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Satira irride il potere e può fondarsi anche su notizie false se .. (Cass. 34129/21)

26 luglio 2019, Cassazione penale

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa è configurabile l'esimente del diritto di satira, distinto da quelli di cronaca e di critica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti.

Ricorre l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorchè a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi solo se l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorchè presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale.

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

udienza 10/05/2019 deposito 26/07/2019, n. 34129

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.D., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/01/2018 della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. CE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando nota spese;

udito il difensore, Avv. VL, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 12.01.2018 la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza di assoluzione, perchè il fatto non costituisce reato, pronunciata dal Tribunale di Trento, ha affermato la responsabilità penale di M.D. per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., comma 3, per avere offeso la reputazione di S.M. nella sua veste di rappresentante del movimento politico "(OMISSIS)", pubblicando un articolo sul blog "Lavocea5stelle.altervista.org" in cui attribuiva alla persona offesa la frase "...la resistenza fu solo al Nord. E' evidente che al Meridione, allora come oggi, non avevano le palle di combattere. Sono da sempre dei vigliacchi", che comportava un giudizio negativo della reputazione di chi la avesse pronunziata.

In particolare, mentre il Tribunale aveva attribuito all'articolo natura satirica, valorizzando la circostanza che era stato pubblicato su un blog che si autodefiniva esplicitamente satirico, e che era stato percepito anche dai lettori come una burla e non come una notizia, la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G., ha invece ritenuto che il blog non avesse natura esclusivamente satirica, e che, essendo stata l'affermazione inserita nell'ambito di dichiarazioni effettivamente rese dal Salvini sulle celebrazioni della festa della Liberazione del 25 aprile, il contesto la rendesse veridica; tanto premesso, lo ha condannato alla pena di Euro 5.000 di multa, nonchè al risarcimento del danno, liquidato in Euro 15.000.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.D., Avv. VL, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale.

Sia il Tribunale che la Corte avrebbero disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal difensore, poichè, secondo i criteri del locus commissi delicti e, in subordine, della residenza dell'imputato, competente a trattare il procedimento de quo avrebbe dovuto essere il Tribunale di Vibo Valentia, e, in appello, la Corte di Appello di Catanzaro. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in caso di diffamazione a mezzo internet, la competenza non è quella del luogo di ubicazione dei server che ospitano i contenuti diffamatori, bensì quella del luogo in cui l'agente effettui l'accesso in remoto, e i dati vengano immessi nella rete; nel caso in esame, i dati erano stato immessi dall'utenza ubicata in (OMISSIS). In caso di incertezza sul luogo, la competenza apparterrebbe al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 51 c.p..

La Corte, qualificando la condotta del M. come diffamatoria, avrebbe disconosciuto il diritto di satira, garantito costituzionalmente, ponendo a base della decisione unicamente i commenti di un gruppo di utenti del blog che avevano percepito la notizia come vera; tuttavia, non vi sarebbe alcuna responsabilità del ricorrente per l'ignoranza degli utenti che avevano percepito erroneamente tali affermazioni come realmente proferite dal politico; dichiarazioni che, inoltre, riguardavano un commento su un fatto storico e che dunque non attribuirebbero alcuna condotta illecita al S..

La continenza espressiva e la verità, seppur parziale, della propalazione sono certamente sussistenti, e le dichiarazioni attribuite al S., parzialmente veritiere, espresse in forma satirica e divertita, intendevano rimarcare la distanza politica del personaggio nei confronti della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo, valore adesivo nazionale che il partito (OMISSIS) notoriamente avversa, ed il convincimento, radicato nell'immaginario politico leghista, che le classi meridionali hanno da sempre dato sfoggio di opportunismo calcolatore; si tratta, dunque, di espressioni evocative, ironiche, ma prive della carica dispregiativa, anche perchè pubblicate su un blog notoriamente satirico, come si evince dal titolo e dal motto posti su ogni pagina.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 538 c.p.p., per l'omessa motivazione della quantificazione del danno risarcibile nei confronti della persona offesa, che risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto all'offesa eventualmente arrecata al S..

