Per potersi concedere l’estradizione quando il fatto è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, è necessario che l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morteo, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Dal chiaro tenore del secondo comma dell’art. 698 cpp discende con evidenza che, quando il reato è punito secondo la legge dello Stato estero con la pena di morte, per potersi concedere l’estradizione deve essere stata adottata dall’Autorità Giudiziaria del Paese straniero una decisione irrevocabile che abbia inflitto una pena diversa. Il che comporta in pratica l’impossibilità di concedere l’estradizione cd. processuale, vale a dire quando l’estradando non è stato ancora processato e condannato.
CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE 5^ PENALE
66/2018 Reg. Estrad.
sentenza 18 febbraio 2019
Dr. Giovanna ICHINO Presidente est.
Dr. Benedetto SIMI DE BURGIS Consigliere
Dr.ssa Micaela CURAMI Consigliere
deliberando in Camera di Consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di estradizione proposta dal Governo della Repubblica Popolare Cinese nei confronti di:
***, nato a ***
per il reato di cui agli artt. 382 , 383 c.p. cinese (“corruzione”) commesso dal 25.5.2011 al 23.3.2016
FATTO
Con nota del 2 luglio 2018 , il Ministero della Giustizia trasmetteva la domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica Popolare Cinese nei confronti di ***.
L’estradando risultava destinatario di un mandato di arresto emesso il 25 maggio 2016 dall’Amministrazione della Sicurezza Pubblica di *** per “corruzione” (art. 382 c.p. cinese) ed in esecuzione di esso *** veniva arrestato a fini estradizionali alle ore 8,30 del 9.6.2018 da personale di polizia appartenente al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano. .
All’estradando veniva contestato di essersi appropriato indebitamente di fondi pubblici universitari. In particolare, nel periodo compreso tra il 25-5-2011 e il 23-3-2016, ***, nella sua qualità di capo del dipartimento finanziario e vicecapo della tabella di carico della *** University di tecnologia, avrebbe sottratto dal conto pubblico dell’Università circa 19591495.72 CNY, in parte manomettendo le schede dei pasti degli studenti che effettuavano le ricariche, in parte trasferendo il denaro sul proprio conto bancario , in parte (per l’importo di 11164924 CNY), trasferendo il denaro su un altro conto on-line attraverso strumenti di forzatura elettronica.
In data 9.6.2018 l’arresto veniva convalidato; il 13 giugno 2018, il Presidente identificava e ascoltava l’estradando; nell’occasione l’arrestato negava il proprio consenso all’estradizione, negava ogni addebito e sosteneva che vi erano motivi politici alla base della richiesta di estradizione nei suoi confronti.
Veniva applicata all’estradando la misura cautelare della custodia in carcere, sussistendone i presupposti. Successivamente, su istanza della difesa e all’esito dell’udienza del 17 luglio 2018, la misura della custodia in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari presso l’abitazione della moglie in ***, con divieto di comunicare con persone diverse dalla moglie e dai difensori e di assentarsi dal luogo degli arresti , se non dietro autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
Nella sua requisitoria scritta in data 13.7.2018, il Procuratore Generale chiedeva che la Corte deliberasse favorevolmente per l’estradizione verso la Cina di ***.
Il 9.8.2018, il signor *** nella sua qualità di Direttore del Comitato di Supervisione della città di éé ( provincia di **) e di rappresentante dello Stato richiedente, delegava l’avv. CI del Foro di Roma a partecipare alle udienze, a visionare il fascicolo, ad estrarne copia e a depositare memorie e documentazione. Il difensore depositava copioso materiale avente ad oggetto il merito della richiesta di estradizione, oltre ad una dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia concernente la circostanza che la Corte Suprema del Popolo della Repubblica popolare cinese decide che “nel caso in cui , dopo essere estradato dall’Italia in Cina, il sospetto criminale ** con la cittadinanza cinese venga giudicato colpevole dal Tribunale cinese ed i delitti commessi rientrino nella previsione della pena di morte secondo le leggi, il Tribunale di merito non lo condannerà a morte ( incluse la pena di morte con esecuzione immediata e quella con sospensione per due anni)”.
