Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Articoli

Profilazione etnica nei controlli di polizia

5 dicembre 2020, Andrea Moccia e Nicola Canestrini

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di non subire alcuna forma di discriminazione, tra cui quella fondata sulla razza, l’origine etnica o sociale, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. 

Il divieto di discriminazione va difeso nella quotidianità, anche nelle misure di contrasto al crimine.

Ci si riferisc, in particolare,  al problema del cd. racial  o ethnic profiling[1], definibile come «ogni azione di polizia che si basi sulla razza, l'etnia o l'origine nazionale di un individuo, piuttosto che sul suo comportamento oppure su informazioni che portino a identificarlo come coinvolto in attività criminali»[1bis]

Meglio: “L’uso o l’influenza di stereotipi razziali, etnici e religiosi da parte delle forze di polizia nelle proprie attività e con riferimento alle decisioni concernenti il fermo, l’arresto, la perquisizione, l’identificazione ed il controllo dei documenti delle persone, l’inserimento di dati personali in database, la raccolta di informazioni di intelligence e rispetto ad altre tecniche investigative” (J. Goldston, Direttore esecutivo dell’Open Society Justice Initiative in Ethnic profiling and counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives, June 2006[2]).

 

La pratica è al centro di numerosi dibattiti nazionali e internazionali.

Diversi strumenti normativi internazionali e nazionali si occupano del  fenomeno l’ethnic-profiling: oltre al ricordato art 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali all'art. 14 sancisce il principio di non discriminazione.

Il Codice europeo dell’etica della Polizia raccomanda invece specificamente che “la Polizia svolga le sue funzioni in maniera equa, ispirata in particolare dai principi di imparzialità e non discriminazione” e le Raccomandazioni n. 7, 8 e 11 dell’ECRI, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza.

Sul versante nazionale, è l’art. 3 della Carta costituzionale a fissare il principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

Peraltro, la Grundnorm  impone anche allo Stato di adottare tutti gli strumenti che consentano di superare gli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza. È in questa finalità che trova giustificazione la legislazione diretta a reprimere tutti i comportamenti discriminatori che derivino o da privati o da pubbliche amministrazioni.

Si sono susseguiti - a conferma della attualità del fenomeno discriminatorio, che ha radici profonde e subisce condizionamento anche involontari  -  interventi legislativi che sono stati finalizzati a consentire alle vittime di comportamenti discriminatori di poter ottenere, in sede giudiziale, la repressione di queste condotte discriminatorie e la rimozione degli effetti che queste condotte avevano in concreto determinato.

Così, l’art. 43 del T.U. immigrazione D.lgs.vo n. 286/98 impone un divieto generale di non-discriminazione, anche ai pubblici ufficiali, inclusi dunque gli agenti di polizia, come si evince in particolare dalla lettura del comma 2 : “In ogni caso compie un atto di discriminazione:  a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnica o nazionalità, lo discriminino ingiustamente (..)

Di questi profili vi sono due tipologie distinte, il profilo descrittivo e quello predittivo: il primo identifica coloro che con ogni probabilità hanno commesso un atto criminoso e definiti sulla base delle evidenze che gli investigatori hanno raccolto (ad. es. tratti della persona); mentre il secondo identifica coloro che potrebbero essere coinvolti in futuro in attività criminose o le cui attività criminose in corso non sono state già individuate.

Da qui però consegue un ulteriore problema, ovvero la questione contrastante tra l’ethnic profiling e la lotta all’immigrazione irregolare.

Costituisce comunque un atto di illegittimo ethnic profiling qualsiasi iniziativa di lotta all’immigrazione irregolare fondata su controlli identificativi di persone sistematicamente e principalmente condotti sulla base di profili razziali, soprattutto quando la sistemacità dei controlli sulla base di profili razziali venga disposta attraverso ordini superiori, direttive, ordinanze o altri atti formali o interni.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel leading case Lecraft (2009) ha ritenuto che, benché in linea generale sia naturalmente legittimo effettuare controlli di identità per tutelare la sicurezza della popolazione, prevenire il crimine e monitorare l’immigrazione clandestina, «quando le autorità effettuano tali controlli le caratteristiche fisiche o etniche delle persone individuate non devono essere considerate un indizio della loro presenza illegale nel paese.

