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Prova del contributo causale e del desolo del concorrente del reato (Cass. 35618/22)

22 settembre 2022, Cassazione penale

Il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. 

L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen. non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. 

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: 

- il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; 

- ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; 

- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; 

- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; 

- poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.

Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 

Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo.

Corte di Cassazione

Sez. 6 Num. 35618 Anno 2022 Presidente: CALVANESE ERSILIA
Relatore: SILVESTRI PIETRO
Data Udienza: 20/05/2022 - deposito 22/09/2022

sul ricorso proposto da: 

SENTENZA 

MU, nato a Bologna il **/1945 

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 05/11/2021; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi alcuni dei reati contestati estinti per prescrizione e l'annullamento con rinvio per i residui reati;
uditi gli avv.ti AG  e ST, difensori dell'imputato, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui UM è stato condannato per il reato di peculato. 

L'imputato, nella qualità di capogruppo del gruppo consigliare della Regione Emilia Romagna "PARTITO", in concorso con la sua collaboratrice * **, si sarebbe appropriato delle somme erogate in favore del gruppo e formalmente fatte apparire, attraverso false attestazioni di pagamento, come utilizzate per l'acquisto di valori bollati. 

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando nove motivi. 

La premessa posta a fondamento del ricorso è che la prova della compartecipazione criminosa dell'imputato, assolto da altri fatti appropriativi, sarebbe stata fatta discendere dal Tribunale dalla consapevole rinuncia da parte dell'imputato al potere di controllo, mentre invece dalla Corte di appello dalla piena consapevolezza di autorizzare spese giustificate con documenti contraffatti. 

I Giudici di merito, tuttavia, non avrebbero tenuto conto di rilevanti elementi probatori comprovanti: a) che le singole ricevute di acquisto non erano state sottoposte al controllo dell'imputato; b) come non fosse noto a M. l'intero volume della spesa, circa 62.000 euro; c) l'entità della somma, pur elevata, poteva apparire plausibile, atteso il volume degli acquisti. 

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e, in particolare, al tema della "non abdicazione" da parte dell'imputato del potere di controllo. 

A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, che aveva costruito il giudizio di responsabilità facendo riferimento, quanto all'elemento soggettivo, al dolo eventuale, secondo la Corte di appello l'imputato non avrebbe abdicato al potere di controllo ma, in realtà, sarebbe stato a conoscenza dei fatti appropriativi per avere controllato direttamente i documenti di spesa; assume invece il ricorrente che nella specie non vi sarebbe stata nessuna rinuncia al potere di controllo atteso che in realtà M. aveva conferito alla collaboratrice del gruppo, * **, una delega di fatto per lo scrutinio dei documenti di spesa (in tal senso si richiamano il contenuto dell'interrogatorio reso all'udienza preliminare dal ricorrente e le stesse dichiarazioni della **). 

Dunque l'imputato non avrebbe personalmente esaminato i documenti inerenti le spese del Gruppo. 

In tale contesto, si argomenta, era stato evidenziato con l'atto di appello come la collaboratrice, cui il potere di controllo sarebbe stato di fati:o delegato, dovesse predisporre una rendicontazione corretta, segnalare spese abnormi o incongrue, relazionarsi con i revisori contabili in caso di dubbio; esisteva, si aggiunge, una prassi per cui era accettato dall'imputato che alcune sigle fossero apposte direttamente dalla collaboratrice per i documenti per i quali non esisteva nessuna esigenza di controllo. 

M. dunque non avrebbe visionato e autorizzato le spese documentate con ricevute false; in tal senso si richiama una consulenza grafologica secondo cui nessuna delle sigle apposte sui documenti sarebbe riconducibile all'imputato, che, peraltro, non aveva motivi per ipotizzare la falsità delle fatture, che, se viste singolarmente, riguardavano spese causalmente lecite. 

