Cos'è il danno patrimoniale? Possono essere richieste le spese mediche? Cosa significa danno biologico? Cos'è la invalidità permanente e come viene quantificata? Perchè devo avere un medico legale? Come funziona il sistema tabellare? Quando è risarcibile il danno morale? Esiste un danno da morte?
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 Codice Civile).
Il modello risarcitorio della responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.
Il danno si distingue, schematicamente ed ai fini descrittivi (1), in:
(1) danno patrimoniale
(a) danno emergente
(b) lucro cessante
(2) danno biologico
(a) invalidità permanente IP
(b) invalidità temporanea (IT), totale o parziale
(3) danno morale soggettivo
(4) danno esistenziale
Si evidenzia come la Cassazione civile abbia efficacemente statuito che l'utilizzo delle suddette categorie descrittive (danno biologico, morale, esistenziale) sia tesa a consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08): sono ritenuti valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10% (Cass. n. 12408/11).
1. Danno Patrimoniale
(a) danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato.
Si tratta delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per medicinali, riabilitazione, psicologo, meccanico, ..). Va rigorsamente provato mediante la relativa documentazione quale fatture, scontrini, ...
(b) lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato (chiamato anche danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa).
Se a causa del danno ci sarà un mancato introito (per la degenza in ospedale, o perchè il danneggiato non potrà più svolgere l'attività lavorativa svolta prima dell'incidente o la può svolgere in maniera minore), questo dovrà essere risarcito.
Il criterio utilizzato è quello del reddito effettivo (o in mancanza quello del triplo della pensione sociale: L. 39/1977, cfr. paragrafo successivo), con calcolo automatico del coefficiente di sopravvivenza (tavole attuariali del R.D. 9.10.1922 n. 1403) e l'applicazione dello scarto tra vita lavorativa e fisica.
E' stato ulteriormente precisato (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 maggio - 28 giugno 2011, n. 14278) che allorché, per varie cause, il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi e ancora in corso di perfezionamento la legge (L. 26 febbraio 1977 n. 39 che converte, con modifiche, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857) adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale; alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica.
Così, lo studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi, ha diritto alla risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi (Cass. 1989 n. 2150).
Tale approccio, confermato nella successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente, e d'altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di chance lavorative .
Peraltro, come ha stabilito la Cassazione (ex multis Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.11.2011 n. 23761 che negato il lucro cessante per un libero professionista perchè l'invalidità temporanea dedotta poteva comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni), tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l?onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l?invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031).
In altri termini, "mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall?esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica" (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).
La liquidazione di tale danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120).
2. Danno non patrimoniale
Si tratta del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato (es. lesioni colpose in caso di incidente stradale o in caso di intervento chirurgico sbagliato).
Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale e la sua valutazione è essenzialmente equitativa.
Infatti, secondo gli artt. II - 2, 61, 62, 63 e 107 della Costituzione Europea il danno morale costituisce lesione del valore universale della persona umana, inviolabile, la cui tutela giurisdizionale risarcitoria deve esser piena. Secondo gli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a fondare una famiglia e alla formazione morale e sociale della prole, che ha diritto alla cura e al supporto genitoriale. La Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 29, 30, 31: integrità morale, vita matrimoniale, solidarietà familiare, rapporto parentale. L'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 190 del 2008, afferma che la dignità umana ha la sua massima espressione nell'integrità morale e biologica (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9231/13; depositata il 17 aprile).
Il danno non patrimoniale, di cui recentemente si è (ri)affermata la nozione unitaria, può peraltro essere differenziato ai fini descrittivi (2) in
(a) danno biologico (o danno alla salute): lesione temporanea o permanente all?integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un?incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico, cioè il danno alla slaute, ricomprende sia i danni fisici che i danni psichici (ansia che diventa patologica, sindrome post traumatica da stress, attacchi di panico che necessitano di un intervento specialistico, ..).
Il danno biologico va risarcito comunque e indipendentemente dai suoi riflessi sulla situazione patrimoniale della vittima (la lesione alla salute della casalinga vale quanto quella al commercialista). I criteri da utilizzare per la liquidazione sono equitativi (art. 1226 c.c. richiamato dagli artt. 2056 e 2057 c.c.).
Punto fermo è la sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale, secondo la quale "il criterio di liquidazione del danno deve essere rispondente da un lato ad una uniformità pecuniaria di base (lo stesso danno non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è infatti la lesione in sé e per sé considerata che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto."
Sulla base di una perizia medico legale verrà dunque accertata la invalidità temporanea (parziale I.T.P. o totale I.T.T.) e la invalidità permanente (I.P.), che verrà monetizzata normalmente in base al cd.sistema tabellare.
Tale sistema - che mira ad evitare discrezionalità nella liquidazione del danno - attribuisce ad ogni punto d'invalidità un valore monetario crescente; ad ogni fascia di età (con intervalli di cinque o dieci anni, per un totale di tredici), è assegnato un demoltiplicatore (da 1 per i minori di dieci anni sino a 0,40 per i maggiori di ottanta).