La difesa, a sua volta, depositava memorie e documentazione, tra l’altro comprovante l’avvenuta presentazione in data 7 settembre 2018 di domanda di protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 (adducendo la sussistenza di una manifesta persecuzione politica); depositava altresì la lettera di prenotazione della Questura di Milano, con cui veniva fissata l’audizione del sig *** in data 25 .9.2018. La domanda veniva d’ufficio inoltrata al Comitato di Dublino, al fine di individuare lo Stato competente a decidere sulla stessa, considerato che il primo Stato membro d’arrivo dalla Cina in Europa del sig *** era stata la Repubblica Federale tedesca.
In data 14.11.2018, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, disponeva che il sig. *** venisse trasferito in Germania, in quanto Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, entro sei mesi dall’accettazione da parte dell’interessato.
Con nota del 23.1.2019, il Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, preso atto della pendenza di una procedura ai sensi del Regolamento n.604/2013 ( cd “Dublino”) con la Germania, invitava la Corte d’Appello a sospendere il procedimento di estradizione nei confronti del signor *** fino alla conclusione dell’esame della sua domanda di asilo, in modo da consentire di accertare i suoi eventuali bisogni di protezione.
Intercorreva corrispondenza tra il Presidente del collegio e il Ministero della Giustizia e l’Ambasciata Italiana nella Repubblica Popolare cinese, al fine di acquisire informazioni in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona , alla luce del disposto degli artt. 698 e 705 cpp.; inoltre, con il Vice Console tedesco a Milano e con la Questura di Milano, Ufficio immigrazione, al fine di accertare la possibilità di attivare la procedura di consegna temporanea del detenuto in Germania, finalizzata a consentirgli di ripresentare colà la domanda di asilo e partecipare alla procedura, o, in alternativa, di attivare la procedura stessa presso il Consolato e di disporre l’audizione di *** in video conferenza: tutte ipotesi risultate non praticabili.
Nel frattempo, in data 4 .12.2018, l’Ufficio Federale per la Migrazione e i rifugiati della Repubblica federale tedesca, competente a decidere in merito alla richiesta di protezione internazionale avanzata dalla sig.ra **, moglie di ***, riconosceva alla stessa lo status di persona perseguitata politica e di rifugiata e il 30.1.2019 la Corte d’Appello, su conforme richiesta del Procuratore Generale. rigettava la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica popolare cinese nei confronti della signora **..
All’esito dell’odierna udienza camerale, fissata per decidere sull’istanza della difesa di revoca della misura cautelare , oltre che per la discussione , il Procuratore Generale e difese di *** e dello Stato richiedente concludevano come da verbale. La parte richiedente presentava inoltre memoria scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva anzitutto che trova applicazione, nella presente procedura, il Trattato bilaterale di estradizione Italia-Cina sottoscritto a Roma il 7.10.2010 e reso esecutivo con L 24.9.2015 n. 161. Alla domanda di estradizione figurano allegati i documenti di rito (art. 7 del Trattato ), tra cui il provvedimento di cattura, nei quali vengono descritti i fatti attribuiti a ***. Ricorre inoltre il requisito della doppia incriminabilità, in quanto il fatto per il quale procede l’Autorità Giudiziaria cinese, qualificato come “corruzione” nella traduzione in italiano, è previsto come reato anche dalla legislazione italiana e potrebbe astrattamente essere punito a titolo di peculato .
La Corte osserva, ancora, che il reato contestato all’estradando dall’Autorità Giudiziaria straniera, comunque denominato, sarebbe stato in ogni caso commesso per motivi di lucro.
E’ da escludere che possano essere maturati termini di prescrizione per gli episodi contestati, trattandosi di fatti avvenuti fino al 2016.
Non si pone questione di estradizione dei nazionali (art. 5 del Trattato ), non essendo l’estradando cittadino italiano.
Ciò premesso, a parere del Collegio va sottolineato che la decisione dell’Autorità competente sull’ istanza di protezione internazionale presentata da *** non è irrilevante nel presente procedimento di estradizione. L’art. 3 lett. B) del Trattato stabilisce infatti che l’estradizione non venga concessa “se lo Stato richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione è stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi”.
La disposizione risulta inoltre perfettamente in linea col principio generale stabilito nell’art. 698 c.p.p., secondo il quale non può essere concessa l’estradizione “quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali”.
Tuttavia, a parere della Corte, indipendentemente dalla conclusione di tale procedura, la domanda di estradizione non può trovare accoglimento, in quanto sussistono ragioni che si oppongono all’estradizione di *** verso la Repubblica Popolare Cinese: questioni che sono preliminari rispetto all’esame del merito .
