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Sostituto processuale può costituisi parte civile? (Cass. 1228/20)

14 gennaio 2020, Cassazione penale

La presentazione in udienza della dichiarazione di costituzione di parte civile, ove ritualmente sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale alle liti, può essere delegata al sostituto processuale, non assumendo tale atto la natura di atto dispositivo del diritto conteso, ma costituendo mera esplicazione dello stesso mandato alle liti, ove conferito con l’espressa facoltà di avvalersi di sostituti processuali.

E' senz’altro ammissibile e rituale che il sostituto processuale, autorizzato ad esercitare i poteri di carattere processuale propri della procura alle liti, e quindi alla rappresentanza tecnica in giudizio della parte civile, possa anche depositare la dichiarazione di costituzione di parte civile, contenente tutte le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità dall’art. 78 c.p.p., ove nella procura alle liti, apposta a margine o in calce alla dichiarazione stessa, sia stata espressamente prevista per il procuratore speciale, la facoltà di nominare sostituti processuali per difendere e rappresentare nel processo penale la parte civile medesima.

Allorché il difensore unisca anche la qualifica di procuratore speciale per l’esercizio dell’azione civile, nel senso cioè che sia investito sia della procura alle liti ex art. 100 cit. e sia della procura per l’esercizio della azione civile in sede penale ex art. 122 cit.,  il predetto difensore si trova nelle condizioni di potere delegare ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione, disponendo della legittimazione all’esercizio dell’azione civile in qualità di procuratore della parte processuale, ma sempre che tale facoltà non si ponga in contrasto con la volontà della parte rappresentata che abbia, in ipotesi, escluso la facoltà di nominare altro difensore diverso da quello incaricato.

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 21 novembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 1228
Presidente Villoni – Relatore Amoroso

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 31/10/2016, con cui il M. è stato condannato per il reato di cui all’art. 368 c.p. alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, M.S.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della parte civile, perché ammessa sebbene la dichiarazione di costituzione fosse stata presentata all’udienza preliminare da un sostituto processuale del difensore nominato dalla parte privata, senza che il sostituto fosse investito della relativa legittimazione, in difetto di una procura speciale ex art. 122 c.p.p. che non risultava essere stata rilasciata neppure al difensore nominato.
Al riguardo si censura la decisione della Corte di appello che ha ritenuto che la partecipazione personale della parte civile alla successiva udienza del dibattimento fissata per la costituzione delle parti avrebbe sanato ogni nullità, in violazione l’art. 122 c.p.p., comma 3 che non ammette la ratifica.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito all’accertamento del fatto, rilevandosi che le contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa circa l’indicazione della natura del rapporto sottostante l’emissione delle cambiali ne avrebbe dovuto minare in modo irrimediabile l’attendibilità, tenuto conto dei tempi lunghi della procedura di ammortamento dei titoli che avvalorerebbe al contrario l’attendibilità dell’imputato, sul rilievo che ove la denuncia di smarrimento fosse stata falsa, questi avrebbe attivato con maggiore sollecitudine detta procedura.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso è infondato, mentre il secondo è palesemente inammissibile.
Con riferimento alla questione della validità della costituzione della parte civile è bene, innanzitutto, chiarire le modalità con cui tale costituzione è stata formalizzata nel presente procedimento.

In particolare dagli atti risulta che all’udienza preliminare del 20/01/2015, in assenza del danneggiato, C.G. , e del suo difensore, l’avv. GB, la dichiarazione di costituzione completa di tutte le formalità previste dall’art. 78 c.p.p., ovvero, con l’indicazione delle generalità della parte civile e di quelle del difensore, nonché con l’indicazione della procura speciale alle liti di cui all’art. 100 c.p.p. apposta a margine della dichiarazione medesima e la sottoscrizione del difensore e della parte civile, autenticata dallo stesso difensore, è stata presentata in udienza dal sostituto processuale dell’avv. GB, titolare della difesa e nominato procuratore speciale ex art. 100 c.p.p. con l’espressa facoltà risultante dalla procura a margine di nominare sostituti processuali.

Alla successiva prima udienza dibattimentale del 4/05/2015 la parte civile così costituita è intervenuta personalmente, assistita dal suo difensore.