Sul punto la motivazione sarebbe sostanzialmente omessa o comunque viziata, avendo la Corte ritenuto che la delega non fosse effettivamente tale e che l'imputato avesse comunque direttamente visionato i documenti relativi alle spese, lasciando alla ** solo il compito di apporre "un visto" sui documenti. 

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente con particolare riguardo al contributo causale e al dolo di compartecipazione. 

Quanto al tema del contributo causale, vengono richiamati i principi affermati dalla Corte in una recente sentenza e si afferma che la prova di esso sarebbe stata fatta discendere da quella della "presa visione" da parte dell'imputato dei documenti; in tale contesto si valorizza tuttavia il dato per cui, secondo la stessa Corte di appello, la falsificazione non fosse affatto "rozza" e che proprio per tale ragione fosse sfuggita al controllo dei revisori, essendo emersa solo in sede di indagine penale. 

Dunque, si sostiene, anche nel caso in cui volesse ritenersi provato il controllo diretto da parte dell'imputato, nondimeno il contributo concorsuale nn potrebbe ritenersi provato, atteso che l'esame dei documenti non avrebbe potuto comunque consentire di rilevare il falso. 

M., si sostiene, dava impulso alla spedizione di un'ingerite mole di materiale informativo politico istituzionale, che, nella rappresentazione dell'imputato, veniva inviato anche attraverso spedizioni postali affrancate, che, pertanto, necessitavano dell'acquisto di valori bollati. 

L'imputato avrebbe affermato che alcuni documenti non erano stati da lui vistati, ma, nondimeno, se pure quei documenti gli fossero stati sottoposti, egli avrebbe certamente apposto il proprio visto. 

3.4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo di concorso, ritenuto sussistente sulla base: a) della conoscenza da parte dell'imputato del quantum e del quomodo delle spedizioni; b) dalla conoscenza dell'imputato che il dato riportato sui documenti contestati non fosse veritiero; c) dal fatto che l'imputato fosse il primo interessato al sistema elusivo; d) dalla incapacità dell'imputato di spiegare la destinazione della somma di denaro giustificata con la documentazione falsa.

Si tratterebbe di elementi indiziari singolarmente smentiti e comunque la Corte non avrebbe tenuto conto dei molteplici elementi dimostrativi della inesistenza del dolo. 

Si fa riferimento al fatto che con l'atto di appello si fosse segnalato che M.: a) a dimostrazione del rigore con il quale distingueva tra spese pubblic:he e spese private, in una occasione, quando si accorse di un errore nella imputazione della spesa al gruppo, segnalò l'accaduto alla segretaria; b) M. fosse solito, in occasione delle festività, acquistare piccoli doni da regalare ai suoi collaboratori sempre con denaro proprio, c) M. finanziava regolarmente il proprio partito. 

Su tali elementi la risposta della Corte sarebbe viziata, essendosi i Giudici limitati ad affermare che il fatto che l'imputato fosse corretto per altri aspetti non avrebbe rilievo per i comportamenti per cui è processo. 

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del concorso; il tema attiene alla valutazione delle dichiarazioni confessorie della coimputata * **- che aveva chiamato in causa un altro soggetto (la cui posizione era stata archiviata) - sostanzialmente liberatorie per l'imputato (vengono in tal senso riportati passi delle dichiarazioni). 

Anche sul punto la motivazione sarebbe viziata perché la Corte avrebbe erroneamente attribuito all'imputato un dato probatorio - la conoscenza della parziale fittizietà degli acquisti di valori da parte della ** - sulla base tuttavia di un presupposto lecito irrilevante, quale la richiesta da parte dello stesso M. di effettuare acquisti di valori per la spedizione di documenti, non potendo in realtà essere attribuita al ricorrente anche la richiesta di "ricevute in bianco" strumentali alla condotta appropriativa, che la ** aveva in realtà attribuito ad un altro consigliere. 

2.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alle inferenze da cui è stata fatta discendere la prova del dolo, quali, in particolare, la quantità e le modalità di spedizione dei materiali. 

