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Trasmissibilità iure successionis del danno morale e del danno biologico

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

Tanto il danno biologico quanto il danno morale, subito in vita, ben possono essere strasmessi agli eredi, ricorrendone i presupposti.

Si veda anche l'approfondimento sulrisarcimento del danno e quello sul danno da morte del congiunto.

TRIBUNALE DI ROVERETO - SENTENZA 13 APRILE - 23 LUGLIO 2010


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari ed accertamento del fatto.

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., la domanda delle attrici è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente va disattesa, perché infondata, l'eccezione di prescrizione opposta dalla società convenuta con esclusivo riferimento alla domanda proposta da U.J.. L'eccezione si fonda sul fatto che, a fronte di un evento verificatosi il 29.10.1998, consistente nella morte del padre N.J., vi sono stati due soli atti interruttivi della prescrizione, rappresentati dalle lettere di richiesta di risarcimento dd. 16.12.2002 e 05.10.2007 (cfr. doc.ti 6 e 7 attrici). Sennonché la prima richiesta è stata eseguita solo dalla moglie del deceduto, l'attrice B.J. anche in rappresentanza dei figli, ma essendo U.J. già maggiorenne al momento del fatto, dovrebbe concludersi che detta richiesta non possa essere a lei riferibile, con la conseguenza che sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2947, comma 1 c.c. per il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito.

L'eccezione è infondata per un triplice concorrente ordine di motivi.

In primo luogo non può condividersi l'esclusione della riferibilità della richiesta di risarcimento dd. 16.12.2002 anche all'attrice U.J., perché chiaramente essa è effettuata dalla madre per sé e per i suoi figli, nessuno escluso. Si deve pertanto ritenere, come correttamente sostenuto dalla difesa delle attrici (cfr. comparsa conclusionale pg. 2) che la richiesta in parola sia stata effettuata dalla madre quale esercente la potestà genitoriale per le due figlie ancora minorenni ed in forza di una procura orale per la figlia maggiorenne U.. Né la forma scritta prevista per la costituzione in mora impone la stessa forma per la relativa procura, con la conseguenza che "la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario, idoneo (...) a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti", come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 23.02.2009, nr. 4347). Nella specie l'espressa richiesta del risarcimento del danno subito da tutti i figli della richiedente rende manifesto che, appunto, la richiesta è ad essi riferibile.

In secondo luogo la ricorrenza nella specie, come si avrà modo di meglio argomentare in seguito, di un fatto astrattamente previsto come reato e, in particolare, del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., rende applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3 c.p. lo stesso termine di prescrizione previsto dal reato, che è di 10 anni considerando sia la disciplina vigente al momento del fatto che quella attualmente vigente (cfr. art. 157 nr. 3 c.p. nella versione precedente alla legge nr. 251 del 2005 nonché l'art. 157, comma 5 nell'attuale versione).

In terzo luogo tutte le attrici hanno fondato, in via concorrente, la propria domanda di risarcimento del danno, anche su un inadempimento di natura contrattuale da parte della società convenuta, che, come pure si avrà modo di meglio vedere in seguito, deve effettivamente ritenersi sussistente e, pertanto, almeno con riferimento a questa domanda, deve trovare applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, previsto dall'art. 2946 c.c.

Poiché l'evento si è verificato il 29.10.1998 e l'atto di citazione è stato notificato il 23.04.2008 il diritto al risarcimento del danno non può dirsi prescritto, anche senza considerare i pur validi atti interruttivi dd. 16.12.2002 e 15.10.2007.

Precisato che la domanda va pertanto esaminata nel merito, anche con riferimento alla posizione di U.J., parte del fatto può ritenersi pacifico, perché non contestato e, comunque, provato con certezza a mezzo della produzione degli atti di indagini penali svolte per la morte di N.J. (cfr. doc.ti 2-5 attrici).

In particolare, è certo che la notte tra il 26 ed il 27 ottobre 2007 lo J., camionista tedesco, dopo essere entrato in autostrada col proprio camion al casello di Ala (TN) alle ore 00.01 in direzione nord, si fermò sulla corsia di emergenza della A22 al km. 178+300, ad una distanza di km 1,1 dal casello, per un guasto all'impianto di alimentazione del motore, come venne accertato presso la carrozzeria soccorso ACI Gazzini di Seravalle di Ala, alla quale il veicolo fu poi affidato dalla polizia stradale. A questo punto l'autista, dopo aver opportunamente segnalato il veicolo in sosta a mezzo di una torcia e chiuso a chiave la cabina, ha deciso di percorrere a piedi l'autostrada a ritroso, ossia in direzione sud e dopo circa 800 mt. ha inopinatamente deciso di attraversare l'autostrada, proprio in corrispondenza della fine di un viadotto lungo mt. 210 a due campate, con uno spazio vuoto tra di esse di mt. 1,40 e delimitato con una barriera tipo guard-rail, alta mt. 1,20. A causa dell'oscurità notturna, della mancanza di illuminazione pubblica sul quel luogo e della presenza di una siepe, non si è avveduto dello spazio vuoto tra le due campate del viadotto ed è precipitato da una altezza di circa 6 mt.

Fu quindi ritrovato nella sottostante pista ciclabile alle ore 07.40 del giorno successivo dalla guardia forestale D.F., il quale ha dichiarato che già in quel momento "la persona era incosciente e respirava affannosamente, non parlava ed aveva gli occhi sbarrati". Allertati i soccorsi, il ferito giunse al pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto alle ore 08.56 in stato di coma per i gravi politraumatismi subiti e quindi trasferito all'ospedale di Padova dove decedeva alle ore 10.30 del 29.10.2009.

La situazione dei luoghi, nei termini sopra riportati e tale da non rendere immediatamente percepibile la presenza del vuoto tra le due campate nel contesto in cui l'azione di scavalcamento fu compiuta (ora notturna, mancanza di illuminazione pubblica, bassa barriera protettiva), emerge con certezza dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto dalla polizia stradale nonché dai giornali locali che hanno riportato la notizia (cfr. doc.ti 4, 8 e9). Pure certo è che dopo il sinistro la società convenuta ha provveduto a montare una barriera più alta, tale da rendere più evidente lo spazio vuoto tra le due campate e maggiormente difficoltosa l'azione di scavalcamento (cfr. foto prodotte sub doc,. 18 attrici). Infine, altrettanto certo, perché emerge dai rilievi eseguiti dalla Polizia stradale nell'immediatezza del fatto (cfr. doc. 3) è che le colonnine SOS lungo l'autostrada più vicine erano al km. 181 e al km. 177+550, ad una distanza rispetto al luogo di sosta di km 2,7 in direzione sud e di km 0,750 in direzione nord.