La Corte di appello ha rigettato l’eccezione, ritenendo valida quella avvenuta in sede di udienza preliminare, sul rilievo che in ogni caso ogni vizio sarebbe stato sanato dalla presenza personale della persona offesa alla prima udienza dibattimentale da intendersi come esercizio della facoltà di costituzione personale della parte civile.

2. Le censure mosse dal ricorrente sono da ritenersi infondate perché confondono, assimilandone gli effetti, la procura alle liti prevista dall’art. 100 c.p.p., richiamata dall’art. 78 c.p.p. per regolare i requisiti formali della costituzione di parte civile, e la procura speciale ex art. 122 c.p.p. richiamata dall’art. 76 c.p.p. con riferimento all’esercizio del potere di costituzione di parte civile ad opera di un procuratore speciale.

Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179) si deve tenere distinto il profilo della legitimatio ad causam, ovvero la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato come tratteggiata dall’art. 74 c.p.p., quale indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile con le modalità previste dagli artt. 76 e 78 cit., da una parte, e la legitimatio ad processum, ovvero la rappresentanza processuale secondo la regola esemplificata dall’art. 100 cit., dall’altra, in virtù della quale il danneggiato, per potere stare in giudizio, sia esso costituito personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve conferire ad un difensore la "procura alle liti".
Con la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 cit. il soggetto titolare del diritto al risarcimento dei danni conferisce in capo al procuratore, la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, e quindi anche quella di costituirsi quale parte civile in nome e per conto del soggetto danneggiato, la procura speciale di cui all’art. 100 cit. conferisce, invece, il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, necessario in ogni caso perché imposto dalla peculiare disciplina processuale mutuata dal processo civile e che non consente alla parte di costituirsi in giudizio personalmente, ma solo ed esclusivamente a mezzo di un procuratore speciale, secondo quanto stabilito dall’art. 100, comma 1, cit., in base al quale la parte civile, come le altre parti private, "stanno in giudizio con ministero di un difensore, munito di procura speciale".

3. La procura alle liti, conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendo il potere di "compiere e ricevere (...) tutti gli atti del procedimento" (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell’azione civile, e che è sempre richiesta per l’esercizio stesso dell’azione civile anche in sede di costituzione nel processo penale, perché uniformata all’omologo istituto processual-civilistico (art. 83 c.p.c.), che ne prevede la necessità per la partecipazione della parte nel processo civile, salvi i casi eccezionali in cui la costituzione in sede civile può essere anche fatta personalmente senza procuratore speciale.
Ne deriva, quindi, che ove la costituzione di parte civile, come nel caso di specie, sia stata fatta personalmente, ovvero senza la nomina di un procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 e 122 c.p.p., ciò non esime la parte civile, che intenda costituirsi personalmente, dall’osservanza delle formalità che impongono che la presenza in giudizio avvenga sempre per mezzo di un difensore munito di procura speciale.

Tale necessaria formalità della rappresentanza tecnica, mutuata dal processo civile, non esclude però che la relativa procura alle liti, ex art. 100 cit. sia rilasciata con l’esplicita autorizzazione conferita nella stessa procura a che il difensore e procuratore speciale nominato possa farsi sostituire da altro difensore per l’esercizio dei poteri correlati all’esercizio dell’azione civile che non comportino disposizione del diritto in contesa (ex art. 100, comma 4, cit.).

Pertanto, è senz’altro ammissibile e rituale che il sostituto processuale, autorizzato ad esercitare i poteri di carattere processuale propri della procura alle liti, e quindi alla rappresentanza tecnica in giudizio della parte civile, possa anche depositare la dichiarazione di costituzione di parte civile, contenente tutte le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità dall’art. 78 cit., ove nella procura alle liti, apposta a margine o in calce alla dichiarazione stessa, sia stata espressamente prevista per il procuratore speciale, la facoltà di nominare sostituti processuali per difendere e rappresentare nel processo penale la parte civile medesima.


L’ulteriore formalità richiesta per la costituzione della parte civile, che è data o dalla presentazione in udienza o dal deposito in cancelleria, prescinde evidentemente dalla titolarità anche del potere di disporre del diritto al risarcimento del danno in capo al difensore munito della procura alle liti, in quanto il relativo potere in capo al sostituto processuale incaricato di compiere detta formalità deriva dalla legittima delega rilasciata ex art. 102 c.p.p. dal difensore e procuratore speciale nominato dalla parte civile costituenda.