La Corte non avrebbe spiegato perché dalla conoscenza della quantità delle spedizioni dovrebbe trarsi la prova dell'accordo criminoso con la coimputata **; al riguardo viene affrontato anche il tema, pure valorizzato dalla sentenza impugnata, della esistenza di un servizio di spedizione postale (postatarget). 

L'assunto accusatorio è che dalla esistenza di tale sistema alternativo di spedizione dovrebbe trarsi la prova della apparente inutilità del ricorso all'acquisto dei valori bollati e quindi della consapevolezza da parte del ricorrente della finalità illecita reale di detti acquisti; secondo invece l'imputato con l'atto di appello era stato segnalato che quel servizio postatarget per molti mesi non era stato attivo (fino a metà del 2009), che alcune spedizioni necessitavano comunque dei valori bollati, che M. non era informato delle condizioni del servizio. 

I giudici di Appello non si sarebbero confrontati con tali argomentazioni difensive. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla prova del dolo fatta derivare dalla entità degli importi dei valori bollati falsamente documentati. Con l'atto di appello si era evidenziato come, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale: a) la spesa complessiva per i valori bollati non costituisse una autonoma voce di bilancio, immediatamente visibile per il capogruppo, ma confluiva in una voce di 

rendicontazione collettanea; b) al capogruppo, il cui mandato era scaduto, non fu mai sottoposto il bilancio relativo al 2010 in cui erano confluiti gli importi più consistenti per spese per valori bollati giustificate con falsa documentazione.

Anche sul punto la motivazione della sentenza, secondo cui l'imputato non aveva bisogno di una visione d'insieme e globale della spesa per constatare la congruenza o meno dei dati giustificativi, sarebbe viziata, atteso che l'imputato non aveva la visione della singola spesa. 

2.7. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della massima di esperienza secondo cui l'imputato sarebbe stato il primo ad avere interesse all'illecito, atteso che, invece, sarebbe stato provato come M. non si sia personalmente appropriato del denaro ovvero abbia utilizzato il denaro corrispondente alla spesa per i valori bollati per fini personali. 

2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo, fatta discendere anche dalla mancata spiegazione da parte dell'imputato della reale destinazione del denaro; si tratterebbe di un mero sospetto, at:eso che il presidente del gruppo non aveva la esclusiva disponibilità del denaro e ne era tendenzialmente "tagliato fuori" (così il ricorso) da esso. 

2.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati per essersi questi, almeno in parte, estinti già prima della pronuncia della sentenza impugnata. 

Il presupposto è che si sarebbe in presenza di una pluralità di :atti di peculato e che dunque, in ragione della pena prevista al momento della commissione del fatto, i primi tre episodi di peculato compiuti il 19.1.2009, il 10.2.2009 e il 13.3.2009 dovrebbero ritenersi estinti prima della pronuncia impugnata nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine. 

Si fa riferimento all'ordinanza del 18.5.2021, con cui la Corte aveva sospeso il termine di prescrizione da detta data al 2.7.2021 e all'ordinanza con cui, pur senza dichiarare sospesa la prescrizione, la Corte aveva ha accolto la richiesta difensiva di rinvio differendo il processo dall'udienza del 2 luglio a quella del 16 settembre 2021. 

L'assunto è che la richiesta di rinvio era stata motivata dall'opportunità di conoscere la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di altro imputato coinvolto nel medesimo filone di indagini; si sarebbe trattato dunque di una richiesta di rinvio fondata su esigenze istruttorie e quindi detto periodo non poteva essere computato ai fini del calcolo del periodo di sospensione del termine di prescrizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Secondo l'assunto accusatorio M., nella qualità indicata e in concorso con la sua collaboratrice ** *, si sarebbe appropriato della somma di 62.246 euro; la condotta appropriativa sarebbe stata compiuta attraverso il simulato acquisto di valori bollati, giustificato apparentemente da una serie di fatture false. 

Non è in contestazione che M. non abbia mai sottoscritto nessuno dei documenti falsificati, utilizzati per giustificare il peculato del denaro e non abbia acquistato mai valori bollati. 

