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Remissione in termini per condanna in assenza? Inammissibile (Cass. 9358/19)

4 marzo 2019, Cassazione penale

Con l'abrogazione della contumacia ed alla previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato denominato "rescissione del giudicato" l’ambito applicativo del "vecchio" art. 175, comma 2, del codice di rito è stato limitato alla ipotesi del decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa alla opposizione.

 

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 novembre 2018 – 4 marzo 2019, n. 9358
Presidente Cammino – Relatore Verga

 

Ritenuto in fatto

S.N. ricorre avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che il 16.3.2017 ha respinto l’istanza di restituzione in termini avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano dell’8.10.2015.
Evidenzia la Corte d’Appello che il processo si è svolto in assenza dell’imputato, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 175 c.p.p., rilevando anche che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo perché aveva ricevuto il 14.5.2015 la notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza del 18.9.2014 e, all’esito di detta notifica aveva nominato difensore di fiducia e aveva eletto domicilio poi rivelatosi inidoneo, e sottolineando anche come l’istante non avesse indicato quando aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza del Tribunale.
Deduce il ricorrente di essere detenuto ininterrottamente dal 6.5.2016 e che al momento del recapito dell’ordine di esecuzione - che indica come effettuato il 3.2.2017 - si era subito attivato.
Contesta la decisione della Corte Territoriale sostenendo l’inapplicabilità nel processo in esame delle norme in materia di assenza considerato che la data del commissi delicti è anteriore alla L. n. 67 del 2014.

Considerato in diritto

Deve preliminarmente rilevarsi che l’avviso di fissazione dell’odierna udienza è stato notificato al difensore del ricorrente non munito di pec mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 4 e 6.

Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.

L’istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, introdotto sotto l’art. 175 c.p.p., comma 2, dal D.L. n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005, in ottemperanza ai "moniti" ed alle note condanne pronunciate dalla CEDU nei confronti dell’Italia in rapporto al difetto di garanzie che regolavano, per l’appunto, il processo in absentia (v., in particolare, le note sentenze Sejdovic c. Italia e Somogyi c. Italia), è stato radicalmente modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili), in quanto - nel quadro ed in rapporto alla intervenuta eliminazione dell’istituto della contumacia ed alla previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, previsto sotto l’art. 625 ter c.p.p., ora art. 629 bis c.p.p., e denominato "rescissione del giudicato" (attivabile nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo) l’ambito applicativo del "vecchio" art. 175, comma 2, del codice di rito è stato limitato alla ipotesi del decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa alla opposizione.


Il problema se tale novellazione, che corrisponde, nella sostanza, ad una intervenuta abrogazione, in parte qua, dell’istituto oggetto del presente ricorso, trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del noto brocardo tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, è stato risolto dalla citata L. n. 67 del 2014, art. 15 bis, inserito dalla L. 11 agosto 2014, con decorrenza dal 22 agosto 2014, che ha stabilito che le disposizioni degli artt. 420 bis e quater, introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l’imputato sia già stato dichiarato contumace, processi che continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti.

Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 23882 del 27/05/2014 Rv. 259634, con il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di irretroattività, "se si ha riguardo al contenuto della disciplina che la L. n. 67 del 2014, ha dettato nel capo terzo, ove - negli artt. da 9 a 15 - sono state introdotte disposizioni profondamente innovative in tema di procedimento in assenza, attraverso una rimodulazione delle sequenze e degli istituti tesi ad assicurare la partecipazione dell’imputato al processo, e se si considera la intima correlazione che lega fra loro l’intera gamma delle previsioni che scandiscono la nuova "dinamica" ed i relativi presupposti, non potrà che concludersi nel senso che tra la "vecchia" disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi - tra cui la notifica dell’estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre impugnazione non possano ammettersi "contaminazioni" parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l’innesto di un tertium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa.
Deve pertanto affermarsi che la previgente formulazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla L. n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo, alla data del 22 agosto 2014, situazione che non si è verificata nel caso in esame, come attestato dal fatto che la notifica del decreto di rinvio a giudizio con il verbale di udienza si è perfezionata il 14.5.2015.
Il ricorso è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni del provvedimento imputo in punto regolarità della notifica della citazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.