Si oppone infatti all’estradizione l’entità della pena astrattamente prevista per la fattispecie criminosa ascritta a ***.
L’estradando è indagato per il reato di cui all’art. 382 c.p. cinese. Tale norma punisce a titolo di “corruzione” una serie di condotte del pubblico ufficiale che, “sfruttando le proprie funzioni, si impossessa illecitamente di beni pubblici tramite l’appropriazione, la sottrazione, la truffa o altri comportamenti illegittimi”.
Le pene previste per tale reato sono indicate nel successivo art. 383 c.p. e sono graduate in base al vantaggio ottenuto dal reo e alle circostanze del fatto; oltre alle pene detentive, è prevista anche la pena di morte per le ipotesi di maggiore gravità.
Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 27.6.1996 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 698 cpp - nel caso in cuifosse prevista la pena di morte per il fatto oggetto della domanda di estradizione, quest’ultima poteva essere concessa solo se lo Stato estero dava assicurazioni , ritenute sufficienti dall’autorità giudiziaria e dal Ministero della Giustizia, che la pena non sarebbe stata inflitta o, se già inflitta, non sarebbe stata eseguita.
Fino ad allora, quindi, la tesi sostenuta dalla difesa dello Stato richiedente - sulla sufficienza ai fini estradizionali dell’impegno comunicato dall’Ambasciata a non applicare la pena capitale a *** - aveva un suo fondamento: non più ora, da quando cioè la Corte Costituzionale ha sottolineato che l’assolutezza del principio costituzionale del divieto della pena di morte viene infirmata dalla presenza di disposizioni che demandano a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente.
Diversa da una “valutazione discrezionale “ è invece l’ipotesi introdotta dalla Legge 21.7.2016 n.149, che ha riformulato il secondo comma dell’art. 598 cpp stabilendo che, per potersi concedere l’estradizione quando il fatto è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, è necessario che “l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morteo, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa”,fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
A tale disposizione si deve necessariamente fare riferimento nel caso in esame, in quanto nel Trattato bilaterale di Roma non vi è alcuna previsione specifica concernente la pena capitale.
Deve cioè applicarsi il principio di carattere generale contenuto nell’ art. 696 co. 3 cpp , secondo cui , quando “mancano o non dispongono diversamente “ le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale “si applicano le disposizioni del presente libro”: disposizioni a cui fa riferimento lo steso art. 10 del Trattato, laddove stabilisce che “lo Stato richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno”.
Dal chiaro tenore del secondo comma dell’art. 698 cpp discende con evidenza che, quando il reato è punito secondo la legge dello Stato estero con la pena di morte, per potersi concedere l’estradizione deve essere stata adottata dall’Autorità Giudiziaria del Paese straniero una decisione irrevocabile che abbia inflitto una pena diversa. Il che comporta in pratica l’impossibilità di concedere l’estradizione cd. processuale, vale a dire quando l’estradando non è stato ancora processato e condannato.
Nel caso di specie il riferimento nell’imputazione al solo art. 382 c.p. cinese rende astrattamente applicabili tutte le pene previste dall’articolo successivo, tra le quali figura la pena di morte. Essendo il procedimento ancora in fase istruttoria, non è stata adottata alcuna decisione irrevocabile con la quale è stata inflitta una pena diversa.Non possono certamente ritenersi equipollenti - rispetto ad una sentenza passata in giudicato – le astratte assicurazioni della Corte Suprema del popolo e della Procura generale , veicolate dall’ Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia - secondo cui a *** non verrà applicata la pena di morte in caso di condanna susseguente all’estradizione.
Ai sensi dell’art. 698 secondo comma cpp, l’estradizione non può quindi essere concessa.
Alla pronuncia contraria all’estradizione consegue la revoca della misura cautelare in atto degli arresti domiciliari e la rimessione in libertà di *** se non detenuto per altra causa.
P:Q:M:
La Corte d'Appello di Milano, visto l’art. 704 c.p.p.,
dichiara
che non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di ***, presentata dal Governo della Repubblica Popolare Cinese per il reato di cui all’art. 382 cp cinese.
Dispone la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e ordina l’immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.
Delega per l’esecuzione il Comando Stazione Carabinieri di **
Milano, 18.2.2019.
IL PRESIDENTE EST.