Venendo alle circostanze controverse, entrambe le parti hanno a lungo ed inutilmente discettato sui motivi che hanno indotto lo J. ad attraversare la carreggiata autostradale, paventando possibili stati confusionali o la necessità di sfuggire al pericolo di investimenti, ossia eventualità del tutto assurde e non supportate dal benché minimo sostegno probatorio. Al contrario, considerando che prima della condotta che lo ha portato alla morte, ha posto in essere atti pienamente razionali, quali la segnalazione del veicolo in panne mediante una torcia e la chiusura a chiave della cabina, si deve concludere che fosse pienamente in sé e si fosse incamminato lungo l'autostrada in cerca di soccorsi. Del tutto verosimile è, invece, quanto ipotizzato dalla polizia stradale, all'atto dei primi interventi (cfr. doc. 2), ossia che abbia deciso di incamminarsi a ritroso (direzione sud) in considerazione del limitato spazio percorso dal casello di ingresso, come si è visto poco più di 1 km, non sapendo che verso nord la colonnina SOS era a distanza ancora minore. La successiva decisione di attraversare la carreggiata autostradale deve, pertanto, ritenersi frutto di una sua autonoma scelta, nel tentativo di raggiungere nel modo più veloce possibile i soccorsi.

 

2. Il giudizio di responsabilità:

a) la posizione della società convenuta.

Così accertato il fatto oggetto del presente giudizio, ritiene questo Giudice che la responsabilità della società convenuta per la morte dello J., debba essere affermata per tutti i concorrenti titoli giuridici invocati dall'attrice, ossia sul versante extracontrattuale le fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e, sul versante contrattuale, l'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.

Sul piano extracontrattuale un caso molto simile a quello oggetto del presente giudizio è stato deciso dalla Corte di Appello di Ancona 14 gennaio 2002 (in Resp. civ. prev. 20202, 3, 759), con sentenza confermata in Cassazione (cfr. Cass., 07.12.2005, nr. 26997 rv. 587959, ivi, 2006, 5, 862), la quale ha affermato che l'ente concessionario risponde, in base al principio generale di cui all'art. 2043 c.c., del danno alla persona subito dal soggetto che precipiti da un viadotto autostradale per aver scavalcato il guardavia, dopo essere stato coinvolto in un precedente sinistro, perché, pur non essendo nella specie applicabile l'art. 2051 c.c., da un lato, l'omessa predisposizione di idonee protezioni (quali barriere invalicabili ovvero reti di copertura dello spazio vuoto) e, dall'altro, il vuoto tra le due carreggiate costituisce per l'utente un'insidia, caratterizzata dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento pericoloso.

A parte tratti non condivisibili della motivazione assunta o non più conformi allo stadio attuale dell'evoluzione del diritto (il riferimento attiene all'esclusione dell'art. 2051 c.c. e al riferimento al concetto di insidia, quale autonoma fattispecie di responsabilità), l'aspetto maggiormente condivisibile del precedente, che questo Giudice ritiene di far proprio, consiste nel giudizio sulla colpa dell'ente gestore dell'autostrade, che è l'aspetto che è stato pienamente confermato in Cassazione. Al riguardo i Giudici marchigiani hanno così argomentato: "la circostanza, poi, che l'autostrada sia destinata alla circolazione di veicoli e non di pedoni, pur in sé ovvia, non esclude la responsabilità di Autostrade S.p.A. in quanto la presenza di pedoni nei tratti autostradali costituisce un fenomeno tutt'altro che remoto ed imprevedibile, indipendentemente dalla sua effettiva frequenza, potendosi verificare a seguito di incidenti o di rotture di veicoli, per cui lo stesso deve costituire oggetto di un'attenzione volta a rimuovere le situazioni pericolose per la loro incolumità". Altrettanto condivisibile è il rilievo che la mancanza di norme tecniche che impongano espressamente l'adozione di cautele idonee ad escludere il pericolo che viene in considerazione, se vale ad escludere la colpa specifica é del tutto irrilevante con riguardo alla colpa c.d. generica, perché quelle cautele ben possono essere imposte in forza dei comuni principi di prudenza, perizia e diligenza.

Ad ulteriore conforto di queste conclusioni, va pure aggiunto che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità, nel quale si sostanzia la colpa, non può essere impostato con riferimento al solo caso in concreto verificatosi, prescindendo dalla posizione in cui si trova la società convenuta rispetto al rischio tipico della circolazione veicolare sull'autostrada, caratterizzato dalla reiterazione in grandi numeri di passaggi. In altre parole l'ente chiamato a gestire l'autostrada deve essere consapevole che su quel viadotto passeranno nel corso del tempo milioni di autovetture, le quali subiranno guasti e sinistri con una ricorrenza statistica empiricamente verificabile. Ciò importa che quel soggetto, proprio perché chiamato a gestire anche quel tratto di autostrada, è obbligato a considerare l'eventualità di pedoni che si trovino costretti a transitare a piedi sul viadotto e che possono essere indotti o costretti a cercare vie di fuga attraversando il guard-rail, magari in condizioni ambientali e/o psicologiche che rendano assai difficile la percezione del vuoto tra le due carreggiate sul viadotto. Così impostato il problema, appare evidente che il rilievo difensivo secondo il quale l'autostrada è dedicata al traffico veicolare e non ai pedoni (cfr. art. 175, comma 6 cod. str.), più che infondato è del tutto inconferente, potendo al più rilevare per chi acceda illecitamente in autostrada a piedi, non certo per chi si trovi in quelle condizioni per necessità, a causa di un sinistro stradale o di un guasto al veicolo. Altrettanto evidente è che, una volta considerata la posizione del soggetto gestore di autostrada nel giudizio di responsabilità, l'individuazione dei doveri precauzionali che gli devono essere imposti a tutela dell'incolumità degli utenti non può che risultarne condizionata. Da qui a imporgli il dovere di apprestare reti di protezioni oppure idonee barriere ai guardavia sui viadotti, tali da scongiurare in assoluto il pericolo che qualche automobilista possa cadere nel vuoto dopo un incidente, il passo è breve. Del tutto consequenziale è riconoscere una colpa in caso di omessa osservanza delle misure precauzionali in questione.

