Per la restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, è necessaria l’allegazione (o la prova) delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 28 giugno – 10 dicembre 2018, n. 55136
Presidente Gallo – Relatore Tutinelli
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Genova ha rigettato l’istanza 6 febbraio 2017 di restituzione in termini per appellare la sentenza 2 luglio 2017 del Tribunale di Genova.
In particolare, la Corte di appello ha affermato che, in presenza di un precedente appello dichiarato inammissibile per tardività, risulta palese che la mancata impugnazione da parte dell’imputato fosse conseguenza di negligenza del difensore e quindi di fattispecie non riconducibile a caso fortuito o forza maggiore o comunque a causa non imputabile.
2. L’istante propone due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo del difensore e personalmente, articolando i seguenti motivi.
2.1. violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 175 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza della motivazione.
Il ricorrente si richiama al disposto della Sentenza di questa Corte numero 11572-2012 numero 35149-2009 che equiparerebbe il comportamento imprevedibile del difensore a caso fortuito quando tale comportamento sia connesso o ignoranza di legge processuale. In particolare, nel ricorso personale segnala come del tutto imprevedibile fosse per l’imputato la negligenza del difensore che ha presentato tardivamente l’appello non potendosi esigere dalla parte un controllo puntuale del difensore.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve rilevarsi infatti come i precedenti richiamati non riguardino casi sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio tanto da non potersi estendere il principio di diritto da tali pronunce espresso al presente caso. Infatti, la sentenza 35149-2009 riguardava una vicenda in cui l’imputato aveva proposto autonomamente appello riservando l’articolazione dei motivi al difensore che, travisando la situazione di fatto, riteneva dover essere destinatario della notifica dell’avviso di deposito. La sentenza 11572-2012 riguarda vicenda riguardante l’omessa percezione da parte del difensore dell’aver ricevuto l’avviso di deposito della sentenza.
Nel caso di specie, invece, si verte nell’ambito di un puro e semplice ritardo (tra l’altro di un solo giorno) da parte del difensore domiciliatario che non ha tempestivamente proposto appello nei confronti di una sentenza depositata nei termini dopo che il termine per impugnare era stato sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali.
Deve allora ricordarsi che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato. Ne consegue che le allegazioni del ricorrente non consentono la rimessione in termini (Sez. 2, Sentenza n. 52131 del 25/11/2014 Rv. 261965). Infatti, la suddetta normativa tende a tutelare la mancata involontaria conoscenza del provvedimento e non certo la mancata conoscenza dovuta ad incuria, negligenza o disinteresse, ipotesi che, a pieno titolo, possono essere individuate nel caso di specie.
3. Le sopra esposte considerazioni portano al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.