Dato che il sistema tabellare costituisce attuazione del principio di equità, ogni danno deve essere sempre valutato caso per caso: le tabellein uso nei vari tribunali possono essere solo un punto di riferimento per tale personalizzazione.
La Corte di Cassazione ha peraltro affermato che "quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono" (sentenza 7 giugno 2011 n. 12408); si segnala peraltro che il cd. Codice delle Assicurazioni ha previsto l'adozione di una cd. Tabella Unica Nazionale che dovrebbe sostituire il sistema tabellare di creazione giurisprudenziale, con riduzioni dei risarcimenti del 60% circa (tale tabella non è adottata nè entrata in vigore al 21 marzo 2014).
(b) danno morale soggettivo: è la sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagionata da fatto illecito e va risarcito solo nei casi previsti dalla legge, in primis se il fatto illecito costituisce reato (art. 185 c.p.) (3).
Esso viene liquidato sul base equitativa, aumentando l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico di una percentuale dal 30% al 50%. Le tabelle di Milano del 2009 si sono adeguate alle novità giurisprudenziali definendo tale aumento quale "personalizzazione" del danno biologico.
(c) danno esistenziale (o danno a valori costituzionalmente riconosciuti), è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo. Si tratta di una sottocategoria di danno ancora in via di definizione, comprensivo del cd. danno estetico, del cd. danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc.
L'autonomia di tale voce di danno è stata riaffermata con la sentenza della Cassazione Civile, III, n. 1361/2013 (depositata il 23 gennaio 2014), che sancisce appunto la autonoma risarcibilità (in via equitativa) del danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056).
3. Danno da morte
Per una disamina del concetto di danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell'imminente fine della vita, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6273/12; depositata il 20 aprile 2012) ritiene di dover verificare se la vittima, secondo quanto accertato nel merito, abbia sofferto dolore di natura psichica. Ciò viene escluso quando la vittima decede immediatamente o si trova in coma e pertanto non soffrirebbe vedendo lucidamente avvicinarsi la morte, a patto che rimanga in coma fino al decesso.
Infatti, le Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che "sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all'evento dannoso)." (così Cass.28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009).
Del resto, l'orientamento sopra riportato è stato ribadito quando è stato statuito che "in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofale - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (Cass. n. 6754/2011).
Peraltro, la sentenza della Cassazione Civile, III, n. 1361/2013 (depositata il 23 gennaio 2014) ha intaccato tale impostazione. Secondo il Supremo collegio, infatti, costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche «il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica"; questo "danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita".
In caso di danno da morte va invece sempre riconosciuto il danno biologico consistente nella lesione in sé e per sé dell'integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l'insorgenza delle lesioni ed il successivo decesso. Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quelle secondo cui, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa noncostituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. n. 870/2008, Cass. n.18163/2007, Cass. n. 10107/2011) La durata, non brevissima, del periodo di sopravvivenza alle lesioni (es. di quattro giorni) sarebbe tale da consentire l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità' della vita in ragione del pregiudizio della salute e non è pertanto ostativa alla configurabilità del danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, il quale, come è stato chiarito nelle citate sentenze (v. anche Cass. n. 6754/2011), consegue alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Ne consegue che ai necessari fini risarcitori si deve prendere nella dovuta considerazione l'intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell'integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima.
Peraltro, secondo la citata sentenza Cassazione Civile, III, n. 1361/2013 (che si pone in contrasto con quanto sinora unanimemente affermato anche dalle SSUU della Cassazione civile con la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) tale voce risarcitoria va riconosciuta "a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia», e quindi anche in caso di morte cosiddetta "immediata o istantanea,", senza che assumano pertanto al riguardo rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento da cui la morte è derivata, né il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
Il risarcimento di questo danno ha una «funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis». Quanto alla liquidazione di tale nuova voce di danno, si afferma che "il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice", specificando altresì che non essendo "il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legititmità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima".
4. Danno da morte del congiunto
In generale, possono essere suscettibili di risarcimento i danni (biologico e morale, essenzialmente) subiti dai congiunti sia per se (iure proprio), sia quali eredi del defunto (iure successionis o iure haereditario).
Rimandando all'approfondimento sul danno da morte del prossimo congiunto, in sintesi, secondo la giurisprudenza maggioritaria (ma non del tutto convincente, almeno fino alla già citata sentenza la sentenza della Cassazione Civile, III, n. 1361/2013 (depositata il 23 gennaio 2014):
- è risarcibile il danno biologico (danno alla salute), iure successionis, laddove vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (giorni non ore); se non vi è tale lasso di tempo, impedisce la formazione del danno risarcibile in capo al de cuius, trasmissibile agli eredi (secondo lo schema di cui all?art. 565 c.c.);
-è risarcibile il danno morale subito dal defunto, da intendersi come danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita (da collocare nell?ambito del danno psichico catastrofale), con la conseguente trasmissibilità agli eredi, iure successionis.