Sul piano fattuale le indicazioni che precedono trovano conforto nelle prove documentali dimesse dalle attrici che attestano come il caso considerato nel presente giudizio abbia una ricorrenza per nulla eccezionale, essendosi già verificato almeno per ben 28 volte (cfr. doc. 11) ed essendo stato oggetto di dibattito sugli organi di informazione di massa ed anche nei vertici della società convenuta (cfr. doc.ti 8-10).

Né, infine, può essere messo in discussione il rilievo causale della contestata omissione di precauzioni, essendo certo che una rete di protezione a copertura del vuoto tra le due campate del viadotto ovvero una barriera invalicabile, sarebbe valsa a salvare la vita dello J., con il ché si completano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., ossia un fatto colposo o doloso, un danno ingiusto inteso come evento di lesione (di un diritto od un interesse meritevole di protezione) ed un nesso causale tra il primo ed il secondo.

Il riconoscimento in concreto di una colpa per omessa predisposizione delle cautele necessarie consente di ravvisare in via astratta il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. a carico dei funzionari della società convenuta che avrebbero dovuto prendere quelle precauzioni e ciò comporta l'applicazione del termine di prescrizione da reato, a norma dell'art. 2947, comma 3 c.c., nei confronti di tutti i soggetti civilmente responsabili del reato medesimo e, pertanto, anche della società convenuta.

La soluzione che precede, fondata sull'art. 2043 c.c., risponde alla visione tradizionale cui si è uniformato il precedente giurisprudenziale sopra citato, incline ad escludere la fattispecie di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) nei confronti della p.a. ovvero dell'ente concessionario dell'autostrada, nei confronti di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di pericoli, ma nasconde le vere ragioni della decisione. Non si può negare, infatti, che il riconoscimento di una colpa nei termini sopra indicati è sostanzialmente fondata sul riconoscimento di aggiuntivi obblighi di protezione a carico del concessionario, in base al rilievo che si tratta del soggetto nella posizione più favorevole per evitare il danno, perché ha il ruolo istituzionale di controllo in ordine al rischio che si è tramutato in danno. In tal modo la colpa subisce un progressivo processo di oggettivazione prescindendo da un giudizio di rimprovero sul piano soggettivo.

Simili percorsi argomentativi, da censurare in diritto penale retto dal divieto di responsabilità oggettiva al massimo livello delle fonti (cfr. art. 27, comma 1 Cost.), non solo sono ammessi ma sono piuttosto ricorrenti in diritto civile, considerando che funzione principale della responsabilità civile non è quella di punire il colpevole ma di tutelare la vittima e devono essere positivamente apprezzati tutte le volte in cui siano sorrette da una razionale spiegazione, come accade nel caso di specie, per la presenza di una situazione di rischio economicamente valutabile. Come ha riconosciuto autorevole dottrina in diritto civile non esiste una netta demarcazione tra lo schema della responsabilità oggettiva e quello della responsabilità per colpa, ma piuttosto un continuum, colmato da ipotesi di responsabilità intermedie o prima facie, in cui cioè "l'attore può limitarsi a provare solo il danno ed il nesso causale ma il convenuto può andare esente da responsabilità dimostrando di aver soddisfatto certe condizioni di prevenzione del danno che fungono da soglia esonerante". Insomma, "più si costruiscono doveri ex art. 2043 c.c. che possono essere violati in via omissiva, più il 2043 diventa un concorrente del 2051 (...) ovvero che è possibile trasferire una responsabilità dal 2051 al 2043 con dimostrazione della colpa consistente nella stessa condotta omissiva di un dovere di salvaguardia dei terzi".

D'altra parte, non si può negare che criteri di responsabilità oggettiva renderebbero più evidenti le effettive ragioni del riconoscimento della responsabilità in casi di questo tipo, consistenti nel controllo e nella gestione di un rischio economicamente valutabile. La norma più appropriata è, pertanto, l'art. 2051 c.c. che nel disciplinare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, individua due soli elementi costitutivi il cui onere probatorio è a carico dell'attore: a) il nesso causale tra cosa e danno; b) il rapporto di custodia. Viceversa il fortuito, che costituisce l'oggetto della prova liberatoria posta a carico del convenuto, è costituito da un fattore eccezionale in grado di recidere il nesso di causalità, non esaurendosi nella semplice dimostrazione di una diligente vigilanza, essendo il comportamento del custode irrilevante a tal fine. D'altra parte una idonea delimitazione della responsabilità della p.a. e degli enti preposto alla custodia delle strade può essere utilmente ottenuta attraverso una puntuale definizione del nesso di causalità e del caso fortuito.

La tesi tradizionale che esclude il rapporto di custodia nei confronti della p.a. o degli enti, pubblici e privati, concessionari delle strade, per la loro grande estensione e la generalizzata fruizione da parte degli utenti, si risolveva in un ingiustificato privilegio a favore della p.a. e finiva per violare specifiche norme di legge. Infatti, almeno con riferimento al demanio stradale, il rapporto di custodia, a prescindere dalla relativa estensione, è imposto dalle norme del codice della strada che individua per legge i soggetti che hanno l'obbligo della manutenzione, gestione e pulizia, del controllo tecnico e della apposizione della segnaletica prescritta, in una parola, della custodia del bene (cfr. art. 14 cod. str.). Non solo, ma la tesi tradizionale nel riconoscere la sola responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. finiva con ulteriormente circoscriverla, mediante l'improprio utilizzo del concetto c.d. di insidia stradale che, nato quale strumento di semplificazione probatoria degli elementi costitutivi delle comuni fattispecie di responsabilità, è stato ben presto trasformato arbitrariamente in un'autonoma fattispecie di responsabilità, caratterizzata da precisi elementi costitutivi suoi propri (sul piano oggettivo la non visibilità e su quello oggettivo la non prevedibilità), che non trovano alcuna base normativa. Non solo, ma la tesi finiva col determinare meccanismi decisionali automatici che finivano con ulteriormente circoscrivere istituti di generale applicazione, quale l'art. 1227, comma 1 c.c., col ben noto orientamento secondo il quale il concorso colposo della vittima è incompatibile col concetto stesso di insidia.