3. Con memoria depositata il 23/04/2019 la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. La prima doglianza, concernente la competenza territoriale, inammissibile, trattandosi di motivo nuovo, non dedotto in appello.

Invero, sebbene nei reati di diffamazione tramite la rete "internet", ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione (Sez. 5, n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521; altresì, in tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p., Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020), oppure in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9 c.p.p., comma 2, (Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Pulina, Rv. 249974; Sez. 1, n. 2739 del 21/12/2010, Gennari, Rv. 249179), va rilevato che l'originaria eccezione di incompetenza per territorio proposta in primo grado non è stata riproposta nel giudizio di appello.

Al riguardo, in tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24 c.p.p., comma 1, l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 c.p.p., e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte, Rv. 229107); invero, l'imputato assolto in primo grado e quindi non appellante per carenza di interesse, può riproporre, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, l'eccezione di incompetenza per territorio già tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 c.p.p. (Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Amato, Rv. 248207), senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149).

3. Il secondo motivo, concernente l'esercizio del diritto di satira, è infondato.

3.1. Premesso che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del carattere di critica e di satira di un articolo costituisce in linea di massima l'oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purchè i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti (Sez. 5, n. 15595 del 12/03/2004, Bocca, Rv. 228770), va, innanzitutto, ribadito, quanto ai confini del diritto di satira, che, in tema di diffamazione con il mezzo della stampa è configurabile l'esimente del diritto di satira, distinto da quelli di cronaca e di critica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti; come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994), "la satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purchè attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile se non un fatto o comportamento storico l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sè devono essere di interesse sociale. Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purchè rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere. Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione. Ma, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo"; inoltre, qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255; in senso parzialmente difforme, Sez. 5, n. 2128 del 02/12/1999, dep. 2000, Vespa, Rv. 215475: "In materia di diffamazione a mezzo stampa, se può dunque affermarsi, in via di principio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e dunque che la satira è incompatibile col metro della verità, essa non si sottrae invece al limite della continenza, poichè comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica").

3.2. Ciò posto, va tuttavia rammentato che, secondo il consolidato orientamento già espresso da questa Corte, non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorchè a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorchè presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare immune da censure, in quanto, pur prescindendo dalla natura non esclusivamente satirica, ma anche informativa, del blog sul quale è stato pubblicato l'articolo, l'espressione attribuita al S. è stata inserita non già in un contesto di aperta e leale inverosimiglianza, ma in un contesto ingannevole, nell'ambito di dichiarazioni effettivamente rese in occasione delle celebrazioni della festa di Liberazione; invero, dopo l'affermazione, effettivamente resa, secondo cui "la resistenza non fu solo rossa, ma anche bianca, liberale e democratica", è stata aggiunta la frase oggetto di contestazione "In compenso la resistenza fu solo al Nord. E' evidente che al Meridione, allora come oggi, non avevano le palle di combattere. Sono da sempre dei vigliacchi".

Inoltre, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, nessun tono scherzoso o ironico trapelava dall'articolo, che, redatto nella forma dell'intervista, e quindi del "fedele riporto delle dichiarazioni dell'intervistato", sembrava rientrare nella categoria delle notizie.

Non ricorre, pertanto, nè il tono scherzoso e ironico, nè il contesto di leale inverosimiglianza dell'affermazione attribuita, sulla base di una informazione storicamente falsa, al personaggio politico.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Premesso che, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371), la sentenza impugnata ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni morali, determinati in Euro 15.000,00 sulla base di diversi indici (la consistenza del fatto-reato in relazione al ruolo pubblico rivestito e agli interessi politici sottesi, i risvolti denigratori prodotti).

Sicchè, in presenza di una motivazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, le generiche doglianze del ricorrente si risolvono in una mera contestazione ed in una sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019