Alla Corte di appello erano stati devoluti specifici motivi di impugnazioni finalizzati a dimostrare che l'imputato non avesse concorso alla appropriazione del denaro e, in particolare, l'erroneità della sentenza di primo grado quanto alla ritenuta prova certa del contributo concorsuale ascrivibile a M. e al dolo di concorso. 

In particolare, allo scopo di affermare l'estraneità del ricorrente all'appropriazione delle somme, l'imputato aveva evidenziato una serie di temi - sostanzialmente gli stessi posti a fondamento del ricorso per cassazione - analiticamente esposti dalla stessa Corte di appello e relativi: a) alla esistenza di una delega di fatto rilasciata da M. alla collaboratrice ** ed avente ad oggetto la rendicontazione dell'uso delle risorse del gruppo consigliare; b) alla mancata conoscenza da parte dell'imputato della esistenza di documenti contabili falsi, giustificativi del simulato acquisto di valori bollati e quindi dell'uso privatistico delle somme di denaro erogate in favore del gruppo consigliare; c) alla effettiva esistenza di una continua attività di invio da parte del Gruppo consigliare di materiale informativo in ragione della quale era necessario procedere all'acquisto di rilevanti quantità valori bollati; d) alla esistenza, quindi, di costi effettivamente sostenuti per l'acquisto di valori bollati; e) alla non decisività, ai fini del giudizio di responsabilità, della esistenza di un apposito contratto con Poste italiane avente ad oggetto la spedizione postale; f) alla erronea costruzione giuridica del Tribunale, che aveva fatto discendere la responsabilità concorsuale dell'imputato dal doloso omesso controllo del ricorrente della documentazione contabile; g) alla omessa valutazione delle dichiarazioni della stessa **, sostanzialmente confermative della prospettazione difensiva del ricorrente e della estraneità di questi dai fatti di causa. 

3. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità ritenendo che: a) diversamente dal Tribunale, l'imputato avesse esercitato il doveroso controllo della documentazione posta a fondamento dell'uso delle somme erogate in favore del gruppo consigliare e che egli avesse "lasciato" alla collaboratrice solo il potere di apporre un visto sui documenti; b) il numero di valori bollati effettivamente acquistato fosse stato di gran lunga inferiore a quello indicato dal gruppo consigliare; c) esisteva un servizio postale più conveniente al quale il gruppo avrebbe potuto fare riferimento e, quindi, proprio la decisone di procedere, nonostante detto sistema, con quello di spedizione postale ordinario- più costoso- sarebbe stata espressione della volontà di compiere e "nascondere" la condotte appropriative attraverso i falsi acquisti di valori bollati d) M., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe responsabile in ragione di una condotta omissiva dolosa- anche a titolo eventuale - funzionale all'appropriazione materiale del denaro compiuta dalla **, ma in ragione di un accordo criminoso doloso con la stessa **; e) pur in assenza della prova della effettiva destinazione delle somme falsamente utilizzate per l'acquisto di valori bollati, la responsabilità per il reato contestato dovrebbe farsi discendere dalla assenza di motivazione o di documentazione comprovante l'effettivo utilizzo di quelle somme (così testualmente a pag. 25 la sentenza impugnata). 

Dunque, a parere della Corte, M. conosceva come i materiali erano spediti, aveva consapevolezza che i materiali erano spediti anche con il servizio postale ordinario e non con quello più conveniente, sapeva che "il dato portato sui documenti della tabaccheria - che comunque aveva sempre visionato- non fosse veritiero e poteva apprezzarlo ad ogni controllo"; l'imputato, inoltre, se davvero fosse stato estraneo alla condotte appropriative, si sarebbe dovuto accorgere nel corso della sua attività di controllo - di detto sistema, attesa l'abnorme quantità di valori bollati che apparentemente venivano acquistati: M., inoltre, era il soggetto direttamente interessato alla creazione del sistema delle false fatturazioni strumentale a giustificare le condotte appropriative. 