Sennonché, anche nell'ambito della comune fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., la regola del "tutto o niente" che la teoria dell'insidia o trabocchetto implicava non ha alcuna razionale giustificazione, perché una colpa nella gestione e manutenzione delle strade è certamente ipotizzabile anche in presenza di un'anomalia visibile (si pensi ad un "cratere" in mezzo alla strada in un rettilineo o ad un mezzo di lavoro ivi abbandonato), mentre un concorso di colpa con la vittima è altrettanto facilmente ipotizzabile anche in presenza di un'insidia propriamente intesa (si pensi ad un eccesso di velocità che abbia concorso, con l'insidia, a determinare l'uscita di strada e la stessa rilevanza dei danni riportati).

Anche sulla base delle indicazioni che precedono la migliore giurisprudenza della Cassazione ha finito col riconoscere la generalizzata applicabilità alla gestione delle strade dell'art. 2051 c.c., proprio muovendo dalle norme del codice della strada che impongono precisi obblighi di custodia e così definitivamente superando l'orientamento tradizionale (cfr., tra le molte, Cass., 13.01.2003, nr. 298 rv. 559624 pronunciata proprio con riferimento ad un danno verificatosi in autostrada e alle "situazioni di pericolo immanentemente connesse alla strutture o alle pertinenze dell'autostrada"; Cass., 20.02.2006, nr. 3651 rv. 588892; da ultimo Cass. 20.11.2009, nr. 24529 rv. 610919 che esplicitamente esclude la rilevanza dell'estensione del bene; analogamente Cass., 25.05.2010, nr. 12695).

D'altra parte nel caso di specie il rapporto di custodia si pone non con tutta l'autostrada del Brennero ma con esclusivo riferimento al viadotto in questione, lungo mt. 210, posto che il danno è imputabile ad una sua carenza strutturale, rappresentata dal non percepibile vuoto tra le due campate e nella sua non adeguata protezione e segregazione. L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. andrebbe, pertanto, affermata anche alla stregua di quella giurisprudenza della Cassazione maggiormente legata all'impostazione tradizionale, la quale la subordina ad un accertamento in concreto della possibilità di esercitare sul bene un potere di fatto, precisando che in riferimento al "demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano" con l'ulteriore significativa precisazione che il rapporto di custodia deve essere sempre affermato quando "l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla p.a. a rendere pericolosa la strada" (cfr. Cass., 22.04.2010, nr. 9546 rv. 612432). Con riferimento all'autostrada, in relazione alle sue caratteristiche connesse alla funzione di via a scorrimento veloce, le dotazioni ed i sistemi di assistenza in concreto sussistenti per tutta la rete, sono tanti e tali da imporre la ricorrenza del rapporto di custodia.

Chiarita la piena applicabilità dell'art. 2051 c.c. nel caso di specie, con riferimento al rapporto di custodia, anche l'ulteriore elemento costituivo della responsabilità, ossia il nesso causale, deve senz'altro essere affermato, perché non si può dubitare che la morte del camionista tedesco, sia stata determinata proprio dalle anomalie strutturali sopra indicati del viadotto in questione.

Neppure può ritenersi integrata la causa esimente la responsabilità, costituita dal caso fortuito, per la concorrente condotta colposa della vittima che, come si vedrà, nel caso di specie deve essere affermata, perché non ogni colpa del danneggiato integra il fortuito, ma solo quella che ha appunto i caratteri del fortuito, ossia, per usare le parole della sentenza appena citata, in un "elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante e sia capace di interrompere il nesso di causalità, mentre in caso di colpa del danneggiato priva di questi caratteri deve essere applicato l'art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante.

Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, deve radicalmente escludersi che la colpa del danneggiato possa essere qualificata come fortuito, considerando la ricorrenza statistica di episodi di questo tipo e la necessità in cui si è trovato lo J. a percorrere a piedi l'autostrada, per il guasto al veicolo che guidava. Infatti, come già sopra si è ampiamente argomentato, rientra nel rischio tipico della cosa custodita e, pertanto, nella normale prevedibilità imputabile al custode, l'eventualità che, nel corso del tempo, vari utenti siano costretti, per incidenti o guasti al veicolo, a percorrere l'autostrada a piedi e ad attraversare la carreggiata, anche in condizioni di estremo pericolo, ad es. per sottrarsi al rischio di investimento. Ne consegue che il custode deve escludere il grave pericolo di caduta nel vuoto, mediante opportune misure precauzionali, neppure tanto onerose sul piano economico, che impediscano l'attraversamento in corrispondenza del viadotto (barriera invalicabile) ovvero proteggano il vuoto tra le due campate (reti di protezione) o, almeno, rendendo evidente la sussistenza del pericolo.

La mera presenza di un guard-rail alto mt. 1,20 non corrisponde a quanto richiesto, perché può essere legittimamente interpretato dall'utente come una normale barriera di separazione tra le opposte carreggiate né può dirsi che il vuoto tra le due campate di mt. 1,40 è immediatamente percepibile, perché l'attraversamento può verificarsi in condizioni di visibilità scarsa, come avvenuto nel caso di specie (ora notturna ed assenza di illuminazione) ovvero in condizioni psicologiche assai complesse (panico per il precedente sinistro e necessità di sottrarsi al rischio di investimento, come accaduto nel caso deciso dalla Corte di Appello di Ancona).

La responsabilità della società convenuta deve, pertanto, essere affermata anche a questo titolo che anzi assorbe quello precedente.

