Quantità e dosi ricavabili non bastano per una condanna di detenzione a fini di spaccio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 dicembre 2016 – 11 gennaio 2017, n. 1081
Presidente Carcano – Relatore Ricciarelli
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell'8/2/2016 la Corte di appello di Catanzaro ha in parziale riforma di quella del Tribunale di Castrovillari del 9/7/2015, emessa in sede di giudizio abbreviato, qualificato il fatto ascritto a P.M. ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso il P. tramite il suo difensore.
2.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in primo luogo in relazione alla destinazione della droga.
La Corte aveva effettuato un esame parcellizzato e superficiale degli elementi, invero non sufficienti ad escludere la destinazione della sostanza stupefacente a uso personale del ricorrente.
Il convincimento espresso dalla Corte era erroneo e illogico, non sussistendo elementi idonei a dare conforto a quello costituito dal mero dato quantitativo e dal numero di dosi ricavabili.
Al contrario militavano per un'opposta conclusione il fatto che la droga fosse stata rinvenuta durante il viaggio di ritorno del P. a Corigliano Calabro, che il ricorrente non tentasse di cedere la sostanza, non detenesse bilancini o strumenti tipici di tale genere di azione, non disponesse di somme di denaro ingenti, che il ricorrente avesse occultato lo stupefacente all'interno della custodia degli occhiali, che il predetto avesse fin dall'inizio dichiarato di aver acquistato la sostanza per uso personale.
2.2. In secondo luogo il ricorrente contesta i profili della pena e della mancata riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima consentita.
La Corte aveva compiuto una valutazione erronea, frutto di una scelta non motivata in ordine allo scostamento dal minimo edittale.
Inoltre non era giustificata la mancata riduzione per le generiche nella misura massima, in assenza di un valutazione fondata sugli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ma sulla sola base di un precedente a carico del ricorrente.
Considerato in diritto
1. Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato.
2. A fronte della prospettazione della destinazione della droga ad uso personale, la Corte ha valorizzato nella sostanza il dato quantitativo, accompagnato dal riferimento al grado di purezza.
Ma, per quanto debba formularsi una valutazione fondata su dati di rilievo sintomatico, occorre che gli stessi siano idonei a convergere nella medesima direzione ed assumano rilievo univoco, senza sottendere congetture.
A ben guardare i Giudici di merito non spiegano adeguatamente, in assenza di un confronto specifico con il dato personologico e circostanziale, se fosse o meno configurabile, al di fuori di valutazioni di tipo ipotetico, l'utilizzo diretto da parte del ricorrente del quantitativo rinvenuto, comunque non tale da risultare del tutto incompatibile con la destinazione ad uso personale, quantitativo a fronte del quale il grado di purezza non si pone ab extrinseco, quale elemento di giudizio rafforzativo, ma si colloca pur sempre all'interno della considerazione unitaria dello stesso, rinviando semmai al profilo solo congetturale della successiva attività di taglio dello stupefacente.
Si impone dunque una nuova valutazione di tutte le evidenze disponibili, avendo in particolare riguardo al significato attribuibile ai profili relazionali, al dato circostanziale dell'approvvigionamento, avvenuto in luogo diverso da quello di ordinaria dimora, e a quello del connesso trasporto della sostanza acquisita e delle sue modalità, al mancato rinvenimento di oggetti utilizzabili per la preparazione di dosi, all'attitudine del ricorrente a far concreto uso di quantitativi significativi di sostanza stupefacente corrispondenti a quello recuperato, procurandosi se del caso idonea scorta.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.