-è risarcibile il danno morale subito iure proprio dai congiunti, purchè ne siano forniti idonei elementi di prova, anche in via presuntiva (per i genitori di un figlio si va da 150.000 - 300.000 ?);
-è risarcibile il danno biologico (anche quale dano psichico) subito iure proprio dai congiunti, purchè detto danno alla slaute sia rigorosamente provato (con una consulenza medico legale);
-è risarcibile il danno patrimoniale anche sotto il proficlo del lucro cessante, cioè come mancata contribuazione del defunto alle esigenze del nucleo familaire.
I parenti hanno diritto ad un risarcimento anche in caso di danno cd. catastrofale (macrolesioni, cioè quando il congiunto ha una invalidità permanente molto alta, prossima o superiore al 50- 60%).
5. Interessi, rivalutazione, spese legali
Le somme dovute per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile costituiscono un debito di valore, e cioè debito sul quale devono essere calcolate non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. ?compensativi? nella misura del tasso legale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1622; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463; Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764; Cassazione civile sez. III, 6 novembre 1998, n. 11190; si veda anche "risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessi").
Sul punto una sentenza della Cassazione civile a sezioni unite dd. 17 febbraio 1995, n. 1712, stabilisce che il tasso degli interessi non può essere calcolato sulla somma integralmente rivalutata ? realizzandosi in detta ipotesi una ingiustificata locupletazione - ma può essere computato:
1) o, previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e progressivamente rivalutata dalla data dell?illecito sino alla data della sentenza;
2) o liquidando la somma in moneta dell?epoca dell?illecito e computando distintamente la rivalutazione ed il calcolo degli interessi sulla somma progressivamente rivalutata.
Per quanto riguarda le spese legali, in caso di transazione il legale viene normalmente retribuito dall'assicurazione nella misura del 10% oltre la somma destinata al risarcimento (così, se la somma versata a titolo di risarcimento è di ? 100.000, a questa l'assicurazione aggiungerà ? 10.000 oltre ad accessori per un totale di 13.770 facendo pervenire un assegno onnicomprensivo di ? 113.770). In caso di processo, di massima provvederà il giudice a liquidare la parte delle spese legali del danneggiato da mettersi a carico del'assicurazione.
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Note:
1. Si consideri che la tematica dela risarcibilità del danno è strettamente connesso allo sviluppo della giusrisprudenza che si adegua alla coscienza sociale: a causa di mutamenti spesso repentini o inaspettati lo schema di seguito proposto può valere solo per una migliore introduzione alla tematica, la cui trattazione organica richiederebbe ben altro impegno. Non trovano comunque tutela i cd. danni bagatellari, cioè i danni futili o irrisori (non posso più urlare allo stadio), ovvero, insignificante o irrilevante per il livello di lesione raggiunto (non posso uscire dal garage di casa a causa di lavori che durano qualche ora). Non viene nemmeno considerato il rischio corso ("avrei potuto anche morire", "se non avessi avuto il casco chissà come sarei ridotto", ..). Per il danno cd. differenziale (che si riferisce alla differenza tra indennizzo INAIL e risarcimento integrale, ad es. in caso di infortunio sul lavoro) si rimanda all'apposito approfondimento sul danno differenziale tra indennizzo INAIL e risarcimento integrale.
2. ll danno non patrimoniale di cui all?art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; é compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione, sez. III, 26 maggio 2011, n. 11609).
3. Il legislatore ha notevolmente ampliato i casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell?ipotesi di reato (art. 185 c.p.), in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall?esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito dall?art. 152, comma 12, d.lvo 30 giugno 2003 n. 196 comma 9, L. n. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.L.vo n. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ..).
4. Quanto al risarcimento da colpo di frusta, il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) introduce serie limitazioni alla risarcibilità del danno da cd. micopermanente (cioe' fino al 9%), dato che il danno permanente deve essere provato strumentalmente.
5. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1361/2013 è tornata sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti o ?voci?, sancendo
- la risarcibilità del danno esistenziale
- la autonomia del danno da perdita della vita subito dalla vittima iure proprio.
In breve:
- viene riaffermata la natura composita del danno non patrimoniale, composto da una pluralità di aspetti o voci, quali il danno biologico, danno morale e danno c.d. "esistenziale" (nel caso di specie, il danno da perdita del rapporto parentale)
- il risarcimento del danno non patrimoniale va fatto in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del danno, evitando le duplicazioni);
- con la sentenza 1361/2013 la Suprema Corte individua, per la pria volta, come categoria di danno non patrimoniale risarcibile ex se il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile: tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute, in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell'imminente sopraggiungere della propria fine. La vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subìto, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell'irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis.
- E? compito del giudice di merito individuarne i criteri di valutazione ai fini della relativa liquidazione, con la precisazione che egli dovrà tener conto dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta e delle condizioni personali e familiari della vittima (personalizzazione del danno).