La norma incriminatrice dei accesso abusivo a sistema informatico punisce non solo l'accesso abusivo, ma anche il mantenimento nello stesso contro la volontà del titolare.
Commette reato colui che si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema, dovendosi in particolare precisare che la condotta di illecito mantenimento può perfezionarsi anche in presenza di una casuale iniziale introduzione nel sistema informatico.
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 21/05/2019) 26-07-2019, n. 34141
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.E., parte civile;
nel procedimento a carico di:
G.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ANGELO CAPUTO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Dott.ssa De Masellis Mariella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
per la parte civile, l'avv. CI, in sostituzione dell'avv. GG, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, depositando conclusioni e nota spese;
per l'imputato, l'avv. IM, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Nei confronti di G.S. veniva esercitata l'azione penale per i reati di accesso abusivo al profilo Skype di R.E. e di violazione di corrispondenza (art. 616 c.p., commi 1 e 3) per aver preso cognizione delle comunicazioni "in chat" avvenute sul profilo Skype della stessa R. con un terzo utente ed averle successivamente rivelate, senza giusta causa, mediante deposito della stampa delle stesse nel procedimento civile di separazione della medesima R..
Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/03/2015, il Tribunale di Monza assolveva G. dal reato sub A), perchè il fatto non sussiste, e dal reato sub B), perchè il fatto non costituisce reato. Investita del gravame della parte civile R.E., la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata in data 09/07/2018, ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione R.E., attraverso il difensore e procuratore speciale avv. Giovanni Garbagnati, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 615-ter c.p.. La norma incriminatrice punisce non solo l'accesso abusivo a un sistema informatico, ma anche il mantenimento nello stesso contro la volontà del titolare, sicchè il fatto che, in ipotesi, il computer della ricorrente fosse già aperto su Skype e che fosse collocato nella stanza da pranzo (ossia in un luogo comune) costituiscono circostanze del tutto inconferenti, essendo rilevante solo il dato che l'imputato si sia pacificamente trattenuto all'interno di un sistema telematico protetto da misure di sicurezza, navigando nel profilo Skype della ricorrente, leggendo e stampando pagine e pagine di conversazioni, pur sapendo di non essere autorizzato a farlo ed anzi nella piena consapevolezza della contraria volontà della moglie. Del pari irrilevante - oltre che del tutto ipotetico - sarebbe l'assunto secondo cui la persona offesa potrebbe aver imprudentemente scelto di registrare la propria password, posto che decisiva è la presenza di una misura di sicurezza, non la sua complessità o efficacia e l'accesso a Skype è protetto da una misura di sicurezza ulteriore rispetto a quella che consentiva di utilizzare il computer della persona offesa. E' inverosimile che la persona offesa abbia lasciato il computer in modo tale da rendere visibili le immagini presenti nel profilo Skype e alla portata dei bambini, laddove è falsa l'affermazione secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a fotografare lo schermo essendo pacifico che quelle prodotte in sede civile non sono foto scattate con il telefonino.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 616 c.p., comma 2. Erroneamente è stata ritenuta giusta causa il deposito della corrispondenza nel giudizio civile, posto che esso non era l'unico mezzo a disposizione dell'imputato per esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di separazione, essendo a tal fine sufficiente scattare con il proprio telefonino dall'esterno una fotografia della schermata, senza introdursi abusivamente nel programma e ivi trattenersi invito domino, o comunque potendo rivolgersi subito all'autorità giudiziaria con un'istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 609-sexies c.p.c. e art. 670 c.p.c., n. 2.
2.3. Il terzo motivo denuncia erroneo mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 616 c.p., comma 2, posto che la sussistenza di una giusta causa della rivelazione comunque non esclude la responsabilità dell'agente in ordine alla condotta di presa cognizione che ne è il presupposto.
3. In data 02/05/2019, il difensore di G.S., avv. IM, ha depositato una memoria in merito ai motivi di ricorso.
3.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fatto leva sull'assoluta mancanza di elementi probatori circa la violazione da parte dell'imputato di disposizioni o presidi del titolare voti ad impedire, regolare o limitare l'ingresso e il mantenimento nel sistema Skype, laddove l'imputato ha ribadito l'involontaria e casuale presa di cognizione della conversazione Skype sul computer, che si trovava sul tavolo del salotto della casa coniugale, acceso sulla conversazione della piattaforma di messaggistica Skype, senza password di blocco/accesso.
3.2. Quanto al secondo motivo, la natura del documento prodotto in sede civile (copia di una conversazione avvenuta sulla piattaforma Skype, ossia su un software di messaggistica istantanea della controparte e risalente nel tempo), connota di fatto di "irrepetibilità" il documento stesso, rendendo ogni modalità alternativa di acquisizione meramente teorica, ma impraticabile nel caso concreto.
