L'art. 303 c.p.p., comma 2 dispone che in caso di regressione del processo - a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa - a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre nuovamente dalla data del provvedimento che dispone il regresso.
Tra i casi di regressione del processo ai sensi dell'art 303 c.p.p. non è compreso quello della regressione dalla fase esecutiva alla fase di cognizione: una interpretazione estensiva della norma non può essere accolta, poichè l'espressione "o per altra causa" contenuta nell'art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipotesi di regressione del processo nell'ambito della fase della cognizione - per la quale, peraltro, sono dettate le norme che regolano i termini della custodia cautelare - non comprende anche il caso di riapertura del processo, già definito, per costatate irregolarità nella formazione del titolo esecutivo, accertate a seguito di incidente di esecuzione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
(ud. 14/07/2011) 05-09-2011, n. 33121
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere
Dott. TARDIO Angela - Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.R., N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 2553/2010 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 07/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del Riesame e del GUP con trasmissione degli atti a quest'ultimo.
Svolgimento del processo
G.R. è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 15.12.2009 del GUP del Tribunale di Milano alla pena complessiva di anni sei di reclusione per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma e rissa aggravata, commessi in (OMISSIS).
In data 10.1.2010 il suddetto imputato ha revocato il difensore e ha nominato quale suo unico difensore di fiducia l'avv. OF.
La motivazione della sentenza è stata depositata, fuori termine, in data 1.4.2010.
La Cancelleria del GUP ha notificato l'avviso deposito sentenza all'imputato e, per errore, al precedente difensore dell'imputato, nonostante la nomina dello stesso fosse stata revocata.
La sentenza, non essendo stata proposta impugnazione, è stata dichiarata esecutiva in data 18.6.2010 e il P.M. ha emesso l'ordine di carcerazione in data 20.9.2010.
A seguito di incidente di esecuzione proposto in data 20.10.2010 dall'avv. F, che lamentava di non aver ricevuto l'avviso deposito della sentenza e chiedeva la revoca del passaggio in giudicato della stessa e di essere rimessa in termini per proporre appello, il GUP, con ordinanza in data 24.11.2010, ha accolto le richieste del suddetto difensore, emettendo nuovo ordine provvisorio di scarcerazione ex art. 303 c.p.p. e facendo decorrere il termine di un anno, previsto in relazione al termine di fase per la custodia cautelare, dalla data dell'ordinanza con la quale era stata revocata l'esecutività della sentenza.
In data 13.12.2010 l'avv. F. ha chiesto la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase ex art. 303 c.p.p., lett. c), n. 2, essendo trascorso un anno dalla sentenza di primo grado senza che fosse stata emessa la sentenza di appello.
Il GUP, con ordinanza in data 14.12.2010, ha respinto la richiesta, ritenendo che si fosse verificata una regressione processuale dal giudicato alla fase in cui pendono i termini per l'appello avverso la sentenza di primo grado.
Il difensore dell'imputato proponeva appello dinanzi al Tribunale del riesame di Milano che, con ordinanza in data 7.2.2011, confermava la suddetta ordinanza del GUP in data 14.12.2010.
Secondo il Tribunale del riesame, il disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 2 - nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre dalla data del provvedimento che dispone il regresso - si applicava anche al caso in cui il procedimento regrediva dalla fase esecutiva alla fase successiva alla sentenza di primo grado, in attesa di una eventuale impugnazione della sentenza, e quindi il termine di un anno previsto per questa fase nel caso di specie - con decorrenza dal 14.12.2010 - non era ancora decorso.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, sostenendo che l'art. 303 c.p.p., comma 2che disciplina i casi di regressione, non opera nel caso in cui la stessa abbia per oggetto una pronuncia di condanna erroneamente dichiarata esecutiva, poichè il passaggio dalla fase dell'appello a quella del giudicato non era stata effettiva ma soltanto apparente.
La suddetta disposizione doveva essere interpretata alla luce del quadro tracciato dallo stesso art. 303, comma 1 nel quale non era prevista alcuna regressione dalla fase esecutiva ad una delle fasi del processo di cognizione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
A seguito di incidente di esecuzione, il giudice ha riconosciuto che erroneamente la sentenza di primo grado emessa in data 15.12.2009 nei confronti di G.R. era stata dichiarata irrevocabile, e conseguentemente ha annullato l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero ed ha rimesso in termini l'imputato e il suo difensore per proporre impugnazione avverso la menzionata sentenza.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione comporta la scarcerazione del richiedente in riferimento alla pena posta in esecuzione sulla base della sentenza, ma resta salva l'esecuzione della misura cautelare a suo tempo emessa, che riprende vigore per effetto del riacquisto della qualità di imputato (V. Sez. 1 sent. n. 6266 del 28.1.2009, Rv. 241965 e Sez. 1 Ordinanza n. 12903 del 24.3.2009, Rv. 243500).
Nel caso in esame il ricorrente non contesta il fatto che, dopo l'incidente di esecuzione, abbia ripreso vigore l'ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del G., ma sostiene che il termine massimo di custodia cautelare nella specie di un anno - entro il quale dalla sentenza di primo grado deve essere emessa la sentenza di appello - debba decorrere dalla data della sentenza di primo grado e non, come avevano ritenuto il GUP e il Tribunale del riesame in applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2 dal provvedimento con il quale era stata revocata l'esecutività della sentenza.
L'art. 303 c.p.p., comma 2 dispone che in caso di regressione del processo - a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa - a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre nuovamente dalla data del provvedimento che dispone il regresso.
Il GUP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto che tra i casi di regressione del processo ricadenti sotto la previsione del suddetto articolo sia compreso anche quello della regressione dalla fase esecutiva alla fase compresa tra le sentenze di primo e di secondo grado. Questa interpretazione estensiva della norma non può essere accolta, poichè l'espressione "o per altra causa" contenuta nell'art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipotesi di regressione del processo nell'ambito della fase della cognizione - per la quale, peraltro, sono dettate le norme che regolano i termini della custodia cautelare - ma non comprende anche il caso di riapertura del processo, già definito, per costatate irregolarità nella formazione del titolo esecutivo, accertate a seguito di incidente di esecuzione.
Nel caso in esame, pertanto, il termine di custodia cautelare di un anno, entro il quale dalla sentenza di primo grado deve essere emessa la sentenza di secondo grado, deve essere fatto decorrere dalla data della sentenza di primo grado.
Conseguentemente devono essere annullate senza rinvio l'ordinanza del GUP in data 14.12.2010 e quella del Tribunale del riesame in data 7.2.2011, con restituzione degli atti al GUP per quanto di competenza.
Questa Corte non procede alla scarcerazione di G.R., dovendosi calcolare gli eventuali periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare non risultanti dagli atti trasmessi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 14.12.2010 e dispone la trasmissione degli atti al suddetto GIP per quanto di competenza.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011