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SIM nel telefono risultato rubato, condanna per ricettazione certa (Cass. 27927/19)

25 giugno 2019, Cassazione penale

Utilizzare la propria SIM con un telefono risultato rubato senza giustificare il possesso costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del cellulare, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

 (approfondimento sui "Rischi penali dell'usato")

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 12/04/2019) 25-06-2019, n. 27927

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -

Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere -

Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere -

Dott. SARACO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/06/2016 della Corte d'appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Cocomello Assunta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 20 giugno 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con la sentenza dal Tribunale di Ancona in data 6/5/2014, nei confronti di D.F., in relazione al delitto di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 43 e 648 c.p., sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in assenza degli indici necessari per ravvisare il dolo eventuale nell'acquisto di un telefono cellulare effettuato con atteggiamento di mera indifferenza circa la possibile natura illecita del bene.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione desunto dall'uso di una scheda telefonica intestata all'imputato, trattandosi di condotta indicativa dell'assoluta buona fede del ricorrente attesa alla notoria facilità di risalire, attraverso i codici IMEI, agli estremi della scheda utilizzata in qualsivoglia telefono cellulare.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 62 bis c.p., e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E), in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato unicamente con il richiamo all'assenza di segnali di resipiscenza (per la mancata formulazione di offerte risarcitorie e per l'omessa restituzione del bene ricettato).

Motivi della decisione

1.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente poichè involgono il tema della prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, nella forma del dolo eventuale, risultano entrambi, oltre che generici nella formulazione, manifestamente infondati.

Le prospettazioni che il ricorrente formula, infatti, si pongono in totale contrasto con gli orientamenti assolutamente accreditati e consolidati della giurisprudenza di legittimità in punto di ricettazione, anche con specifico riguardo alle fattispecie in cui ad essere ricettati siano apparecchi telefonici cellulari.

Con un recente arresto di questa sezione (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120) sono stati analiticamente affrontati i temi della prova del delitto di ricettazione, in relazione al profilo dell'elemento psicologico del delitto, affermando che:

  1. l'imputato trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto e ove non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, risponde del delitto di ricettazione, poichè la mancanza di giustificazione costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (come già affermato da Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomelia, Rv. 252285; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Scarchini, Rv. 258624; Sez. 2, n. 37775 del 1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
  2. tale conclusione non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, nè incide sulle prerogative difensive, poichè è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (richiedendo all'imputato esclusivamente un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento: Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione);
  3. il dolo di ricettazione si atteggia nella forma del dolo eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (ciò che caratterizza l'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 c.p.), situazione ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza (Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324);
  4. la fattispecie della ricettazione di telefoni cellulari concerne beni che, "pur se di uso comune, costituiscono comunque una res potenzialmente di apprezzabile valore, non necessariamente acquistabile ricorrendo ai canali ufficiali (essendone florido il mercato dell'usato), ma che nulla induce a ritenere poter essere scambiata con disinteresse tale da non consentire all'avente causa di ricordare le modalità dell'acquisto e l'identità del dante causa";
  5. ove la disponibilità del telefono cellulare da parte dell'imputato sia indubbia, emergendo inequivocabilmente dalle (non sporadiche, ma) reiterate telefonate effettuate con esso utilizzando una SIM card intestata all'imputato, tale circostanza non è sintomatica della buona fede dell'imputato, considerato che la normativa nazionale vigente non consente il rilascio di schede SIM anonime, rendendo per così dire necessitato il ricorso a schede intestate, pur se a soggetti diversi da colui che le utilizza, nè può dirsi nozione di comune esperienza quella secondo la quale coloro che consapevolmente ricevono telefoni cellulari di illecita provenienza siano a conoscenza delle tecniche che permettono di tracciare e individuare l'utilizzo di apparecchi telefonici.

1.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè confuso nella formulazione e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha adeguatamente motivato, secondo il costante insegnamento della Corte, il diniego delle circostanze generiche evidenziando il dato negativo ritenuto ostativo, ossia la mancanza di effettiva resipiscenza.

Si tratta di argomentazione adeguata, priva di vizi logici, non potendosi evidentemente accedere alla tesi difensiva che confonde la mancanza di atteggiamenti resipiscenti con l'esercizio di facoltà difensive, che attengono semmai al diritto al silenzio o alla negazione della sussidenza del fatto ("la mancanza di resipiscenza, ancorchè rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa": Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019