso delle spese (cfr. Novikova e altri, sopra citata, § 235).
C. Interessi di mora
63. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea, a cui aggiungere tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di aderire alle domande;
2. Dichiara ricevibili i reclami ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 della Convenzione;
3. Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti di ciascun ricorrente per quanto riguarda il requisito dell'imparzialità oggettiva;
4. Ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (b) della Convenzione nei confronti del primo ricorrente;
5. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (b) della Convenzione nei confronti del secondo ricorrente;
6. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione nei confronti del primo ricorrente;
7. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 11 della Convenzione nei confronti del secondo ricorrente;
8. Dichiara
(a) che lo Stato convenuto deve pagare, entro tre mesi, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento:
(i) 286 euro (duecentottantasei euro) al primo ricorrente e 143 euro (centoquarantatre euro) al secondo ricorrente, oltre a qualsiasi imposta eventualmente applicabile a tali importi, a titolo di danno patrimoniale;
(ii) 5.200 euro (cinquemiladuecento euro), più le imposte eventualmente applicabili su tale importo, a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale;
(b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi di cui sopra fino alla liquidazione saranno dovuti interessi semplici sugli importi di cui sopra a un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;
9. La domanda di equa soddisfazione presentata dai ricorrenti è respinta per il resto.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 12 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Fatoş AracıHelen Keller
Cancelliere aggiuntoPresidente
Il Consigliere estensore Il Presidente