La normativa emergenziale ha previsto una articolata disciplina concernente la sospensione dei procedimenti giudiziari a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19: in particolare, è stato disposto il rinvio d’ufficio delle udienze dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (comma 1) - ad eccezione delle ipotesi ritenute urgenti al successivo comma 3 -, e la sospensione del decorso di "tutti i termini procedurali" per il predetto periodo di 64 giorni (comma 2).
La durata della sospensione deve ritenersi limitata ai 64 giorni decorrenti dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e non estesa al successivo periodo della c.d. "fase cuscinetto" (cioè fino al 30 giugno 2020) quando si tratti di procedimento originariamente fissato nella c.d. "fase 1", e non nella successiva "fase cuscinetto"; l’art. 83, comma 4, infatti, prevede la sospensione del corso della prescrizione "per lo stesso periodo" "in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2".
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 9 ottobre – 16 dicembre 2020, n. 36016
Presidente De Gregorio – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 23/04/2019 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 27/09/2017, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato R.P. alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere formato un falso tagliando di revisione apponendolo sulla carta di circolazione del proprio autocarro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di R.P. , Avv. MB, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di uso di atto falso di cui all’art. 489 c.p..
Sostiene che manchi la prova di un concorso dell’imputato nella falsificazione del tagliando di revisione dell’autocarro, che è stato illogicamente dedotto dal rapporto di coniugio con la legale rappresentante della società CIPI, titolare del veicolo, dato in permuta con altro autocarro, e dalla circostanza che le trattative con l’acquirente del veicolo sono state seguite dal R. ; tuttavia, la moglie dell’imputato non è stata imputata, sebbene l’unico soggetto che ha tratto vantaggio dalla permuta del veicolo fosse la CIPI; il ricorrente può essere solo connivente in una condotta di falsificazione. Lamenta inoltre che il silenzio serbato dall’imputato, e valorizzato al fine di escludere il mero uso di atto falso, sia esercizio di un diritto riconosciuto anche dalla normativa Europea e dalla Corte EDU. Infine, se il tagliando di revisione è stato ritenuto idoneo a sorprendere la pubblica fede, non è stata provata la competenza del R. a fabbricarlo.
Considerato in diritto
1. Non essendo il ricorso manifestamente infondato, in relazione al profilo del concorso nella contraffazione dell’atto, è assorbente rilevare che il reato contestato, commesso il […], risulta estinto per prescrizione.
Invero, al termine massimo di prescrizione, che sarebbe decorso il 2.7.2020, occorre aggiungere i 64 giorni di sospensione derivanti dall’applicazione del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 83, comma 4, (conv. in L. 25 giugno 2020, n. 70), così pervenendo al 6 settembre 2020.
L’art. 83 cit. ha, come noto, previsto una articolata disciplina concernente la sospensione dei procedimenti giudiziari a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19: in particolare, è stato disposto il rinvio d’ufficio delle udienze dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (comma 1) - ad eccezione delle ipotesi ritenute urgenti al successivo comma 3 -, e la sospensione del decorso di "tutti i termini procedurali" per il predetto periodo di 64 giorni (comma 2).
Ciò posto, e con particolare riferimento ai giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione, sono enucleabili quattro ipotesi diversamente regolate:
1) per i procedimenti penali pendenti e fissati nel periodo della c.d. "fase 1" (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), rinviati d’ufficio ai sensi dell’art. 83, comma 1, cit., il comma 4 prevede la sospensione del corso della prescrizione "per lo stesso periodo";
2) per i procedimenti penali pendenti che, in ossequio alle misure organizzative adottate dai "capi degli uffici giudiziari" (ex comma 6), vengano rinviati successivamente al c.d. "periodo cuscinetto" (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), ai sensi del comma 7, lett. g), il comma 9 prevede la sospensione del corso della prescrizione "per il tempo in cui il procedimento è rinviato", e, in ogni caso, "non oltre il 30 giugno 2020";
3) per i procedimenti penali pendenti per i quali sia stata fissata la trattazione non partecipata delle udienze in Corte di Cassazione nei periodi della "fase 1" e della "fase cuscinetto" (fino al 30 giugno, ovvero, in caso di fissazione precedente alla L. 25 giugno 2020, n. 70, fino al 31 luglio 2020), se interviene la richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente, il comma 12 ter prevede che "i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato";
4) nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, il comma 3 bis prevede che "il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020".
Nel caso in esame, si tratta di un procedimento pendente pervenuto alla cancelleria della Corte di Cassazione il 19/12/2019, e originariamente fissato all’udienza del 13/03/2020, la cui trattazione è stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 83, comma 1 cit.; ne consegue che è applicabile la disciplina di cui all’art. 83, commi 2 e 4 cit., richiamata nella prima delle quattro ipotesi.
Tanto premesso, giova chiarire che la durata della sospensione deve ritenersi limitata ai 64 giorni decorrenti dal 9 marzo all’11 maggio 2020 - e non estesa al successivo periodo della c.d. "fase cuscinetto" (cioè fino al 30 giugno 2020) -, trattandosi di procedimento originariamente fissato nella c.d. "fase 1", e non nella successiva "fase cuscinetto"; l’art. 83, comma 4, infatti, prevede la sospensione del corso della prescrizione "per lo stesso periodo" "in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2".
2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.