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Riconoscimento della sentenza UE: no al turismo giudiziario .. se in favore del condannato (Cass. 11481/17)

10 marzo 2017, Cassazione penale

Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive).

Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del cittadino.

Ritenere integrata la condizione ostativa per effetto della possibilità meramente astratta di giudizio in Italia da un lato apparirebbe superfluo, alla luce dell'esplicito requisito richiesto della doppia incriminazione; dall'altro, legittimerebbe una sorta di "turismo giudiziario", in direzione dello Stato caratterizzato da una legislazione per il condannato più favorevole, in tema di prescrizione, così da eludere, di fatto, l'esecuzione della pena definitiva irrogata.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 08/03/2017) 10-03-2017, n. 11841

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.P., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;

sentite le conclusioni del PG Dr. LORI PERLA, che ha chiesto farsi luogo all'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, richiesta della consegna del cittadino italiano E.P., colpito da m.a.e. emesso il 16.09.2016 dall'A.G. portoghese, in relazione alla condanna ad anni sei di reclusione (di cui da scontare anni cinque, mesi sette e giorni tre), passata in giudicato il 14.07.2016, emessa nei confronti del prevenuto dal Tribunale di Oporto - Instancia Central - 1^ Seccao Criminal per i delitti di truffa aggravata e falso, commessi in Portogallo nell'anno 2003, rifiutava la detta consegna alla richiedente A.G. ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) e contestualmente riconosceva la suindicata sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010 (di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione del 27.11.2008), disponendo nella già indicata residua misura di anni cinque, mesi sette e giorni tre reclusione la pena da espiare nel nostro Paese.

2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell' E., il quale deduce:

a) "nullità della sentenza per violazione dell'art. 157 c.p. e dell'art. 733 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)", il giudice d'appello non avendo malamente rilevato - nell'ambito della verifica demandatagli dall'art. 733 prima di procedere al riconoscimento della sentenza straniera, con conseguente sussistenza anche di radicale vizio di motivazione, stante l'eccezione espressamente sollevata in proposito dalla difesa - l'intervenuta estinzione dei reati in questione, consumati tutti entro l'anno 2003, tenuto conto che la sentenza del Tribunale portoghese risulta emessa il 20.02.2014, per essere poi notificata all'imputato il 14.06.2016, non risultando dalla medesima eventuali sospensioni rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione, "se esistenti nell'Ordinamento portoghese";

b) "nullità della sentenza per violazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b)", in ragione del mancato "adattamento", ad opera della Corte distrettuale, della pena irrogata a quella prevista dall'Ordinamento nazionale, in considerazione, per un verso, del fatto che "la pena inflitta all'imputato, nonchè la successiva esecuzione della stessa è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione"; e, per altro verso, del carattere "eccessivo" e "sproporzionato" che connota il trattamento sanzionatorio applicato all' E. "rispetto alle pene previste dall'Ordinamento interno", con conseguente violazione del dettato degli artt. 133 e 133 bis c.p..

Motivi della decisione

1. Il proposto ricorso non è fondato e va pertanto disatteso, con ogni conseguente statuizione in tema di spese processuali.

2. La Corte d'appello di Napoli, attraverso l'adozione del qui impugnato provvedimento, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio enunciato da questa Corte, secondo cui, "In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161(contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana" (così Sez. 6, sent. n. 38557 del 17.09.2014, Rv. 261908; conf. Sez. 6, sent. n. 21912 del 27.05.2014, Rv. 262269 e n. 53 del 30.12.2014 - dep. 05.01.2015, Rv. 261803).

3. Non hanno pregio, per contro, entrambe le argomentazioni svolte dalla difesa.

Si premette, come discende implicitamente dalle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, che le obiezioni difensive vanno apprezzate alla stregua del quadro normativo tracciato dal menzionato D.Lgs. n. 161 del 2010 e non già alla luce della normativa codicistica, di cui all'art. 730 e ss. del codice di rito.

Ciò posto, ai fini del riconoscimento, ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti indicati, in positivo, dall'art. 10 (nonchè, in deroga, dall'art. 11) e, in negativo, dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, è la lettera d) del summenzionato art. 13 a stabilire espressamente l'obbligatorietà del rifiuto, "se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata richiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena"; disposizione, quest'ultima, che è agevole correlare al dettato della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), del tutto identico a quello testè riportato, al di là dell'ovvio riferimento al mandato di arresto europeo.