4. Si tratta di una ragionamento probatorio e di una motivazione viziata. 

Il tema è quello della prova del contributo causale e del dolo del concorrente nel reato.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 

L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen. non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. 

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: 

- il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; 

- ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; 

- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; 

- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; 

- poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (così, teslualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). 

Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 

Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). 

Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo, nel senso indicato. 

5. La Corte non ha fatto una corretta applicazione dei principi indicati. 

Non è chiaro nel ragionamento della Corte innanzitutto percié, con riferimento al tema costitutivo della delega, della effettiva attività di controllo da parte dell'imputato, della di lui consapevolezza dell'attività decettiva compiuta dalla collaboratrice e quindi della prova dell'accordo doloso, M. avrebbe dovuto delegare alla ** il potere di porre un "visto" sui documenti, se davvero procedeva personalmente a verificare i singoli documenti contabili; ciò che non è stato spiegato, cioè, è quale sarebbe stata l'esigenza da parte dell'imputato di delegare solo il potere di visto se, come ritenuto dalla Corte, egli stesso visionava direttamente tutti i documenti e quindi avrebbe potuto personalmente "vistarli". 

Né è stato dimostrato che la delega del solo potere di "visto" fosse strumentale proprio a celare la consapevolezza dell'imputato del meccanismo appropriativo; né è stato spiegato perché la ritenuta delega del potere di visto non sia invece confermativa dell'assunto difensivo, e cioè che l'imputato in realtà non esercitasse un effettivo controllo. 

Il tema, non sufficientemente approfondito, attiene alla prova della esistenza di una delega - che la stessa Corte sembra adombrare- e, posto che una delega fosse stata conferita, alla esatta delimitazione del suo oggetto, della sua portata, al senso di detta delega e, in particolare, al modo con cui in concreto la verifica della documentazione era compiuta. 

Sul punto la motivazione è sincopata. 

Sotto altro profilo, pur volendo ritenere che l'imputato avesse delegato solo il potere di visto ma in realtà esercitasse un effettivo controllo, non è chiaro sulla base di quali elementi possa essere escluso che la collaboratrice, proprio in ragione dell'ipotizzata delega del solo potere di "visto", possa avere siglato documeni - quelli relativi agli acquisti simulati- senza sottoporli all'imputato. 

Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perchè, ove pure si volesse ammettere che tutti documenti - cioè anche quelli relativi agli acquisti simulati - fossero sottoposti all'imputato per essere verificati, ciò proverebbe di per sé l'accordo doloso e, in particolare, che M. sapesse della falsità di alcuni degli acquist documentati. 

Nella prospettiva recepita dalla Corte di appello un elemento rivelatore dell'accordo sarebbe costituito dalla quantità abnorme di valori bollati sottoposti all'ipotetico controllo di M., nel senso che proprio la mancata rilevazione della sproporzionata quantità di valori rispetto alle esigenze istituzionali del gruppo, lungi dal potere essere casuale, sarebbe in realtà rivelatrice della conoscenza da parte dell'imputato del meccanismo appropriativo. 

La tesi accusatoria è cioè che proprio la circostanza che M. avrebbe controllato "tutto" senza accorgersi della sproporzionata quantità di valori "acquistati" proverebbe l'esistenza dell'accordo criminale. 

Si tratta di un assunto che prova troppo.
Non solo non è stato affatto provato - per le ragioni già indicate - che M. 

controllasse tutti i documenti, ma ove pure si volesse ipotizzare ciò, non sarebbe comunque raggiunta la prova dell'accordo criminoso e, soprattutto, la prova del dolo di concorso, ben potendo configurarsi a carico dell'imputato una condotta colposa, ancorchè grave. 

