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Recesso ingiustificato di un contraente, come si prova il mancato guadagno? (Tr. Trento, 193/2020)

9 marzo 2020, Tribunale di Trento

Qualora uno dei contraenti di un contratto receda (anche con condotta concludente) è obbigato al risarcimnto del danno, cioè le spese sostenute e il mancato guadagno (ex art. 1671 cc ovvero ex art. 2227 cc), ma solo se adeguatamente provato.

Il danno da mancato guadagno per un'attività imprenditoriale deve eseere provato mediante produzione delle scritture contabili, al fine di consentire la verifica del ricarico medio calcolato sulle forniture di arredi a titolo di guadagno, ovvero indicare i costi dei materiali e del personale addetto alla realizzazione, al montaggio, all’amministrazione in via generale (ovvero con specifico riguardo al contratto dedotto in giudizio, secondo previsioni basati su elementi oggettivi), e quindi articolare la prova testimonale in modo specifico, con l’indicazione dei suddetti dati e delle modalità con le quali tali dati erano stati estrapolati.

 Tribunale Ordinario di Trento

Contenzioso Ordinario CIVILE

Sentenza n. 193/2020 pubbl. il 13/03/2020
RG n. 4584/2017

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli

ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4584/2017 R.G. promossa da: LF SAS DI .. & C., con il patrocinio degli avv. PS

ATTORE

contro:

RG, con il patrocinio dell’avv. CANESTRINI NICOLA e MASSARA FEDERICO (..) elettivamente domiciliato in Piazza Podestà n. 10 null 38068 Rovereto presso lo studio dell’avv. CANESTRINI NICOLA

CONVENUTO

 e contro

 DB, con il patrocinio dell’avv. CANESTRINI NICOLA e MASSARA FEDERICO (..) PIAZZA PODESTÀ 10 ROVERETO; elettivamente domiciliato in Piazza Podestà n. 10 38068 Rovereto presso lo studio dell’avv. CANESTRINI NICOLA

CONVENUTO

 avente per oggetto: vendita cose mobili e trattenuta in decisione all’udienza del giorno 9.10.19 sulle seguenti

 CONCLUSIONI

 PARTE ATTRICE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare l'inadempimento contrattuale dei convenuti e, pertanto, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 13.12.2016, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno per il complessivo importo di Euro 14.720,00, di cui Euro 3.050,00 per i costi di sopralluogo e progettazione, in parte già esposti nella fattura nr. 38/2016, ed Euro 11.670,00 a titolo di mancato guadagno. IN SUBORDINE NEL MERITO. Accertare il recesso tacito dei convenuti dal contratto sottoscritto in data 13.12.2016 e, pertanto, condannarli, in solido tra loro, a tenere indenne l'attore rifondendo allo stesso la complessiva somma di Euro 14.720,00, di cui Euro 3.050,00 per i costi di sopralluogo e progettazione, in parte già esposti nella fattura nr. 38/2016, ed Euro 11.670,00 a titolo di mancato guadagno. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.

 PARTE CONVENUTA :

offre il versamento della somma di euro 3.000,00 a soli fini transattivi, precisa le conclusioni conclude nel merito come in comparsa di costituzione e risposta ; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 co. 6 cpc nn. 2 e 3

 FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sas FL&DI del dott.  (..) & C., in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale GR e BD , esponendo che:

i convenuti, interessati alla fornitura di mobili per l’arredo di una camera matrimoniale e di un salotto, si erano recati in data 1/12/16 presso il negozio della società attrice e in data 13/12/16 avevano sottoscritto l’ordine per la fornitura di arredi, obbligandosi all’immediato versamento di un acconto di euro 1.000,00;

successivamente due dipendenti della società attrice si erano recati presso l’immobile dei convenuti per effettuare i rilievi necessari alla predisposizione di progetti, che venivano ultimati in data 11/1/17; venivano quindi contattati i convenuti per fissare un appuntamento per prendere visione dei progetti, ma gli stessi non si erano più presentati presso il negozio, e, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni, sostenevano di essere in attesa della concessione di un mutuo necessario per il pagamento degli arredi;

i convenuti dovevano ritenersi inadempienti alle obbligazioni assunte ovvero doveva ritenersi degli stessi fossero receduti dal contratto; in ogni caso gli stessi erano tenuti a tenere indenne la società attrice del lavoro eseguito, delle spese sostenute e del mancato guadagno.

Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di euro 14.720,00, di cui euro 3.050,00 per spese di studio e progettazione degli arredi ed euro 11.670,00 a titolo di mancato guadagno.

I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, posto che non erano stati descritti gli arredi oggetto dell’ordine ; che il contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva rappresentata dall’avvenuta concessione del mutuo necessario per il loro pagamento da parte dell’istituto di credito; che non si è verificato alcun loro recesso; che il danno preteso era stato quantificato in misura eccessiva.

Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il ridimensionamento delle pretese risarcitorie avversarie.

