La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. I CIVILE - SENTENZA 12 aprile 2013, n.8929 - Pres. Salmè – est. Giancola
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso il R. denunzia:
1. 'Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. - art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai fini dell'addebito alla moglie della responsabilità della separazione'.
Contesta che ai fini dell'addebito l'infedeltà coniugale debba sostanziarsi in rapporti sessuali, che inoltre presupposto dell'addebito sia l'esternazione pubblica del rapporto extraconiugale e conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto “Una relazione extraconiugale, non connotata da rapporti sessuali, è idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell'addebitabilità della separazione?”
“Ai fini dell'addebitabilità della responsabilità della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà, è sufficiente che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia portata a conoscenza solamente dell'altro coniuge oppure è indispensabile che la stessa sia portata a conoscenza anche dell'ambiente sociale in cui i coniugi vivono?”
2. 'Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell'addebito alla moglie della responsabilità della separazione”. in merito alla valutazione della deposizione resa dalla teste S.. Formula il seguente quesito “È tenuto il Giudice di appello a motivare l'omessa valutazione - ancorché conducente a conclusioni difformi dalla sentenza di primo grado - di un documento che il Giudice a quo aveva esplicitamente posto a base del proprio convincimento?”.
Sostiene, tra l'altro, che non si doveva valorizzare la definizione consensuale della separazione personale intervenuta tra la S. ed il M. ed iniziata come contenziosa ma il contenuto del ricorso introduttivo, invece non esaminato.
3. 'Art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell'addebito alla moglie della responsabilità della separazione, art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 244 c.p.c.', in merito di nuovo alla valutazione della deposizione resa dalla teste S .. Formula il seguente quesito “La testimonianza de relato in ordine ad un fatto appreso da persona estranea al processo in cui si depone, pur presentando una forza probante affievolita perché comunque indiretta, può concorrere alla formazione convincimento del giudice se compatibile e coerente con gli altri elementi probatori acquisiti al processo?”.
4. 'Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. - art. 360, n. 5, c.p.c.: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio al fini dell'addebito alla moglie della responsabilità della separazione' in merito al negato nesso di causalità.
Conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto:
“Attesa l'imperatività e l'alto valore morale dell'obbligo di fedeltà prescritto dall'art. 143 c.c., in presenza di un'acclarata relazione extraconiugale, ed in difetto di un rigoroso accertamento di altre, concomitanti o pregresse, cause di crisi del rapporto coniugale, il Giudice a tanto richiesto è tenuto a pronunciare l'addebito della separazione a carico del coniuge infedele?”
“L'inerzia giudiziaria del coniuge tradito, al pari della sua disponibilità a continuare la coabitazione col coniuge infedele può, in sé costituire motivo di esclusione tra la violazione del dovere di fedeltà del coniuge infedele e la definitiva crisi coniugale, nonché la successiva separazione dei coniugi?”
“Incombe sul coniuge che domandi l'addebito della separazione a carico dell'altro coniuge resosi infedele l'onere di provare di avere, da parte sua, fatto di tutto per salvare il matrimonio?”
“Ferma restando la libertà del Giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, senza essere in alcun modo tenuto a confutare esplicitamente le altre risultanze probatorie non accolte, nel caso in cui il Giudice formi la propria decisione sulla base di una considerazione che non trova riscontro in alcuno degli atti e dei documenti di causa, sussiste un Suo obbligo motivazionale in ordine all'omessa valutazione di prove oggettive acquisite al processo di segno opposto alla suddetta considerazione?”.
4. 'Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.c.; art. 360, n 5, c.p.c., Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.' Formula il seguente quesito “Ai fini della determinazione, sia dell’an che del quantum, dell'assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell'altro, occorre previamente operare una quantificazione – approssimativa - del costo mensile del pregresso tenore di vita goduto in costanza di rapporto, al fine di parametrare in concreto la differenza necessaria al beneficiario, rispetto alla portata complessiva dei suoi redditi - sia retributivi che patrimoniali, che di qualunque altro genere - per mantenere il tenore di vita precedente?”
I motivi di ricorso, pur ammissibili, non meritano favorevole apprezzamento.
Quanto ai primi quattro, inerenti al diniego di addebito della separazione alla B. e suscettibili di esame congiunto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Nella specie, i giudici d'appello hanno, in aderenza alle regole normative ed ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della B., traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l'onore del R., dal momento che il legame intercorso tra la B. ed il M. si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell'eventuale infatuazione di lui.
A tali conclusioni, che rendono superflui ulteriori approfondimenti sulla relativa incidenza, peraltro compiutamente esclusa, sulla compromissione del rapporto coniugale, la Corte distrettuale è pervenuta con puntuale e motivata analisi e valutazione delle risultanze processuali, orali e documentali, ove pure si consideri che il potere di valutazione da parte del giudice di appello del materiale probatorio in ordine ai fatti formanti oggetto di riesame, ha contenuto ed estensione uguali a quello del potere del giudice di primo grado e non è vincolato dagli eventuali diversi criteri seguiti dal primo giudice, che, perciò, nell'esercizio di tale potere, il giudice del merito è soggetto al solo limite legale di dovere dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito e che quest'obbligo di motivazione è compiutamente soddisfatto quando, come nella specie, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa e valorizzando solo gli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti, dia adeguata motivazione del conseguito convincimento.
Di contro le censure del ricorrente si risolvono in inammissibili, generici rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso ed aderente alla sua tesi, apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimità. In particolare le circostanze emerse dalla deposizione resa dalla teste Siri non risultano tralasciate ma doverosamente esaminate ed inquadrate nel contesto degli ulteriori dati istruttori e conclusivamente ritenute non decisive ai fini della prova dell'adulterio, con valutazione argomentata e plausibile, solo confortata dall'esito del giudizio di separazione personale tra la teste ed il M..
Del pari da disattendere è il quinto motivo del ricorso.
In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr, tra le altre, cass n. 13592 del 2006).
A questi principi i giudici di appello si sono ineccepibilmente attenuti, avendo pure tenuto conto, comparandoli, dei redditi fruiti da ciascuna delle parti, quali risultanti dalla documentazione fiscale, e dunque non solo di quelli d'indole retributiva, oltre che dell'entità dei rispettivi patrimoni immobiliari, conclusivamente, motivatamente ed attendibilmente evidenziando la minore consistenza delle condizioni economiche della B. rispetto a quelle del coniuge e l'insufficienza delle stesse a consentirle di mantenere, in termini evidentemente tendenziali, l'emerso, agiato tenore della pregressa vita coniugale.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della B..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il R. al pagamento in favore della B. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.