Sussiste anche l'invocata responsabilità da inadempimento contrattuale. Infatti, la Corte di Cassazione civile, superando un tradizionale contrasto interpretativo tra Sezioni Unite civili (cfr. Sez. Un. civ. 10.08.2001, nr. 10893, rv. 548841) e le Sezioni Unite penali (cfr. Sez. Un. pen., 09.07.1997, nr. 7738 rv. 208219 in Cass. pen. 1998, 2, 421), ha alla fine riconosciuto, proprio con riferimento ad un'ipotesi di richiesta di risarcimento danni per un sinistro verificatosi per una anomalia riscontrata sul percorso (una tanica vuota persa da altro utente) che il pedaggio autostradale deve essere qualificato come corrispettivo contrattuale che si conclude tra utente e gestore, e non come tributo (cfr. Cass., 13.01.2003, nr. 298 rv. 559623) con soluzione che deve ormai considerarsi ius receptum non essendo mai più stata confutata. Ne consegue l'applicabilità del regime di inversione dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., in base al quale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

L'oggetto del contratto consiste nel porre a disposizione un servizio, consistente nell'uso di una strada a scorrimento veloce, in condizioni di sicurezza, con la conseguenza che quando il danno sia ricollegabile, sul piano del nesso di causalità, ad una anomalia del percorso o ad un vizio strutturale del bene che introduca un rischio anomalo, è gioco forza riconoscere un inadempimento del concessionario. Nel caso di specie è evidente che la presenza occulta dello spazio vuoto tra le due campate del viadotto in questione, dopo quanto si è sopra detto, deve essere considerato un'anomalia che introduce un rischio non consentito per gli utenti dell'autostrada, che possono trovarsi nelle condizioni o nella necessità di scavalcare il guard-rail, senza avvedersi del vuoto.

Deve, pertanto, affermarsi una responsabilità contrattuale della società convenuta, che non ha fornito alcuna prova che l'inadempimento sopra indicato è stato determinato da impossibilità derivante a causa a lei non imputabile.

Neppure nessun dubbio può sussistere in ordine all'obbligo risarcitorio anche dei danni non patrimoniali, quali sono quelli in prevalenza richiesti dalle attrici, derivanti da responsabilità contrattuale, dopo il fondamentale intervento sul danno non patrimoniale delle Sezioni Unite della Cassazione, con le quattro sentenze gemelle del 28 novembre 2008 (dal nr. 26972 al nr. 26975). Infatti, in un importante obiter dictum, le Sezioni Unite hanno definitivamente superato le perplessità al riguardo della teoria tradizionale, invero difficilmente comprensibili alla luce dell'art. 1174 c.c. che espressamente riconosce la rilevanza di interessi non patrimoniali in ambito contrattuale, affermando la piena risarcibilità anche di questa tipologia di danni tutte le volte in cui la protezione dell'incolumità di una parte contrattuale sia imposta dalla causa concreta del contratto concluso, come avviene nei tipici contratti conclusi in tema di lavoro (cfr. art. 2087 c.c.), sanità, scuola o trasporto.

Più in generale può affermarsi che l'indicato presupposto deve essere riconosciuto tutte le volte in cui un contraente accede ad un ambiente gestito e custodito dalla controparte contrattuale, la quale, per legge o per previsione contrattuale, è gravata dall'obbligo di predisporre specifiche misure di sicurezza a tutela dell'incolumità dei creditori della prestazione, come appunto indiscutibilmente avviene nel contratto concluso con l'ente gestore di autostrada, ma anche, per fare altri esempi, nel contratto di albergo o col soggetto che gestisce le piste da sci. Ed è interessante notare che quando il danno si verifichi per una anomalia dell'ambiente gestito dal debitore e come tale, imputabile ad un suo inadempimento rispetto all'obbligazione di protezione insita in questo tipo di contratti, sul versane extracontrattuale viene naturale applicare un criterio di responsabilità del tutto corrispondente, quale quello di cui all'art. 2051 c.c.

D'altra parte l'inadempimento ha implicato la lesione di diritti inviolabili delle attrici quali certamente sono i legami familiari (due delle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2008 attengono a casi di morte di congiunti), protetti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e ciò impone la tutela risarcitoria.

 

3. (segue): b) il concorso di colpa della vittima.

L'accertata responsabilità della società convenuta non esaurisce il giudizio sulla responsabilità, dovendosi valutare se il comportamento della vittima sia esente da censure, dal momento che è stato espressamente eccepito ed invocato l'art. 1227, comma 1 c.c. Al riguardo, si deve convenire con la difesa della convenuta, che la condotta del camionista sia certamente colposa, per non essersi uniformata alle regole più elementari di diligenza e prudenza. Non vale osservare, per escludere la sua colpa e come pretende la difesa delle attrici, che il vuoto tra le due campate del viadotto non fosse direttamente percepibile per il contesto in cui la condotta è stata posta in essere (ora notturna, scarsa visibilità anche per assenza di illuminazione artificiale, consistenza morfologica della struttura), perché il giudizio deve essere impostato con riferimento alla condotta posta in essere nel suo complesso e non solo con riferimento all'ultimo atto compiuto. Non può sfuggire allora che già la decisione di attraversare la carreggiata, prima ancora di scavalcare il guard-rail, deve ritenersi colposa, perché il buon automobilista in panne sull'autostrada evita di porre in essere una simile azione specificatamente vietata, perché gravemente pericolosa. La condotta prudente imposta in casi di questo tipo consiste nell'attendere i soccorsi o nell'incamminarsi sulla corsia di emergenza sino ad incontrare le colonnine sos per chiamare i soccorsi. Ove si fosse attenuto a queste semplici regole lo J. non sarebbe deceduto e non sarebbe neppure arrivato al punto di scavalcare il guardavia.

D'altra parte, come già si è visto in punto di accertamento del fatto, questa condotta non può ritenersi giustificata da uno stato di necessità, perchè è stata in realtà ascrivibile da una sua autonoma ed imprudente scelta. Questa circostanza vale a differenziare il caso qui in esame dal caso deciso dalla Corte di Appello di Ancora sopra citata, in cui invece l'utente si era trovato dopo un sinistro stradale in corsia di sorpasso, ossia in un luogo a forte rischio di investimento e, pertanto, la precipitosa fuga verso il guard-rail di sinistra, che appariva il rifugio più vicino e sicuro in base alle circostanze del caso concreto, non poteva essergli ascritta a titolo di colpa.

L'accertato concorso di colpa della vittima, a norma dell'art. 1227, comma 1 c.c., deve comportare la riduzione del risarcimento nella misura della metà, perché i contrapposti titoli di responsabilità appaiano ugualmente gravi e hanno determinato in pari misura l'evento.

 

4. La liquidazione dei danni: a) il danno patrimoniale.

Venendo finalmente alla liquidazione dei danni, sul versante patrimoniale non sono contestate le spese funerarie di euro 1.037,00, peraltro debitamente documentate(cfr. doc. 14). Il danno risarcibile, in ragione del concorso paritario della vittima, è pertanto pari ad euro 518,50 e va attribuito per interso alla moglie, quale soggetto che ha in concreto sopportato la spesa.

