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Rave abusivo, quando c'è l'aggravante delle più persone? (Cass. 43120/16).

12 ottobre 2016, Cassazione penale

L'aggravante dell'aver commesso il reato di occupazione di immobili in più di 5 persone richiede che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso: la ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione del numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 28/06/2016) 12-10-2016, n. 43120

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente -

Dott. ALMA Marco - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefania - Consigliere -

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ricorso proposto da:

P.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24 ottobre 2014, RG n. 1756/2010;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. D'ARRIGO Cosimo;

udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 24 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di condanna, emessa nei confronti di P.F. dal Tribunale etneo in data 26 novembre 2009, per il delitto di cui all'art. 633 c.p., consistito nell'aver invaso arbitrariamente, in concorso con più di dieci persone, un capannone industriale al fine di tenervi una manifestazione musicale di genere rave.

L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo:

l'erronea applicazione dell'art. 633 c.p., in quanto esulerebbe dalla fattispecie incriminatrice la condotta di introdursi in modo solamente precario nel fondo altrui, non accompagnato dal fine di occuparlo o comunque di trarne profitto;

la carenza di offensività o lesività dell'azione, in quanto svoltasi per poche ore all'interno di un capannone in stato di completo abbandono;

l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 633 c.p., comma 2 (aver commesso il fatto in più di dieci persone) perchè deve escludersi che abbiano concorso nel reato le centinaia di persone che hanno partecipato alla festa rave avendone avuto notizia tramite volantinaggio: questi ultimi, infatti, non avevano alcuna consapevolezza dell'altruità del capannone e non hanno recato alcun apporto partecipativo all'azione invasiva, già interamente consumatasi nella fase preparatoria della manifestazione musicale;

improcedibilità dell'azione per difetto di querela, una volta venuta meno la procedibilità d'ufficio conseguente alla contestazione dell'aggravante di cui al punto precedente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato solo per ciò che concerne l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 633 c.p., comma 2 e deve essere rigettato quanto al resto. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, concernendo la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 633 c.p.. Si tratta di doglianze infondate, in quanto l'organizzazione di una festa della durata di varie ore è sufficiente ad integrare quel minimo di stabilità che connota l'azione invasiva. Il profitto conseguito dal reo consiste nell'aver evitato di dover cercare un altro luogo, eventualmente anche a pagamento, nel quale allocare la manifestazione musicale.

L'invasione si è dunque consumata già al momento dell'accesso abusivo del P. nel capannone industriale per approntare le strutture (luci e impianto audio) necessarie per il rave party.

Consegue, al contempo, l'insussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone. Dagli atti processuali non risulta che l'originaria invasione del capannone sia stata commessa da altri che dal solo P.. Le altre centinaia di persone che, nel corso della nottata, hanno partecipato alla festa rave, sono giunte sui luoghi solo in un secondo momento, quando il capannone era stato già abusivamente occupato dall'imputato.

Sul punto si registra un unico e risalente, ma tutt'ora attuale, precedente di questa Corte, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 633 c.p., comma 2, esige che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso (Cass. 21 gennaio 1953, in GP 1953, 2, 425, 384). La ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione del numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua.

Tale condizione non ricorre nel caso di specie e, in conclusione, deve affermarsi che il delitto è stato consumato in forma individuale. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito in più di dieci persone, con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La caducazione dell'aggravante non fa venir meno la procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis c.p., essendo il capannone oggetto di invasione di proprietà pubblica (circostanza risultante anche dal capo di imputazione e non contestata dal ricorrente).

Non osta a tale conclusione il fatto che il capannone industriale fosse stato assegnato in uso ad un privato. Infatti, la destinazione pubblicistica di un immobile non viene meno anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, a meno che non vi sia stato il definitivo trasferimento della proprietà (Sez. 2, n. 10796 del 25 gennaio 2002 - Rv. 221845; fattispecie in tema di perseguibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis c.p., del reato di invasione di un alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari).

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante del numero delle persone, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016