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Reddito per patrocinio a spese dello Stato, rilevante anno in corso (Cass. 37007/19)

4 settembre 2019, Cassazione penale

In tema di patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 10/04/2019) 04-09-2019, n. 37007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/01/2019 del GIP TRIBUNALE di FORLI';

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ALDO;

lette le conclusioni del PG Dr. ANIELLO Roberto, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha revocato l'ammissione di C.M. al gratuito patrocinio.

Il G.I.P. ha rilevato che in base alla situazione reddituale comunicata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il C. risultava aver superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio.

Ciò si correlava anche al mancato assolvimento dell'impegno di comunicare, fino alla definizione del procedimento, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d); il processo, infatti, risultava non definito al verificarsi delle condizioni che giustificavano la revoca.

2. Il C., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, per aver calcolato il reddito del C., tenendo conto del nucleo familiare nonostante al momento della proposizione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio egli non appartenesse più al medesimo.

Si rileva che il beneficio è stato erroneamente revocato per avvenuto superamento dei limiti reddituali nell'anno precedente al deposito dell'istanza, avvenuta il 23 novembre 2016. Ebbene, risultando il C. detenuto sin dal 19 aprile 2016, non si sarebbe dovuto tener conto dei soggetti indicati nella nota dell'Agenzia delle Entrate, in quanto appartenenti al suo nucleo familiare solo fino a tale ultima data.

2.2. Violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 per omessa valutazione della variazione di reddito intervenuta.

Si deduce che il G.I.P. non ha considerato l'intervenuta variazione di reddito del C. e, in particolare, che nell'anno 2016 si era ridotto ad una soglia inferiore a quella prevista per l'ammissione al beneficio (dal reddito totale di Euro diciannovemilaquarantanove del 2015 di cui zero del ricorrente al reddito di Euro millenovecentocinquantanove del 2016).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; Sez. 4, Ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che col provvedimento impugnato è stata revocata l'ammissione di C.M. al patrocinio a spese dello Stato, in quanto, come risultava dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ivi richiamata, il reddito complessivo del nucleo familiare nell'anno 2015 superava il limite per l'ammissione, richiesta il 21 novembre 2016.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio fa riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

Per ultima dichiarazione va considerata quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953); inoltre, l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi sia per negare sia per concedere il beneficio, qualora aliunde emerga un tenore di vita di valore, in un caso superiore, nell'altro inferiore, rispetto al limite legale (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, quindi, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano, dunque, l'ammissione al beneficio dell'istante (v. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014 cit.; Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv. 251099; Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493; Sez. 4, n. 8103 del 16/11/2005, dep. 2006, D'Agostini e altro, Rv. 233529). Anche se le sentenze oggetto di massimazione riguardano casi di riduzione del reddito la giurisprudenza comunque accorda rilievo anche alle variazioni in melius.

Pertanto, aldilà dell'ipotesi di revoca prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), vanno comunque considerate le riduzioni sopravvenute del reddito. Non emerge però che la Corte di appello abbia valutato l'incidenza della riduzione del reddito nell'anno 2016 e, cioè, se essa avrebbe potuto precludere la revoca dell'ammissione.

Appare in ogni caso opportuno puntualizzare che comunque sul C., in qualità di richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto nella propria situazione reddituale e familiare (Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, cit., Rv. 251099).

3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame, da compiere alla luce dei principi di diritto sopra affermati.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019