Contestato è invece il danno da lucro cessante, consistente nella perdita dei contributi economici che la vittima avrebbe senz'altro portato in famiglia.

Al riguardo va detto che lo J. aveva, al momento della morte, un reddito annuo di DM 31.248, pari ad euro 15.976,84 (cfr. doc.13) ed era l'unico che lavorava in famiglia. Considerata la sua giovane età al momento del decesso (42 anni) e le normali progressioni di carriera può essere equitativamente considerato un reddito medio di euro 22.000,00 e detratta la c.d. quota sibi, ossia la parte di reddito che avrebbe presumibilmente dedicato alle sue esigenze che deve essere contenuta nella quota minima di un quinto, in ragione delle modeste condizioni economiche complessive della famiglia, residua la somma annua di euro 17.600,00. Detta somma non può essere moltiplicata per i presumibili anni di vita lavorativa del deceduto, perché così facendo si liquiderebbe un danno futuro in moneta attuale, con indebito arricchimento dei creditori.

In base alla prassi invalsa in questo Tribunale, come nella maggior parte dei Tribunali italiani, occorre invece applicare il coefficiente di moltiplicazione previsto dalla tabella allegata al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 relativa alla costituzione delle rendite vitalizia. Nessuna decurtazione può essere applicata per lo scarto tra vita effettiva e vita lavorativa, perché occorre compensare il fatto che i coefficienti previsti in tabella sono decisamente anacronistici, essendo fondati sulle aspettative di vita risultante dal censimento del 1911.

Il coefficiente previsto per l'età della vittima è di 15,883 e, pertanto, il danno complessivo è pari ad euro 279.540,80 (= 17.600,00 x 15,883), che può essere arrotondato in euro 280.000,00, con un danno risarcibile che resta fissato pertanto in euro 140.000,00.

La società convenuta ha eccepito la c.d. compensatio lucri cum damno in ragione delle prestazioni pensionistiche di cui la vedova gode in ragione della morte del marito lavoratore, documentate in atti e pari al 40% del reddito conseguito dal marito in vita (cfr. doc.12). L' eccezione è infondata alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale l'istituto in parola "trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendono dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dal'altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito, né rileva che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole

Le attrici hanno richiesto la suddivisione tra loro di questo danno in parti uguali o in via equitativa. Ritiene sul punto questo Giudice che una parte preponderante del danno deve essere riconosciuto alla moglie, quale soggetto tenuto al mantenimento dei figli (anche maggiorenni se non economicamente indipendenti) in assenza del marito e che vi ha provveduto con sforzi solo immaginabile nel corso di tutti questi anni trascorsi dalla morte del congiunto. Alla stregua di una valutazione necessariamente equitativa ritiene questo Giudice di dover suddividere il danno in parola, attribuendo alla moglie la somma di euro 100.000,00, alle due figlie minori, all'epoca della morte del padre di anni 11 e 9, la somma di euro 15.000,00 e alla figlia maggiore U., la somma di euro 10.000,00. Il minor danno attribuito ad U., rispetto alle sorelle più piccole, si giustifica con la significativa differenza di età che le ha consentita di godere, a differenza delle sorelle minori, del sostegno economico del padre sino all'età di 20 anni.

 

5 (segue): il danno non patrimoniale.

Con riferimento al danno non patrimoniale, alcune voci richieste non possono trovare accoglimento in osservanza dei principi seguiti in materia dalla giurisprudenza della Cassazione e di questo Tribunale. Viene, in particolare, in rilievo il c.d. danno tanatalogico il cui risarcimento è richiesto dalle attrici, eredi della vittima, in qualità di moglie e figlie, iure hereditatis, sia sotto il profilo del danno biologico che sotto quello del danno morale, che sarebbero maturati in capo alla vittima nello spazio di tempo intercorrente tra evento e morte.

In materia è ben noto che la giurisprudenza della Cassazione, sulla scorta del chiaro insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 27.10.1994, nr., 372) ha da sempre sostenuto che vita e salute sono beni distinti ed autonomi e che la perdita della vita non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, trattandosi di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile in natura (cfr., da ultimo, Cas., 25.05.2007, nr. 12253; Cass., 22.03.2007, nr. 6946, in Resp. civ. prev., 2007, 1850; Cass., 28.04.2006, nr. 9959).

Viceversa, tanto il danno biologico quanto il danno morale, subito in vita, ben possono essere strasmessi agli eredi, sulla scorta però di ben precisi presupposti. Precisamente, il danno biologico, essendo esso, secondo la definizione legale data dall'art.138, comma 2 lett. a) del c.d. codice delle assicurazioni (d.lvo nr. 209 del 2005), la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito", presuppone che tra lesione e morte intercorra un apprezzabile lasso temporale nel corso del quale le indicate incidenze negative possano esplicarsi (cfr. per i relativi criteri di liquidazione Cass. civ., 16.05.2003, n. 7632, in Resp. civ. prev., 2003, 1049 e Cass. civ., 14.07.2003, n. 11003). Il presupposto si giustifica proprio con riferimento alla corretta individuazione dell'oggetto del risarcimento del danno biologico, che non è la lesione del diritto alla salute, in sé e per sé considerato, come erroneamente affermato da Corte Cost. nr. 184/1986 (la stessa Corte Costituzionale si è sul punto corretta, a fronte delle serrate critiche della dottrina civilistica con la sentenza nr. 372 del 1994), che identifica solo il c.d. danno-evento, ossia il danno ingiusto, ma sono le concrete conseguenze pregiudizievoli sul fare aredittuale che si sviluppano nel corso del tempo e, precisamente, lungo tutto l'aspettativa di vita di cui il soggetto gode. Ne deriva che la morte istantanea preclude il risarcimento, così come la morte intervenuta prima del giudizio, anche per causa indipendente, lo limita.

In riferimento al danno morale, consistente nella sofferenza pisco-fisica cagionata dalla lesione, assume piuttosto rilievo la circostanza che il soggetto sia rimasto cosciente, anche per un periodo di tempo limitato, venendo altrimenti meno la possibilità stessa di percepire la sofferenza, con esclusione di qualsiasi conseguenza pregiudizievole suscettibile di risarcimento (cfr. Cass. civ., 22.02.2007, nr. 6946, in Resp. civ. prev., 2007, 1850).