3.3. Quanto al terzo motivo, neppure in astratto è configurabile la diversa figura di reato di cui all'art. 616 c.p., comma 1, relativa alla presa di cognizione di corrispondenza chiusa, in quanto la conversazione/corrispondenza rinvenuta dall'imputato era già aperta su Skype.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
A fronte dello specifico motivo di appello che denunciava come l'imputato si fosse "volontariamente intrattenuto nel programma Skype della moglie scorrendo l'intera conversazione" tenuta con un terzo, la Corte distrettuale, senza neppure valutare se il fatto così come descritto dalla parte civile appellante implicasse una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da configurare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione foriero di un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, rv 205620), si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, condividendone il rilievo in forza del quale la tesi secondo cui l'imputato sarebbe entrato nel profilo Skype della moglie utilizzando abusivamente la password ha uguale plausibilità della tesi prospettata dall'imputato secondo cui egli aveva trovato causalmente la chat "aperta", urtando casualmente nella sala il tavolo sul quale si trovava il computer portatile della persona offesa, il che aveva fatto comparire sul monitor le conversazioni delle chat, il quanto il computer era già aperto su Skype. Nei termini indicati, sussiste il vizio denunciato, poichè l'argomentazione dei giudici di merito risulta fondata su una lettura della fattispecie incriminatrice dalla quale viene, in buona sostanza, amputata la condotta di illecito mantenimento, che può perfezionarsi anche in presenza di una casuale iniziale introduzione nel sistema informatico (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani; conf. Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco). La motivazione della decisione di appello, dunque, risulta del tutto carente in ordine alla ravvisabilità, nella condotta dell'imputato, di un illecito mantenimento nel sistema informatico.
L'ulteriore affermazione della sentenza di primo grado ripresa nella sentenza di appello secondo cui non può escludersi che la persona offesa avesse "registrato" la password per non doverla riscrivere in occasione di ogni accesso non esclude che il sistema informatico in questione fosse munito di misura di sicurezza a protezione dello ius excludendi.
A ciò può aggiungersi il riferimento a fortiori al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio (Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274596).
Nè in senso contrario può argomentarsi, come propone la memoria nell'interesse di G., sulla base dell'ulteriore rilievo dei giudici di merito secondo cui la presenza della password è stata solamente allegata dalla querelante e non dimostrata: in primo luogo, la scarna indicazione del giudice di appello non lascia intendere se la mancata prova circa la "presenza" della password vada riferita solo al momento in cui l'imputato fece accesso al computer (ma, in questo caso, l'argomento coinciderebbe con quello appena esaminato della previa "registrazione" della password, sicchè è sufficiente rinviare a quanto già rilevato) ovvero, più in generale, alla carenza di misure di sicurezza nel sistema informatico in questione. In questa seconda ipotesi, tuttavia, mette conto richiamare quanto dedotto dal ricorso, ossia che "è pacifico e incontestato che l'accesso a Skype, mediante il quale si sono svolte le conversazioni tra l'odierna ricorrente e il suo presunto amante captate dall'odierno imputato, sia protetto da una misura di sicurezza ulteriore rispetto a quella che nel caso di specie consentiva la fruizione del computer" della parte civile.
In effetti, la sentenza di primo grado, alla quale diffusamente rinvia quella di appello, evidenziava, per un verso, che la querelante aveva affermato di "essere titolare di un profilo personale sulla piattaforma Skype, protetto da codice identificativo e da password" e, per altro verso, che lo stesso imputato aveva riferito di non essere "mai stato autorizzato ad entrare nel profilo personale" della moglie e che, come sottolinea la Corte distrettuale, il computer "era già aperto su Skype".
Ora, quanto al primo riferimento, mette conto ribadire che, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, D'Amico, Rv. 261006), il che priva di consistenza l'affermazione dei giudici di merito circa la mera allegazione della misura di sicurezza; quanto agli ulteriori riferimenti, i giudici di merito non si sono puntualmente confrontati con la valenza ad essi associabile in punto esistenza o meno di misure di sicurezza a presidio del computer e/o del profilo Skype. Complessivamente valutata, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta comunque priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
3. Anche il secondo motivo deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
Sul punto, la sentenza impugnata ha ribadito la sussistenza della "giusta causa" in quanto l'imputato non decise di divulgare "indiscriminatamente le conversazioni e le foto intime e compromettenti della moglie, ma in quanto era stato il coniuge a citarlo in giudizio per ottenere la separazione giudiziale", limitando la diffusione ad una causa di separazione, nella quale, attraverso tali elementi di prova, intendeva ottenere la separazione con addebito della controparte. Nei termini indicati, la nozione di "giusta causa" ex art. 616 c.p., comma 2, viene delineata dal giudice di appello in termini del tutto astrattizzanti in quanto correlati esclusivamente allo scopo perseguito (l'utilizzazione nel giudizio civile di separazione tra i coniugi) e, simmetricamente, privi di qualsiasi valutazione in ordine al "mezzo" attraverso il quale la corrispondenza telematica era stata conosciuta: sotto questo profilo, il vizio rilevato in relazione al capo concernente l'accesso abusivo al sistema informatico si riflette anche sulla valutazione in merito alla "giusta causa", sicchè anche per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata.
4. Pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va inoltre devoluto il regolamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese della parte civile al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019