L'autorità giudiziaria italiana, in sede di riconoscimento della sentenza straniera, deve provvedere ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione, laddove la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale siano incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i corrispondenti reati.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 – 28 gennaio 2019, n. 4218
Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza pronunciata in data 15 novembre 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha disposto il riconoscimento della sentenza penale emessa nei confronti di N.I. dal Tribunale distrettuale di Capodistria il 26 giugno 2017 (definitiva il 31 agosto 2017), per il reato di passaggio illecito del confine o del territorio dello Stato, previsto dal codice penale sloveno nonché dalla legge nazionale al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. c); ha quindi dichiarato eseguibile in Italia la sanzione sostitutiva di 780 ore di lavoro di pubblica utilità nel periodo massimo di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza irrogata al prevenuto in sostituzione della pena di un anno e un mese di reclusione, previo adattamento ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, art. 10, commi 2 e 3, e del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna chiede che la sentenza sia cassata per seguenti motivi.
2.1. Violazione del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, art. 10, e dagli artt. 8 e 9 DQ 2008/947/GAI del Consiglio UE, per avere la Corte d’appello erroneamente rilevato l’incompatibilità della decisione straniera con il nostro ordinamento in relazione al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, tenendo conto, ai fini dell’adattamento, dei limiti al lavoro di pubblica utilità previsti da detta disposizione. Con ciò omettendo di considerare come, ai fini della valutazione dell’eventuale incompatibilità tra i lavori di pubblica utilità disposi dall’autorità giudiziaria straniera ed il nostro ordinamento, si sarebbe dovuto tenere conto, non del citato art. 54, bensì dell’art. 165 c.p., che prevede, quale unico limite, che i lavori socialmente utili non superino la “durata della pena sospesa”.
2.2. Violazione dell’art. 15 DQ 2008/947/GAI del Consiglio UE, per avere la Corte d’appello omesso di interloquire con l’autorità giudiziaria slovena al fine di chiarire l’esatta portata della sentenza da eseguire, eventualmente acquisendo il provvedimento, al fine di stabilire se con la sentenza in oggetto sia stata applicata la sospensione condizionale della penale subordinatamente all’esecuzione della prestazione lavorativa ovvero la conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di N.I. chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o comunque rigettato.
Considerato in diritto
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio.
2. Mette conto di rilevare preliminarmente che, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera con la quale sia stata applicata la sospensione condizionale della pena ovvero una sanzione sostitutiva, il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, art. 10, prevede, al comma 2, che “Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall’ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l’adeguamento non può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti”. Lo stesso art. 10 dispone, al comma 3, che “Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto della legislazione italiana, l’adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti”.
3. Tenuto conto di tali regulae iuris e passando alla disamina del caso di specie, rileva la Corte come, al fine di stabilire, da un lato, se sussista una situazione di incompatibilità tra il trattamento sanzionatorio irrogato con la sentenza straniera da riconoscere e la disciplina prevista dall’ordinamento italiano per corrispondenti reati, e, dell’altro, quale sia la disciplina normativa interna da tenere in considerazione ai fini dell’adattamento, risulta indispensabile acclarare quale sia l’esatto decisum della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria slovena.
In particolare, è necessario verificare se le 780 ore di lavoro di pubblica utilità applicate dal Tribunale distrettuale di Capodistria costituiscano condizione per l’applicazione della sospensione condizionale della pena – nel qual caso il parametro di riferimento interno non potrà non essere l’art. 165 c.p. – ovvero mera sanzione sostitutiva della pena detentiva (id est di quella di un anno ed un mese di reclusione indicata nella stessa sentenza), caso nel quale occorrerà avere invece riguardo – giusta il chiaro disposto del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 2 – alla “disciplina prevista dell’ordinamento italiano per corrispondenti reati”.
Sentenza che, nondimeno, non risulta essere stata trasmessa dall’A.G. slovena, né è comunque rinvenibile nel fascicolo, come dato espressamente conto anche dallo stesso Procuratore generale ricorrente nel secondo motivo.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Reggio Calabria dovrà richiedere alle autorità slovene la trasmissione della sentenza del 26 giugno 2017 (definitiva il 31 agosto 2017) del tribunale distrattuale di Capodistria e, quindi, procedere al riconoscimento ed all’eventuale adattamento soltanto all’esito della verifica dell’esatta ratio dell’applicazione della sanzione sostitutiva di 780 ore di lavoro di pubblica utilità, tenuto conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.