La Corte non ha affatto spiegato perché la circostanza che M., nell'esercizio del suo ipotizzato totalizzante potere di controllo, non si accorse che la quantità di valori bollati acquistati fosse esorbitante rispetto alle esigenze istituzionali e dunque non si avvide della esistenza della presenza di documenti falsi, sarebbe compatibile solo con una atteggiamento doloso e non anche con una condotta colpevole, magari anche grave, sostanzialmente spiegabile con una fiducia mal riposta. 

La Corte di cassazione ha spiegato in più occasioni che il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo- nemmeno nella forma eventuale- perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento. 

Per sostenere l'esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia "alle spalle", perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l'eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione). 

La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo del capogruppo, dell'oggetto della sua volontà, che deve vertere sull'evento preteso dall'art. 43 cod. pen. 

Il tema attiene all'accertamento del dolo e passa attraverso una valutazione che deve riguardare la situazione concreta, le specifiche peculiarità della singola vicenda, il ruolo effettivamente svolto dall'imputato. 

Né, sotto ulteriore profilo, possono essere valorizzate le argomentazioni della Corte secondo cui la prova dell'accordo criminoso sarebbe inferibile anche dalla circostanza che M., nella sua qualità di capogruppo, sarebbe stato "il primo interessato ad escogitare o comunque ad avallare il sistema elusivo" (così la sentenza a pag. 26) ovvero il fatto che l'imputato conoscesse che le spedizioni fossero compiute con la posta ordinaria e non con il servizio Postatarget, che, come detto, aveva un costo inferiore. Quanto al primo tema, si tratta di un assunto congetturale che peraltro non tiene conto dei rilievi difensivi e degli elementi di prova tutti volti a dimostrare come i comportamenti dell'imputati invece fossero stati nel tempo orientati ad un rigore nella gestione del denaro pubblico.

 

Quanto al secondo, se è vero che si tratta di un argomento che possiede una astratta 

valenza indiziaria, atteso che non è chiaro perché, a fronte di un servizio postale più economico, si preferì proseguire nella trasmissione della documentazione attraverso il più costoso sistema ordinario, è altrettanto vero, tuttavia che il servizio in questione, a parere della stessa Corte, fu funzionante solo dal maggio, 2009 e dunque ad esso non poteva farsi riferimento per i fatti appropriativi anche per il periodo precedente, né è stato chiarito se tutte le spedizioni fossero eseguibili con il servizio in questione e neppure quali fossero in concreto le condizioni economiche del servizio alternativo. 

Né ancora la Corte ha compiutamente spiegato perché le dichiarazioni rese dalla ** sarebbe inattendibili nella parte in cui è stato escluso il coinvolgimento dell'imputato nel sistema di simulato acquisto dei valori bollati posto a fondamento delle condotte appropriative. 

6. Ne discende che, non essendo stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso tra l'imputato e la sua collaboratrice **, la sentenza deve essere annullata. 

L'annullamento va disposto senza rinvio, ai fini penali quanto ai reati i contestati fino al 30 giugno 2009 perché estinti per prescrizione. 

Diversamente dagli assunti difensivi, il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi per i fatti contestati rispettivamente il 19 gennaio 2009, il 10 febbraio 2009 e il 13 marzo 2009 non era decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata (5 novembre 2021), attesi i tre mesi e ventotto giorni di sospensione (dal 18 maggio al 16 settembre 2021) correttamente computati, non potendo ritenersi riconducibili ad esigenze istruttorie le richieste di rinvio delle udienze del 18 maggio 2021 e del 2 settembre 2021, motivate dall'imputato facendo riferimento alla acquisizione di una sentenza della Corte di cassazione emessa nei riguardi di altro soggetto coinvolto nel medesimo procedimento soggettivamente cumulativo. 

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice penale per nuovo esame agli effetti penali quanto ai residui reati e per tutti i reati a fini civili. 

Il Giudice del rinvio, applicati i principi indicati, valuterà se e in che limiti è possibile formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato.

P. Q. M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino alla date del 30 giugno 2009 perché estinti per prescrizione. 

Annulla la sentenza per i residui reati e rinvia per nuovo giudizio sui suddetti capi ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022.