Ebbene, proprio in relazione al citato art. 18, lett. n), cui va necessariamente riferita la conclusione principale formalizzata dal legale dell' E. innanzi al giudice distrettuale e riportata nell'epigrafe della sentenza impugnata ("la difesa chiede il rigetto della richiesta per prescrizione del reato"), la Corte partenopea ha opportunamente osservato "che lo specifico motivo assume rilevanza per le sole richieste "processuali", relative cioè a misure restrittive antecedenti l'accertamento del fatto in via definitiva, ma non anche per le richeste volte all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva di condanna", a tal fine richiamando il conforme precedente di questa Corte, di cui a Sez. 6, sent. n. 21322 del 15.05.2014, Rv. 260014.

Trattasi di assunto del tutto corretto, anche successivamente ribadito (cfr. Sez. 6, sent. n. 51 del 30.12.2014 - dep. 05.01.2015, Rv. 261574) ed altresì conforme all'elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema d'interpretazione della L. n. 300 del 1963,art. 10, di esecuzione nell'ordinamento della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (cfr. Sez. 6, sent. n. 37657 del 10.06.2014, Rv. 261900 e, indirettamente in parte motiva, n. 20150 del 04.03.2015, Rv. 263396): orientamento, pertanto, che il Collegio pienamente condivide e da cui non ha motivo di discostarsi, posto che un'opposta lettura si collocherebbe al di fuori della ratio della normativa vigente, stante l'evidente incompatibilità della prescrizione del reato con l'esistenza di una sentenza divenuta definitiva, non potendosi certo imporre - così come recita la sentenza n. 21322 del 2014 sopra citata - "la soglia segnata dai termini prescrizionali italiani quale barriera invalicabile per un accertamento utile a fini di esigibilità della pena".

3.1 Fermo quanto sopra, è indubbiamente vero che il D.Lgs. n. 161 del 2010 concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive), come si ricava con chiarezza dalla definizione - tra le altre - di "sentenza di condanna", contenuta nel cit. D.Lgs., art. 2, lett. b), onde non si pone qui la duplicità di situazioni che può connotare la richiesta di consegna formalizzata sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero di una procedura di estradizione. Occorre tuttavia puntualizzare che, nella parte in cui il già richiamato art. 13, alla lett. d), esordisce con il riferimento a fatti - ovviamente quelli oggetto della richiesta di riconoscimento che "potevano essere giudicati in Italia...", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del cittadino; il che si conforma, del resto, all'interpretazione della condizione ostativa di cui al coincidente testo della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n) ("se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena"), quale risultante dalle già citate sentenze nn. n. 21322/2014 e n. 51/2015.

Essendo solo il caso di puntualizzare che opinare diversamente - nel senso, cioè, di ritenere integrata la condizione ostativa per effetto della possibilità meramente astratta di giudizio in Italia - da un lato apparirebbe superfluo, alla luce dell'esplicito requisito richiesto della doppia incriminazione; dall'altro, legittimerebbe una sorta di "turismo giudiziario", in direzione dello Stato caratterizzato da una legislazione per il condannato più favorevole, in tema di prescrizione, così da eludere, di fatto, l'esecuzione della pena definitiva irrogata.

Facendo dunque applicazione di tali principi al caso in esame, si ha che ci si trova in presenza di reati estranei alla previsione dell'art. 9 c.p., comma 1, non risultando peraltro che si sia mai integrata taluna delle condizioni di procedibilità disciplinate dal successivo comma 2 della medesima disposizione, onde la detta condizione non può dirsi in alcun modo integrata.

4. Venendo, quindi, alla residuale censura difensiva, rileva la Corte, in primo luogo, che il tenore del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10 non consente dubbi di sorta in ordine al fatto che lo "adattamento", dallo stesso contemplato, è chiaramente subordinato alla constatazione che la pena irrogata con la sentenza, oggetto della richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro, non sia compatibile, per durata e natura, con le previsioni della legislazione italiana (cfr. Sez. 6, sent. n. 4413 del 29.01.2014, Rv. 258259; v. anche n. 53 del 30.12.2014 - dep. 05.01.2015, Rv. 261803): il che per certo non è, nel caso in esame.

D'altro canto, non è inutile evidenziare che la decisione qui impugnata è stata adottata su conforme indicazione dell'odierno ricorrente - che, dunque, si deve ritenere ragionevolmente avesse già formulato le proprie valutazioni in proposito - atteso che, giusta le risultanze del verbale d'udienza del 31.01.2017, trasfuse nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza emessa in pari data e qui oggetto d'impugnazione, la richiesta della difesa dell' E., ancorchè in via subordinata, è stata quella di non procedere alla consegna, ai sensi della L. n. 60 del 2005, art. 18, lett. r) (cfr., a tale ultimo riguardo, Sez. 6, sent. n. 46304 del 05.11.2014, Rv. 260826, che afferma, seppur con riferimento al preteso carattere "non equo" del processo celebratosi nello Stato europeo richiedente la consegna, il difetto d'interesse in capo al ricorrente, appunto in ragione della chiesta applicazione della causa ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017