La titolarità del diritto al risarcimento del danno ed il relativo potere di disporne che spetta al danneggiato, e che costituisce il fondamento della legittimazione della parte civile a costituirsi in giudizio a norma degli art. 74 e 76 cit., non deve necessariamente essere esercitato attraverso un procuratore speciale, come dedotto dal ricorrente, ma ove sia esercitato personalmente dalla parte privata, richiede sempre e soltanto che la parte stessa sia rappresentata da un difensore, munito del potere di rappresentanza-tecnica, e che può essere indifferentemente o lo stesso difensore-procuratore speciale, nominato con la contestuale nomina e procura alle liti a corredo dell’atto di costituzione, o anche un suo sostituto processuale, ovvero altro avvocato investito del potere di rappresentanza-tecnica, in forza della procura alle liti rilasciata con facoltà di nomina di un sostituto processuale.

Pertanto, nel caso in esame la costituzione di parte civile è avvenuta personalmente nel senso sopra precisato, ovvero senza l’intermediazione di un procuratore speciale nominato a tal fine ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 122 cit., ma in modo assolutamente rituale all’udienza preliminare, con la presentazione dell’atto di costituzione, validamente sottoscritto dal difensore e procuratore speciale nominato dalla parte privata.

Il compito del sostituto processuale che si è occupato di presentare in udienza l’atto non può inficiare la validità della costituzione della parte civile, perché limitato ad una mera attività processuale che non assume la natura di atto dispositivo del diritto della parte, pur se concorre a formalizzare la dichiarazione di costituzione attraverso l’instaurazione del rapporto processuale con le altre parti processuali (e ciò spiega la necessità, invece, della notificazione alle altre parti processuali, ove la dichiarazione sia presentata fuori udienza in cancelleria).

Si deve rimarcare che la manifestazione della volontà di costituirsi è già stata ritualmente espressa nell’atto di costituzione sottoscritto dal difensore titolare, che ha solo delegato il sostituto per la presentazione in udienza della dichiarazione medesima a norma dell’art. 78 cit.

Il difensore, nominato quale sostituto processuale, svolge legittimamente il ruolo di difesa tecnica della parte civile, sia pure nella veste di sostituto per l’esercizio del mandato difensivo, ma non esprime la volontà di costituirsi che spetta alla parte e che è stata già manifestata nella dichiarazione sottoscritta dal difensore titolare a norma dell’art. 78 cit.

Non avrebbe, infatti, alcuna ragionevolezza una interpretazione della disciplina normativa di cui all’art. 78 c.p.p. nel senso di ritenere che la presentazione in udienza dell’atto di costituzione di parte civile, completo di tutte le indicazioni formali richieste, debba avvenire necessariamente o con la partecipazione personale della parte civile o con la partecipazione del difensore titolare, munito di procura speciale, quando poi la stessa norma consente che il medesimo atto di costituzione possa essere depositato in cancelleria senza che rilevi la titolarità del potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata di provvedere a tale materiale adempimento, delegabile anche ad un mero collaboratore di studio.

Occorre anche precisare che, a norma dell’art. 78 c.p.p., l’atto di costituzione deve recare obbligatoriamente solo la firma di sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale (quella tecnica ex art. 100 cit.), e non anche la firma della parte privata rappresentata, ciò a riprova di come la presenza della parte in udienza non solo non sia affatto necessaria, ma che anzi per come chiarito, non sarebbe di per sé sufficiente a legittimare la ritualità formale della costituzione, senza la necessaria presenza del procuratore speciale all’uopo nominato.

Il principio di diritto affermato dalle Sez. U. nella sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Rv. 272169, così massimato "Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente", non deve ingenerare confusione tra le due forme di procura speciale, sopra considerate.

