Sono armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona.
Costituisce arma impropria qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente attitudine all'offesa, che risulti -però- in concreto utilizzato per fini offensivi, dal momento che il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato allorché viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere sostituito dall'improprio utilizzo come arma.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 26 settembre – 19 novembre 2019, n. 46868
Presidente Cammino – Relatore De Santis
Ritenuto in fatto
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale per i Minorenni, assolveva l'imputato dalla contravvenzione ex art. 699 cod.pen. per insussistenza del fatto; escludeva in relazione al delitto di rapina impropria ascritto al prevenuto sub A) l'aggravante delle più persone riunite e rideterminava la pena nella misura di anni due di reclusione ed Euro 344,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Al. E. Bo., deducendo-.
2.1 la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. in quanto la Corte territoriale, pur avendo assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 699 cod.pen., ha ritenuto configurabile la fattispecie di rapina aggravata dall'uso di un'arma. In motivazione i giudici d'appello hanno spiegato che, non essendo stata rinvenuta la bomboletta di spray urticante asseritamente utilizzata per neutralizzare la reazione della p.o., non poteva escludersi oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato avesse utilizzato allo scopo uno spruzzo di profumo, come dal medesimo sostenuto. La difesa censura siffatta valutazione, argomentando che non può equipararsi l'uso improprio di una bottiglietta di profumo ad uno spray urticante e reputando non adeguato il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza in tema di pistola giocattolo.
Considerato in diritto
3. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate e debbono essere, pertanto, disattese. La difesa censura sotto il profilo della contraddittorietà motivazionale la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma a carico del prevenuto, nonostante la sentenza impugnata abbia escluso la giuridica configurabilità della contravvenzione ex art. 699 cod.pen., ritenendo non provato l'utilizzo di spray urticante nei confronti della p.o.
Osserva la Corte che, seppure il riferimento dei giudici d'appello alla giurisprudenza in tema di pistola giocattolo risulta poco pertinente al caso a giudizio, la soluzione adottata è, nondimeno, giuridicamente corretta, dovendo ritenersi che l'improprio utilizzo di un flacone di profumo, il cui contenuto sia nebulizzato sul volto della p.o. per neutralizzarne la reazione dopo il furto del portafogli, realizzi l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen.
3.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che sono armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277).
In detta prospettiva è stata ritenuta arma impropria una chiave per serrature blindate, lunga cm. 11, utilizzata a fini di minaccia in fattispecie di rapina (Cass. n. 5537/14 cit.) come pure un bloccapedali per automobile, usato in un contesto aggressivo e, quindi, divenuto strumento atto ad offendere (Sez. 2, n. 29950 del 16/06/2009, Pierro e altri, Rv. 244670).
In tema di lesioni personali volontarie si è evidenziato che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa quali un pezzo di legno, un guinzaglio o un bicchiere di vetro poiché gli stessi, se utilizzati in un'azione offensiva, costituiscono arma impropria (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 267713; n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017; n. 47504 del 24/09/2012, P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082).
Deve, dunque, ritenersi che costituisca arma impropria qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente attitudine all'offesa, che risulti -però- in concreto utilizzato per fini offensivi, dal momento che il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato allorché viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere sostituito dall'improprio utilizzo come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017; n. 49517 del 21/11/2013, P.M. in proc. R, Rv. 257758).
Nella specie l'imputato, per quanto da lui stesso ammesso, dopo aver sottratto il portafogli a BM, ne aveva bloccato la reazione spruzzandogli al volto del profumo che provocava dolore e bruciore agli occhi, di fatto impedendo alla p.o. di proseguire nell'inseguimento del responsabile. La condotta posta in essere dal prevenuto, consistita nell'utilizzo di una sostanza irritante che inibiva temporaneamente la funzione visiva della p.o., integra il requisito della violenza commessa con arma impropria, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
4. In conseguenza delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di procedimento a carico di minorenne è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, 31/05/2000, n. 15, Radulovic, Rv. 216704).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.