Nel caso di specie, a fronte di un sinistro verificatosi nella notte tra il 26 ed il 27.10.1998, lo J. è deceduto la mattina del 29.10.1998 e, pertanto, è sopravvissuto poco più di 2 giorni. Inoltre, già la mattina alle ore 07.40 venne rinvenuto dalla guardia forestale in stato di assoluta incoscienza, qualificato come "coma" all'ingresso in ospedale.

Tali essendo gli estremi del fatto accertato, si deve negare la sussistenza di entrambi i presupposti per il riconoscimento di un danno non patrimoniale iure sucessionis, ossia, sotto il profilo del danno biologico, l'apprezzabile lasso di tempo tra evento e morte, tale non potendosi considerare poco più di 2 giorni e, sotto il profilo del danno morale, il cui risarcimento è ammissibile anche in presenza di una brevissima sopravvivenza, lo stato di coscienza, essendo già all'arrivo al primo pronto soccorso, attestato uno stato comatoso e non risultando da alcun elemento probatorio l'allegato stato di lucida agonia sotto il viadotto, il cui onere probatorio, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno, grava sull'attore. D'altra parte lo stato di agonia cosciente appare verosimilmente da escludersi alla luce delle gravissime lesioni riportate dalla caduta ed attestate dal certificato del pronto soccorso.

Dette voci di danno non sono pertanto dovute in quanto insussistenti nel caso concreto.

Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di stretto congiunto occorre considerare i singoli elementi di pregiudizio allegati, ossia la sofferenza morale connessa al lutto nonché l'impossibilità di poter in futuro godere, sul piano esistenziale, del rapporto col congiunto.

Al riguardo appare opportuno premettere alcune annotazioni in diritto in relazione al recente nuovo intervento in materia di danno non patrimoniale delle Sezioni Unite della Cassazione, con le quattro sentenze gemelle del 28 novembre 2008 (dal nr. 26972 al nr. 26975), due delle quali afferenti proprio a danni da morte di stretti congiunti. Nell'occasione le Sezioni Unite, rifacendosi all'insegnamento delle sentenze gemelle del 2003 della Cassazione (Cass. 31.05.2003, nr. 8827 e 8828), hanno anzitutto aderito ad una visione ampia di danno non patrimoniale, inteso come lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, con ciò respingendo la concezione tradizionale che riduceva la figura al c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente. L'ampia nozione di danno non patrimoniale viene poi interamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2059 c.c., sottoposto a rilettura costituzionalmente orientata che consente di ammettere il risarcimento non solo nei casi di espressa previsione di legge ma anche nel caso di lesione di interessi costituzionali inviolabili e, come tali, riconducibili all'art. 2 Cost. L'art. 2059 c.c. è così chiamato a disciplinare anche il c.d. danno biologico, ossia il danno non patrimoniale riconducibile al diritto inviolabile della salute (art. 32 Cost.), nonché la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia, ai sensi degli artt. 2, 29 e 30 Cost.

In tal modo il sistema della responsabilità civile viene ricondotto nell'ambito della bipolarità prevista dal codice tra danno patrimoniale e non patrimoniale, i quali non configurano distinte fattispecie di responsabilità, perché in entrambi i casi occorre la verifica della sussistenza dei presupposti generali della responsabilità civile (condotta, nesso casuale, danno ingiusto e danno conseguenza), distinguendosi solo con riferimento alla lesione dell'interesse protetto. Più in particolare, il risarcimento del danno patrimoniale è connotato da atipicità dell'illecito, essendo sufficiente la mera ingiustizia del danno, ossia la lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, postulando una più stringente selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno richiedendosi o una espressa previsione legislativa o il riconoscimento della sussistenza di un diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.

La ricostruzione che precede consente alle Sezioni Unite di escludere l'ammissibilità di autonome sottocategorie, quali in particolare il danno morale, il danno biologico o il danno esistenziale, che finiscono con l'essere ridotte a mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi tutti riconducibili all'unitaria categoria di danno non patrimoniale. Pertanto, si può senz'altro affermare che l'intervento delle Sezioni Unite ha determinato una cospicua riduzione delle categorie di danno risarcibile che, tuttavia, - ed è bene subito precisarlo onde evitare facili fraintendimenti -, non si risolve affatto in una generalizzata riduzione dei risarcimenti.

Infatti, con riferimento ai criteri operativi di liquidazione le Sezioni Unite individuano due contrapposti principi generali: il principio dell'integrale risarcimento, che impone la considerazione di tutte le conseguenze pregiudizievoli e, pertanto, sul versante non patrimoniale, non solo la sofferenza interna, in passato ricondotta al danno morale, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato alle categorie del danno biologico o del danno esistenziale, a seconda del tipo di interesse leso; il principio secondo il quale occorre evitare con cura le duplicazioni risarcitorie, ossia il risarcimento doppio delle medesime conseguenze pregiudizievoli, mediante l'espediente di ricondurle a distinte categorie.

In conclusione, quindi, se sono solo due le categorie di danno risarcibile, va però subito avvertito che la categoria del danno non patrimoniale, come del resto quella del danno patrimoniale, può risultare in concreto composta da diversi pregiudizi o voci risarcitorie che devono essere tutte considerate ai fini del risarcimento, spettando al giudice di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio dell'integrale risarcimento del danno così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata, implica violazione del divieto di duplicazioni risarcitorie.

Al fine di raggiungere l'obiettivo indicato dalle Sezioni Unite, dell'integrale risarcimento senza duplicazioni, occorre tuttavia essere in grado di individuare l'esatto oggetto del risarcimento effettuato con gli strumenti utilizzati nella prassi prima dell'intervento delle Sezioni Unite ed elaborati in un diverso contesto concettuale di riferimento.

Così, a titolo esemplificativo, occorre aver la consapevolezza che le ordinarie tabelle del danno biologico sono state predisposte facendo esclusivo riferimento alle conseguenza della lesione alla salute, per così dire, esterne o, per utilizzare la terminologia legale, all'incidenza "negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" (cfr., art. 138 e 139 cod. ass.), senza alcuna considerazione alla sofferenza interna, che infatti veniva risarcita in via automatica con una frazione del danno biologico. Oggi, invece, escluso ogni automatismo, il positivo accertamento di una sofferenza connessa alla lesione del diritto alla salute, impone l'adeguamento del risarcimento in relazione all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche o psichiche patite, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite.

