La veridicità dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizione della sua ammissibilità, sicché ogni sua eventuale falsità o incompletezza, anche se non incidente sui limiti reddituali, ne determina la revoca, a prescindere dalla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 95?
Qui la sentenza delle SSUU, che hanno stabilito che "le falsità o le omissioni possano comportare la revoca del beneficio solo nei casi di cui all'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, se risulti provata (o comunque deducibile) la mancanza originaria delle condizioni reddituali ed in caso di condanna per il reato previsto dall'art. 95", non in caso di dichiarazioni false ma sono soglia (Cassazione civile, Sezioni Unite penali, 14723/20).
.
Corte di Cassazione
sez. IV Penale, ordinanza 4 giugno – 4 luglio 2019, n. 29284
Presidente Izzo – Relatore Picardi
Ritenuto in fatto
1. P.M. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il provvedimento con cui è stata rigettata l’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 formulata nei confronti della revoca della propria ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta perché, come emerso all’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, l’istante ha indicato una situazione reddituale non veritiera, sebbene quella effettiva fosse, comunque, inferiore ai limiti previsti, ritenendosi la veridicità dell’autocertificazione una condizione di ammissibilità della domanda. In particolare il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 75, 76, 95 e 112 e la illogicità della motivazione, sostenendo l’irrilevanza dell’omessa dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare, inidonei a determinare il superamento dei limiti di reddito fissati.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il provvedimento impugnato è coerente con l’obiter dictum delle Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 ud. - dep. 16/02/2009, Rv. 242152 - 01, in cui è stato precisato che la falsità delle indicazioni contenute nell’autocertificazione deve ritenersi connessa "all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio" e che "solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito", sicché resta del tutto irrilevante sia che il reddito dell’istante fosse, comunque, inferiore al limite reddituale stabilito dalla legge per l’ammissione al beneficio sia che il reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 non sia o non venga accertato (cfr. in questo senso Sez. 4, n. 19611 del 2012, non massimata). Difatti, se la veridicità dell’autocertificazione è condizione di ammissibilità dell’istanza di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la sua falsità ne determina l’inammissibilità, che può essere rilevata originariamente o, con la revoca, in un secondo momento.
Tale impostazione valorizza l’obbligo di lealtà nei confronti delle istituzioni del soggetto che aspira ad usufruire di un istituto solidaristico, strumentale alla realizzazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed è coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 43593 del 07/10/2014 Cc. - dep. 20/10/2014, Rv. 260308 - 01).
Quest’ultima posizione trova la sua base e la sua conferma nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, che prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo per l’accertato superamento dei limiti reddituali, all’esito della comunicazione delle variazioni intervenute (lett. b) o in altro modo (lett. d), ma anche per la mancata comunicazione, nei termini di cui al art. 79, comma 1, lett. d, di eventuali variazioni di limiti di reddito (lett. a).
Si ritiene, difatti, dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008 ud. -dep. 28/03/2008, Rv. 239387 - 01), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio.
Una diversa interpretazione renderebbe del tutto superflua la previsione della ipotesi autonoma di revoca di cui alla lett. a, che sarebbe già ricompresa nelle successive lett. b e d.
Alla luce di tali premesse, sarebbe contraddittorio revocare il beneficio nei confronti di coloro che omettono la comunicazione di variazioni reddituali, sia pure irrilevanti ai fini del superamento delle condizioni di ammissibilità, e mantenerlo nei confronti di coloro che, sin dall’origine, hanno reso dichiarazioni false ed incomplete.
Peraltro, la revoca si traduce in una reazione preventiva, che può evitare l’intervento e la sanzione penale, sicché non depone in senso contrario a tale lettura l’ultimo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, comma 2, laddove stabilisce che a seguito della condanna per il reato di cui alla prima parte del medesimo articolo consegue la revoca del beneficio, trattandosi di una norma di chiusura per l’ipotesi in cui la revoca del beneficio non sia stata già precedentemente disposta dal giudice che aveva ammesso l’interessato al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il collegio aderisce, tuttavia, all’opzione ermeneutica secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, trattandosi di un istituto che limita e comprime la realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicché le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione possono comportare la revoca del beneficio solo ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. d) ove risulti provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito o ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 in caso di condanna per il reato previsto - condanna che potrebbe mancare, ad esempio, per difetto di dolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 ud. - dep. 31/01/2018, Rv. 271949 - 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non impedisce l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato).
Del resto, la condizione di ammissibilità dell’istanza, ricavata Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 ud. - dep. 16/02/2009, Rv. 242152 - 01, non si rinviene espressamente nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, da cui piuttosto risulta la necessità di attestare le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e non delle specifiche tipologie di esso, e la necessità di assumere l’obbligo di comunicare, sino alla fine del processo, le variazioni dei limiti di reddito "se rilevanti".
Parimenti, l’art. 112, comma 1, lett. a, prevede la revoca dell’ammissione in caso di omessa comunicazione di eventuali variazioni dei limiti di redditi e non genericamente di ogni variazione reddituale anche ininfluente, come confermato dal coordinamento con il precedente art. 79.
L’orientamento attuale finisce, dunque, con il limitare l’ambito applicativo di un istituto strumentale alla realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito con un’interpretazione che forza il dato letterale della legge.
3.In conclusione, il Collegio ritiene di dover dissentire dalla soluzione conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità attualmente formatosi, secondo cui la veridicità dell’autocertificazione allegata all’istanza di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 è condizione della sua ammissibilità, sicché ogni sua eventuale falsità o incompletezza, anche se non incidente sui limiti reddituali, ne determina la revoca, a prescindere dalla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 95.
Si giustifica, pertanto, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1, al fine di evitare un eventuale contrasto giurisprudenziale in una materia particolarmente delicata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto: "Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112".
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Qui la sentenza delle SSUU, che hanno stabilito che "le falsità o le omissioni possano comportare la revoca del beneficio solo nei casi di cui all'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, se risulti provata (o comunque deducibile) la mancanza originaria delle condizioni reddituali ed in caso di condanna per il reato previsto dall'art. 95", non in caso di dichiarazioni false ma sono soglia (Cassazione civile, Sezioni Unite penali, 14723/20).