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Spaccio di 178 g è fatto di lieve entità? (Cass., 20423/15)

19 maggio 2015, Cassazione penale

In caso di detenzione ai fini di spaccio di 178 g di hashish, la attenuante della lieve entità ex art. 73/5 TU stupefacenti va motivata con il richiamo alla cattiva qualità, al basso numero di dosi ricavabili, al cattivo stato di conservazione, alle modalità di detenzione.

 

Corte di Cassazione,

III Penale, sentenza

21 aprile ? 18 maggio 2015, n. 20423

 

Ritenuto in fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato -

Oggetto di gravame è la sentenza con cui il G.u.p., all'esito dei rito abbreviato, ha deciso l'accusa rivolta a M.F. di avere violato l'art 73 T.U. stup. detenendo, a fini di cessione, 178 gr. di hashish, irrogandogli la pena di 8 mesi di reclusione e 2000 ? di multa, previa riconduzione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stup..
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il P.G. ha proposto ricorso deducendo erroneità nell'applicazione della legge ed illogicità di una motivazione che giustifica la qualificazione giuridica dei fatto, come comma 5 dell'art. 73, solo sulla base dei quantitativo di droga detenuta dall'imputato visto che invece, proprio esso - 178 gr. - avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse. E ciò, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità, indica plurimi parametri da considerare per applicare il comma 5.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.
E' noto che la decisione del giudice di ritenere il fatto di cui all'art. 73 T.U. stup. come ipotesi attenuata (ancorché, ora, fattispecie autonoma) è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito da effettuare sulla base di parametri interpretativi che questa Corte di legittimità ha dettato negli anni. In ogni caso - qualunque sia la decisione - essa va illustrata adeguatamente in ossequio a quell'obbligo motivazionale che costituisce per legge la garanzia, per il cittadino, che il giudice non abbia operato con mero arbitrio.

Va, quindi, rammentato, più nello specifico, che (s.u., 24.6.10, Ricorso, Rv. 247911)
l'applicazione dei comma 5 dell'art. 73 T.U. stup. del "fatto di lieve entità" può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta» e che, quest'ultima, è deducibile, sia, dal dato qualitativo e quantitativo, sia, dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) «con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Va, altresì, soggiunto (Sez. IV, 19.6.03, Pace, Rv. 225959) che la motivazione per l'ipotesi attenuata del comma 5 «non è necessaria solo quando il fatto risulti privo di gravità prima facie».
E', quindi, di tutta evidenza che, nella specifico, il giudicante, non solo, ha mostrato di apprezzare un solo dato (quello ponderale), ma, per di più - pur trattandosi di un peso (178 gr.) obiettivamente costituito da svariate decine di grammi - nulla ha soggiunto di commento né sulla composizione della sostanza, né sul numero di dosi ricavabili né su eventuali altre circostanze fattuali tali da consentire di dare al fatto la qualificazione ritenuta.

La motivazione nella specie è lapidaria («in ragione della modesta quantità rinvenuta») sicché la pretesa "modestia" non è affatto spiegata, giustificata e/o argomentata (ad esempio, con il richiamo alla cattiva qualità, al basso numero di dosi ricavabili, al cattivo stato di conservazione, alle modalità di detenzione ecc. ecc.) e va, quindi ravvisato un vero e proprio vizio di motivazione tale da giustificare la censura qui svolta ed annullare la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. con rinvio al Tribunale di Napoli.