Ferma la irrevocabilità del consenso prestato all'accordo deve essere comunque valutata la corretta "formazione della volontà" di prestare tale consenso ed accedere al rito alternativo della pena concordata (patteggiamento).
Il patteggiamento è un atto personalissimo, e qando la richiesta di patteggiamento risulta essere stata effettuata nel corso delle indagini preliminare dal difensore munito di una procura speciale, strutturata in modo "aspecifico", in quanto risulta riferita non solo alla richiesta di applicazione della pena concordata, ma conferisce una serie di procure specaili, l'atto può nkin essere sufficientemente chiaro in ordine al suo valore di "delega" al difensore per definire il processo con il patteggiamento.
Corte di Cassazione
Sez. II penale, Num. 6214 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 29/01/2025 - deposito 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC nato a ** il */1979
avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice per le indagini preliminari di Savona applicava a CS la pena concordata, proposta dal suo difensore (poi revocato), nel corso delle indagini preliminari.
L'imputato in udienza rendeva dichiarazioni spontanee con le quali sosteneva di avere sottoscritto la procura speciale per accedere ai riti alternativi, mentre si trovava agli arresti domiciliari, trasmettendone copia scansionata al difensore, senza avere avuto alcun colloquio "in presenza" con lo stesso e senza avere mai compreso, né condiviso, l'intenzione di patteggiare.
Il giudice riteneva che tale dichiarazione non fosse rilevante ai fini della permanente validità della procura speciale e, dunque, della richiesta effettuata dal precedente difensore, poi revocato di "patteggiare".
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il nuovo difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la volontà del ricorrente accedere al patteggiamento di definire il procedimento con il rito alternativo previsto dall'art. 444 cod. proc. pen, sarebbe viziata; si allegava a supporto (a) che l'istanza di applicazione della pena concordata era stata formulata dal primo difensore, il cui mandato veniva revocato, mentre in udienza il ricorrente rilasciava spontanee dichiarazioni dove chiariva la sua contrarietà alla definizione del procedimento con il rito alternativo, (b) che la procura speciale non sarebbe stata firmata ed autenticata dinanzi al difensore poi revocato, dato che questi apponeva la sua firma su una mera "scansione" dell'atto, pervenutagli via e-mail da parte dell'imputato che si trovava agli arresti domiciliari. Queste modalità di formazione della procura dimostrerebbero la carenza di adeguata informazione e consapevolezza circa le conseguenze della stessa e, dunque, la carenza in capo allo S della effettiva volontà di patteggiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio non intende porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di patteggiamento, una volta raggiunto l'accordo non è più possibile revocare unilateralmente il consenso già prestato dalla parte all'applicazione della pena. (tra le altre, Sez. 1, n. 1066 del 17/12/2008, dep. 2009, Quintano, Rv. 244139 - 01).
Deve essere invece rilevato che, ferma la irrevocabilità del consenso prestato all'accordo, deve essere comunque valutata la corretta "formazione della volontà" di prestare tale consenso ed accedere al rito alternativo, come richiesto espressamente dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Invero il patteggiamento è un atto personalissimo, al punto che, nel caso di contestuale presenza in udienza del difensore e dell'imputato che manifestino volontà diverse circa l'accesso al rito, si è ritenuto che debba prevalere la volontà di quest'ultimo. La Cassazione ha infatti affermato che la diversa volontà dell'imputato presente all'udienza in cui è formulata la richiesta prevale su quella manifestata dal difensore, seppur munito di procura speciale (Sez. 5, n. 41802 del 20/09/2022, F. Rv. 283759 - 01).
La rilevanza della volontà dell'imputato risulta anche dalla scelta del legislatore di prevedere che, nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione di pena sia stata avanzata esclusivamente dal procuratore speciale con atto scritto o all'udienza in assenza dell'imputato, il giudice, per accertare la volontarietà della richiesta o del consenso, può disporre la comparizione dell'imputato (art. 446, comma 5, cod. proc. pen).
1.2. Nel caso in esame la richiesta di patteggiamento risulta essere stata effettuata nel corso delle indagini preliminare dal difensore munito di una procura speciale, strutturata in modo "aspecifico", in quanto risulta riferita non solo alla richiesta di applicazione della pena concordata, ma anche alla richiesta del giudizio abbreviato, all'opposizione a decreto penale di condanna, all'oblazione, all'istanza di sostituzione la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, alla redazione e presentazione di tutte le istanze di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione, alla richiesta di incidente probatorio, alla istanza di messa alla prova, e di svolgere un lavoro di pubblica utilità, a rimettere o ad accettare eventuali remissione di querela ed a proporre ogni tipo di impugnazione. La procura, inoltre, risulta riferita «ad ogni stato e grado del procedimento, compreso quello davanti agli organi di sorveglianza».
Tali caratteristiche rendono l'atto non sufficientemente chiaro in ordine al suo valore di "delega" al difensore per definire il processo con il patteggiamento e, dunque per consentire di ritenere che la volontà della dello S fosse proprio quella di volere accedere a tale rito alternativo. Il ricorrente peraltro ha affermato di avere firmato la procura non parlando "in presenza con il difensore".
In conclusione il Collegio ritiene che la struttura della procura, che non risulta specificamente, ed esclusivamente, diretta a consentire al difensore di concludere il procedimento con l'accesso al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, indichino che lo S non sia stato posto nelle condizioni di scegliere consapevolmente il rito alternativo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025 (deposito 14 febbraio 2025).