Né tali controlli di identità devono riguardare esclusivamente persone che hanno specifi che caratteristiche fisiche od origini etniche.

Infatti, non solo si produrrebbero effetti negativi sulla dignità dei soggetti interessati, ma si contribuirebbe a diffondere un atteggiamento xenofobico tra la popolazione in generale, mostrando peraltro un atteggiamento incoerente rispetto alla necessità di un’effi cace politica volta a combattere le discriminazioni razziali».

Il suddetto tema (ethnic-profiling e lotta all’immigrazione irregolare) è stato affrontato approfonditamente in numeroso occasioni, come ad esempio: 

  • Ombudsman dei Paesi Bassi (1992) [3]

 Nel caso 1992/876, l’Ombudsman accolse il reclamo di un cittadino olandese il quale si era visto sottoporre ad un controllo identificativo di polizia, con richiesta di esibizione della carta di identità, per il solo fatto di essere di colore, con la conseguente supposizione dell’ufficiale di polizia circa una sua condizione di straniero irregolarmente residente. Citando una mozione approvata dal Parlamento olandese nel 1984, l’Ombudsman affermò che l’apparenza esteriore di una persona e i suoi tratti somatici non possono essere un fattore che deve guidare l’ufficiale di polizia nella presunzione del mancato possesso della cittadinanza olandese.

  • Corte Costituzionale austriaca (2003)[4]

 Ha accolto il ricorso di una cittadina austriaca di colore, nata in Ghana, la quale denunciò come forma di discriminazione razziale il fatto di aver subito da parte di diversi ufficiali di polizia due controlli del proprio bagaglio a mano durante un viaggio in treno, con ulteriore sottoposizione ad un controllo personale ai raggi X. La Corte Costituzionale austriaca concluse che, sulla base delle evidenze disponibili, gli ufficiali di polizia avevano effettuato i controlli sulla cittadina austriaca unicamente in ragione del suo colore della pelle, con ciò sostanziando il reato di discriminazione razziale.

  • House of Lords, Regno Unito, 2004[5]

Nel caso R (ricorso presentato dall’European Roma Rights Center) v. Immigration Officer at Prague Airport, l’House of Lords fu chiamato ad esprimersi sul supposto carattere discriminatorio nei confronti delle persone di etnia Rom delle procedure seguite dagli ufficiali dell’immigrazione operanti presso l’aeroporto di Praga in relazione agli imbarchi su voli diretti nel Regno Unito. L’House of Lord confermò le risultanze fornite dall’osservazione compiuta dall’ERRC che i potenziali viaggiatori di etnia rom venivano sottoposti a colloqui molto più lunghi, intensivi e intrusivi degli altri cittadini cechi di altra etnia, concludendo che il fatto che nelle settimane precedenti vi fosse stato in Regno Unito un massiccio afflusso di richiedenti asilo di etnia rom provenienti dalla Repubblica Ceca, non giustificava un trattamento così palesemente differenziato da essere “intrinsecamente e sistematicamente discriminatorio e, dunque, illegale” (violazione del principio di proporzionalità).

  • Corte Costituzionale slovena (2006)[6] 

La Corte dichiarò incostituzionale la parte della norma della legge sulla pubblica sicurezza che consentiva agli ufficiali di polizia di effettuare i controlli identificativi delle persone considerate “sospette” anche per la sola ragione della loro apparenza esteriore.  

  • Corte EDU, 2006, Timishev v. Russia[7]

 “Nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura decisiva sull’origine etnica della persona è suscettibile di ottenere obiettiva giustificazione in una società contemporanea fondata sui principi del pluralismo ed il rispetto per le differenti culture”.

  • CCPR delle Nazioni Unite (2009), Spagna[8] 

Rispetto alla (incredibile) affermazione della Corte Costituzionale spagnola (2001) che “certe caratteristiche fisiche o etniche della persona possono essere prese in considerazione dalla polizia come indicatori ragionevoli di una sua possibile appartenenza straniera”, ritenendo legittimo “il comportamento degli ufficiali di polizia che avevano fermato e sottoposto a procedura identificativa una cittadina spagnola di origine africana, mentre il marito che l’accompagnava, spagnolo per nascita, non venne sottoposto ad alcun fermo[9] il Comitato ONU per i Diritti Umani nel giugno 2009, ha concluso che la Spagna aveva violato il Patto Internazionale per i diritti civili e politici ed il conseguente divieto di discriminazioni (art. 26 unitamente all’art. 2/3), in quanto i controlli sull’immigrazione non possono essere condotti dando rilevanza decisiva alle caratteristiche fisiche o razziali delle persone, ovvero considerando tali caratteristiche di per sé quali indicatori della possibile presenza irregolare (caso WILLIAMS LECRAFT vs. Spagna, 1493/2006).

  • Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Koblenz (2012)[10]

"Für die Befragung und die Aufforderung, Ausweispapiere vorzulegen – nach Paragraph 22 Absatz 1a Bundespolizeigesetz – im vorliegenden Fall, ist der Anknüpfungspunkt der Hautfarbe nicht zulässig. Die Maßnahmen verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot nach Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, so dass sie ermessen-fehlerhaft waren": il profiling razziale è illegittimo in quanto che l'utilizzo del colore della pelle quale fattore decisivo per la decisione di sottoporre una persona ad controllo d'identità costituisce una chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione tedesca (principio di uguaglianza: ‘Nessuno può essere favorito o svantaggiato sulla base del sesso, della parentela, della razza, lingua, nazionalità o provenienza, fede, o opinioni religiose o politiche’). 

La violazione del principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione, come fin qui esposto, possa costituire e caratterizzare una sorta di violenza strutturale, ovvero quella violenza esercitata in modo sistematico, o in modo indiretto, da chiunque appartenga a un certo ordine sociale, con il risultato di una forte oppressione sui generis. Infatti, come ricorda l’antropologo Paul Farmer, “La violenza strutturale è incorporata sotto forma di eventi avversi se, come antropologi, ci occupiamo dell’esperienza di persone che vivono in povertà o che sono marginalizzate per motivi razziali, di genere o per una combinazione nociva di tutti i fattori sopra citati. Gli eventi avversi di cui ho intenzione di parlare qui sono le malattie epidemiche, la violazione dei diritti umani e il genocidio”.[11]

 

 

Note:

[1] Secondo un sondaggio del 2019 della European Union Agency for Fundamental Rights sul fenomeno del c.d. racial profiling nei confronti degli africani, il 70% degli intervistati, di colore, in Italia ritiene di essere stato fermato dalla polizia a causa del colore della propria pelle. Il testo integrale è reperibile qui: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-summary_it.pdf   

[1bis] http://lepersoneeladignita.corriere.it/2011/12/14/amnesty-la-spagna-discrimina-le-minoranze-etniche/

[2] https://www.justiceinitiative.org/uploads/d8a85682-e967-4a97-89e7-e439642ef24f/goldston_20060606.pdf

[3] Caso 1992/876 del 21 Novembre 1992, cit.  in E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Ethnic Profiling, op.cit., pp. 46.

[4] No. B1128/02, del 9 ottobre 2003.

[5] R (on the application of European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport [2004]UKHL, 55, 9 December 2004, reperibile inter alia qui https://www.refworld.org/cases,GBR_HL,41c17ebf4.html

[6] Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, sentenza U-I-152/03, 30 marzo 2006.

[7] Timishev v. Russia (Appl. N. 55762/00 e 55974/00), sentenza del 13 dicembre 2005 (depositata il 13 marzo 2006, paragrafi 54-57), https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-1532826-1603961&filename=003-1532826-1603961.pdf

[8] Decisione allegata tratta da https://digitallibrary.un.org/record/662897/; in italiano https://canestrinilex.com/risorse/illegittimi-controlli-di-polizia-motivati-dal-color-della-pelle-ccpr-un-lecraft-vs-spagna-2009/

[9] Tribunal Constitutional, Sala Segunda, Sentenzia 13/2001 de 29 Ene 2001, rec. 490/1997, Rosalind Williams Lecraft. Una coalizione di ONG per la tutela dei diritti umani ha impugnato tale controversa sentenza dinanzi al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

[10] Il testo integrale è reperibile a pagamento qui https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OVG%20Rheinland-Pfalz&Datum=29.10.2012&Aktenzeichen=7%20A%2010532%2F12

[11] Paula Farmer, Un’antropologia della violenza strutturale.