Diverso è, invece, il discorso da fare in ordine alle tabelle in uso presso i vari Tribunali per il risarcimento del danno da morte di stretto congiunto, le quali, ancor prima della svolta del maggio 2003, sotto la voce "danno morale" già risarcivano anche le conseguenze pregiudizievoli di natura esistenziale, ossia lo sconvolgimento che la perdita del congiunto determina nella vita quotidiana del danneggiato, come reso manifesto dal comune riferimento al grado di parentela, all'età del congiunto deceduto e del danneggiato, alla presenza o meno di altri famigliari conviventi e così via, sicché aggiungere in tal caso un risarcimento alla somma prevista in tabella a titolo di "danno esistenziale", come pretende la difesa attorea, implicherebbe necessariamente una vietata duplicazione risarcitoria, come pure espressamente affermato dalle Sezioni Unite. Le conclusioni di cui sopra appaiono confermate, ad es., dai criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale approvati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, aggiornati al gennaio 2006, i quali, proprio con riferimento al danno non patrimoniale da morte di stretti congiunti, avvertono che si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle tabelle già in uso presso il tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno "morale", dunque apparentemente al mero aspetto del "danno da sofferenza contingente", tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico. Analogamente le premesse della tabella elaborate dal tribunale di Trento, in occasione del disastro di Stava, aggiornate al novembre 2004, espressamene affermano che il danno non patrimoniale per morte del congiunto deve ritenersi comprensivo sia del danno morale c.d. soggettivo sia del danno non patrimoniale per perdita della relazione parentale.

Se poi il valore tabellare non appare, in termini generali, conforme ad equità o giustizia, la lacuna deve essere colmata adeguando i valori al mutato sentire comune, senza necessità alcuna di inventare ulteriori categorie di danno, variamente denominate, per rappresentare la medesima realtà. Viceversa, se il risarcimento ottenuto appare incongruo in relazione alle peculiarità del caso singolo il giudice potrà e dovrà adeguare il risarcimento, tenendo presente che i valori tabellari costituiscono un semplice punto di riferimento comune per la liquidazione del danno in via equitativa, che è tuttavia possibile derogare in presenza di peculiarità presentate dal caso concreto da decidere, posto che, da un lato, i valori tabellari si riferiscono alle conseguenze pregiudizievoli che, in via di normalità, conseguono alla perdita del congiunto e, dall'altro, la liquidazione equitativa del danno non può mai essere astratta ma deve essere sempre condotta in stretta aderenza all'effettiva pregnanza e consistenza delle conseguenze pregiudizievoli subite.

Fissati in via generale i criteri per procedere ad un giusto risarcimento del danno, può ora procedersi all'applicazione al caso concreto. Al riguardo le tabelle c.d. del triveneto tradizionalmente in uso presso questo Tribunale sono state recentemente adeguate al 30.05.2009, prevedendo una forbice edittale da euro 100.000,00 ad euro 300.000,00 sia per la morte del padre in favore di ciascun figlio sia per la morte del coniuge convivente, con ciò adeguandosi alle previsioni delle tabelle milanesi versione 2009 (che prevedono lo stesso limite massimo ed un maggiore limite minimo, fissato in euro 150.000,00).

Il caso concreto si connota di aspetti di particolare gravità, in considerazione della giovane età sia della vittima (42 anni) che dei superstiti (36 anni la moglie, 20, 11 e 9 le figlie), che perpetua nel corso del tempo il danno in modo considerevole, per le condizioni complessive della famiglia, sostenuta economicamente dal solo marito e padre (ciò rileva anche sul piano esistenziale e non solo su quello prettamente economico, perché condiziona le scelte di vita, quali la carriera scolastica o di lavoro e simili) nonché l'ottima relazione sentimentale provata a mezzo delle testimonianze assunte per rogatoria internazionale, della madre e della suocera della vittima. In senso delimitativo del danno gioca solo il numero dei componenti della famiglia, che tradizionalmente viene ritenuto un aspetto di mitigazione del dolore e dello stesso disagio esistenziale, perché stimola la solidarietà familiare e limita la solitudine.

Alla luce del parametri sopra indicati si ritiene di poter fissare il danno non patrimoniale nella misura di euro 240.000,00 in favore della moglie, che è certamente il soggetto danneggiato più duramente per la prematura del congiunto, in euro 200.000,00 per ciascuna delle due figlie minori ed in euro 180.000,00 per la figlia U., ancora per la sua maggiore età rispetto alle sorelle.

Il danno risarcibile è pertanto di euro 120.000,00 in favore della moglie, euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle due figlie minori ed euro 90.000,00 in favore di U..

In conclusione la società convenuta va condannata a pagare alla moglie del deceduto, B.J. la complessiva somma di euro 220.518,50 (= euro 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, euro 518,50 per danno patrimoniale da spesa emergente ed euro 100.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante), alle due figlie minori M. e I. la complessiva somma di euro 115.00,00 ciascuna (= euro 100.000,00 + 15.000,00) e alla figlia maggiore U. la complessiva somma di euro 100.000,00 (= euro 90.000,00 + 10.000,00).

A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 4% in ragione annua dall'illecito, ossia il 29.10.1998 al saldo effettivo.

Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna dei convenuti alla rifusione in favore delle attrici, delle spese processuali, liquidate come dispositivo, con decurtazione delle voci relative ad attività difensive inutili ai fini del decidere (memorie difensive largamente ripetitive).

 

P.Q.M.

 

Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.J., U.J., M.J. e I.J. contro Autostrada del Brennero S.p.A., così provvede:

1) In parziale accoglimento delle domande proposte condanna la società convenuta Autostrada del Brennero a pagare in favore delle attrici le seguenti somme:

In favore di B.J. euro 220.518,50;

In favore di U.J. euro 100.000,00

In favore di Michaela e I.J. euro 115.000,00, ciascuna;

oltre al 4% annuo dal 29.10.1998 al saldo effettivo in favore di ciascuna attrice.

2) Condanna altresì la società convenuta alla rifusione in favore delle attrici delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 11.526,38 di cui euro 5.000,00 per onorari, euro 4.286,00 per diritti, euro 1.160,75 per spese generali ed euro 1.079,63 per spese vive, oltre IVA e CNA come per legge.

Rovereto, 13 aprile 2010.

IL GIUDICE

(dott. Riccardo Dies)

Depositato il 23 luglio 2010