Si procedeva all’istruzione probatoria mediante l’acquisizione dei documenti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 9.10.19 .

 * * * *

La domanda attore è solo in parte fondata.

 Che tra le parti sia intervenuto un contratto avente per oggetto la realizzazione di arredi da parte della soc. attrice è documentato. Alla luce del contenuto del doc. 1 di parte attrice è possibile escludere la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto; infatti nell’ordine sottoscritto dai convenuti si fa espresso riferimento al preventivo dd. 12.12.16, evidentemente conosciuto all’epoca dai convenuti in quanto diversamente non avrebbero sottoscritto il contratto. In effetti un preventivo dd. 12.12.16 era stato redatto dalla società attrice (doc. 29). È irrilevante la circostanza che tale preventivo non sia stato consegnato i clienti, posto che gli stessi sicuramente lo conoscevano, avendo sottoscritto un contratto che lo richiamava.

Non può ritenersi provato che le parti avessero concordato di sospendere gli effetti del contratto fino al momento in cui i convenuti avessero ottenuto un mutuo da un istituto di credito, al fine di avere la provvista necessaria per il pagamento degli arredi.

Le prove testimoniali richieste sul punto dai convenuti sono inammissibili ai sensi dell’articolo 2722 c.c., in quanto viene prospettato che tale accordo venne raggiunto contestualmente alla stipula del contratto.

E’ possibile concludere che i convenuti siano receduti dal contratto con condotta concludente.

Infatti essi non diedero seguito in alcun modo agli accordi sottoscritti, posto che pacificamente non diedero la disponibilità necessaria per l’esecuzione del contratto (approvazione dei progetti, accordo sui tempi di esecuzione degli arredi, scelta definitiva dei materiali) .

Non è possibile pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti in quanto l’obbligazione principale da essi assunta (il pagamento del prezzo) non era esigibile fino alla consegna deli mobili (come previsto in contratto) ed il mancato pagamento dell’acconto di euro 1.000,00 non può costituire inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto (a fronte del valore complessivo del contratto di almeno 38.900,00.

I convenuti in astratto sono pertanto tenuti a rimborsare alla soc. attrice le spese sostenute e riconoscere a controparte il mancato guadagno (ex art. 1671 cc ovvero ex art. 2227 cc).

Deve tuttavia ritenersi che le prove orali offerte da parte attrice non siano idonee a provare l’entità del danno così come richiesta.

In particolare deve ritenersi inammissibile il cap. 9 diretto a provare che, nel predisporre i preventivi, la società attrice applichi solitamente un ricarico complessivo tale da garantire un guadagno netto di circa il 30% sul totale della fornitura.

Così come formulato, in assenza della produzione delle scritture contabili e stante la mancata esplicitazione dei costi medi sostenuti in generale nell’attività imprenditoriale dalla società attrice (ovvero dei costi preventivati in relazione al contratto dedotto in giudizio), il capitolo in questione risulta inammissibile in quanto implica giudizi ed è generico.

La società attrice avrebbe dovuto produrre le scritture contabili al fine di consentire la verifica del ricarico medio calcolato sulle forniture di arredi a titolo di guadagno, ovvero indicare i costi dei materiali e del personale addetto alla realizzazione, al montaggio, all’amministrazione in via generale (ovvero con specifico riguardo al contratto dedotto in giudizio, secondo previsioni basati su elementi oggettivi), e quindi articolare il capitolo di prova in modo più specifico, con l’indicazione dei suddetti dati e delle modalità con le quali tali dati erano stati estrapolati.

Nemmeno è stato dedotto in giudizio il tempo impiegato dai dipendenti della società attrice per effettuare i rilievi presso l’appartamento dei convenuti e per la predisposizione dei progetti degli arredi nè è stato indicato il costo orario della loro attività.

Anche in relazione a tale voce di danno deve ritenersi non offerta la prova della sua sussistenza.

Alla luce della condotta processuale dei convenuti, i quali hanno esposto che il pagamento a loro carico dell’importo di euro 1.000,00 costituiva preventiva quantificazione dei costi affrontati dalla società attrice per la redazione dei progetti degli arredi (comparsa di costituzione e risposta pag. 3), il danno riconosciuto in favore dell’attrice viene limitato a tale importo, oltre IVA.

Sull’importo di euro 1.220,00 sono dovuti gli interessi di legge dalla data della esigibilità (13.12.16 –fattura doc. 3 parte attrice) al saldo.

In relazione alla circostanza che la domanda della società attrice viene accolta in minima parte e tenuto conto della condotta processuale dei convenuti, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

  1. Q. M.

Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:

1) condanna GR e BD in solido al pagamento in favore della sas LF&Di del dott. (..) & C., in persona del legale rappresentante, dell’importo di euro 1.220,00 oltre interessi di legge con decorrenza dal 13.12.16 al saldo;

2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Cosi deciso in Trento, lì 9.3.20.

Il giudice

(dott. Renata Fermanelli)