È evidente che il riferimento alla procura speciale "al fine di esercitare l’azione civile" sia relativo al caso diverso, preso in esame dalle Sez. U., in cui anche la facoltà di costituzione di parte civile sia stata conferita al difensore, che unisce nella stessa persona le due qualifiche di procuratore speciale, ovvero quella prevista per l’esercizio della facoltà di costituzione di parte civile (ex art. 122 cit.) e quella tecnica-processuale per la rappresentanza processuale della parte (ex art. 100 cit.), rispetto alle quali il potere di subdelega ove conferito per l’una non si estende negli stessi limiti anche all’altra.

Nel caso considerato nella sentenza delle Sez. U. la questione si poneva rispetto ad una dichiarazione di costituzione di parte civile evidentemente non sottoscritta dal difensore titolare, con riferimento all’ipotesi di mancanza di coincidenza delle facoltà di subdelega tra le due procure, nel senso che la facoltà di subdelega era relativa solo alla procura alle liti e non anche rispetto alla procura all’esercizio dell’azione civile, con la conseguente esclusione del potere del sostituto processuale di sottoscrivere la costituzione di parte civile.

In tal caso, il sostituto processuale, in quanto investito dal titolare della difesa del solo potere di rappresentanza tecnica-processuale, per effetto della delega rilasciatagli ex art. 102 c.p.p., non dispone anche del potere di sottoscrivere l’atto di costituzione, che può e deve essere sottoscritto dal solo difensore nominato, in conformità a quanto previsto dall’art. 78 c.p.p., comma 1, lett. e), trattandosi dell’atto dispositivo del diritto in contesa - secondo l’espressione utilizzata dall’art. 100, comma 4, cit. - con cui si manifesta la volontà di esercitare l’azione civile.

Compete, infatti, solo alla parte civile, personalmente o a mezzo di un suo procuratore speciale, conferire con la nomina del proprio difensore il potere di formalizzare la dichiarazione di costituzione attraverso la sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del difensore nominato (come previsto nel processo civile per l’atto di citazione a giudizio che è sottoscritto dal solo procuratore speciale e non anche personalmente dalla parte, a norma degli artt. 125 e 163 c.p.c.).

Pertanto, allorché il difensore, unisca anche la qualifica di procuratore speciale per l’esercizio dell’azione civile, nel senso cioè che sia investito sia della procura alle liti ex art. 100 cit. e sia della procura per l’esercizio della azione civile in sede penale ex art. 122 cit., solo in tale caso, il predetto difensore si trova nelle condizioni di potere delegare ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione, disponendo della legittimazione all’esercizio dell’azione civile in qualità di procuratore della parte processuale, ma sempre che tale facoltà non si ponga in contrasto con la volontà della parte rappresentata che abbia, in ipotesi, escluso la facoltà di nominare altro difensore diverso da quello incaricato.

In conclusione, senza entrare in contrasto con quanto affermato dalla citata sentenza delle Sez. U., 21/12/2017, Rv. 272169, si ritiene di affermare il principio che la presentazione in udienza della dichiarazione di costituzione di parte civile, ove ritualmente sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale alle liti, possa essere delegata al sostituto processuale, non assumendo tale atto la natura di atto dispositivo del diritto conteso, ma costituendo mera esplicazione dello stesso mandato alle liti, ove conferito con l’espressa facoltà di avvalersi di sostituti processuali.


4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché introduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
La Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento del fatto, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie per la assoluta genericità dei rilievi del ricorrente, che si limita ad addurre una diversa prospettazione dei fatti, non evidenziando alcun travisamento di specifiche risultanze probatorie, di cui sarebbe stata omessa la valutazione nel giudizio di merito.

Le incertezze, pur rilevate dal giudice di appello, sulla precisa indicazione del rapporto negoziale sottostante alla girata delle cambiali in favore della persona offesa, C.G. , sono state apprezzate come ininfluenti sull’accertamento del reato, una volta verificata la circostanza che la consegna delle cambiali è stata riscontrata da plurime deposizioni testimoniali in coerenza con il fatto che le cambiali sono risultate effettivamente firmate per girata dal M. che non ne ha disconosciuto la sottoscrizione.
In conclusione, le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale, per superare le censure sull’incerta indicazione del rapporto sottostante, non possono ritenersi illogiche o incoerenti.
Ne deriva, pertanto, la manifesta infondatezza del motivo dedotto dal ricorrente sul punto.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.