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Spray al peperoncino è reato salvo .. (Cass. 18481/18)

27 aprile 2018, Cassazione penale

La detenzione e la messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum integra il reato laddove tale strumento di autodifesa non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 (capienza delle bombolette, gittata della sostanza urticante, ..).

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 27/02/2018) 27-04-2018, n. 18481

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) M.L., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa il 17/11/2016 dalla Corte di appello di Brescia;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

Sentito per il ricorrente l'avv. LF.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Brescia l'11/05/2016, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 697 c.p. nel reato di cui all'art. 695 c.p., rideterminava la pena irrogata a M.L. in 3 mesi di arresto e 400,00 Euro di ammenda.

2. I fatti materiali in contestazione risultano incontroversi, riguardando la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di consigliere delegato e responsabile della gestione operativa della società Mega Italia Media s.r.l., per la detenzione e la messa in commercio tramite internet di 72 confezioni di spray antiaggressione, contenente principio attivo di Oleorisin Capsicum, che presentava caratteristiche difformi da quelle prescritte dal D.M. 12 maggio 2011 n. 203. Tali difformità riguardavano sia la capienza delle bombolette sia la gittata della sostanza urticante contenuta.

Sul piano sanzionatorio, il Giudice di appello bresciano rideterminava la pena irrogata a M. dal Tribunale di Brescia - quantificata in 3 mesi di arresto e 550,00 Euro di ammenda - nella diversa pena finale oggetto di vaglio.

3. Avverso la sentenza di appello M.L., a mezzo dell'avv. Luigi Frattini, ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva violazione di legge, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 695 c.p., indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato.

Si deduceva, in proposito, che il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di M. non teneva conto della natura di illecito amministrativo della violazione contestata all'imputato. Ne conseguiva che la condanna del ricorrente era intervenuta in violazione del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1 e dell'allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248, per effetto della quale, in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si proponeva incidente di costituzionalità, per violazione dell'art. 76 Cost..

Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti all'erroneo inquadramento della vicenda criminosa contestata a M., censurato per la mancata applicazione al caso di specie della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3, così come riformulato dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, art. 2, comma 1, lett. a), dalla quale discendeva la depenalizzazione delle condotte ascritte all'imputato.

Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 695 e 704 c.p., conseguenti all'erroneo inquadramento della fattispecie contestata a M., censurata sotto il profilo dell'inoffensività della condotta illecita ascritta all'imputato.

Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 49 c.p., comma 2, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto delle effettive potenzialità lesive delle bombolette spray in contestazione, che era stata affermata assertivamente dalla Corte territoriale bresciana, in assenza di specifici accertamenti tecnici.

Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto dell'assenza di consapevolezza dell'illiceità del comportamento di M., per il quale si invocava l'applicazione dell'art. 5 c.p., così come reinterpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 368.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve rilevarsi che la detenzione e la messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, integra il reato di cui all'art. 695 c.p..

Occorre, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la detenzione di bombolette spray urticante a base di oleoresin capsicum è riconducibile alla fattispecie di reato contestata a M., laddove tale strumento di autodifesa "non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103" (Sez. 1, n. 57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901).

Tale inquadramento discende dalla disciplina contenuta nel D.M. 12 maggio 2011, n. 203, con cui il Ministero dell'Interno individuava le condizioni in presenza delle quali uno strumento di difesa poteva presentare caratteristiche di offensività tali da costituire, come nel caso in esame, un pericolo per la pubblica incolumità. Appare, pertanto, condivisibile l'assunto posto a fondamento della decisione impugnata, secondo cui spetta al Ministero dell'Interno l'individuazione delle condizioni per ritenere uno strumento di autodifesa - non riconducibile nè alle armi da guerra o tipo guerra nè alle armi comuni da sparo - pericoloso per la pubblica incolumità (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, Rv. 267284; Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, Rv. 251825).

Non sussistono, per altro verso, elementi normativi da cui desumere l'intervenuta depenalizzazione delle condotte contestate a M., con riferimento alla detenzione e alla messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3.

Deve, in proposito, rilevarsi che, sul punto, i precedenti giurisprudenziali citati concordano sulla natura penale della violazione allorquando non siano rispettate le condizioni indicate dal D.M. n. 103 del 2011. Nè si ritiene possibile una lettura della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, alternativa a quella recepita nella sentenza impugnata e orientata nella direzione invocata da M..

Si consideri, al riguardo, che, secondo la L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, non sono "armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, art. 2, comma 2, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri (...)".

In questa elencazione, all'evidenza, non sono comprese le bombolette spray antiaggressione di cui si controverte, con la conseguenza che, in assenza di differenti indicazioni normative, non è possibile ricondurre tali strumenti alla previsione del D.Lgs. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, invocata dalla difesa di M., che presuppone il "lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili", non riscontrabile nel caso in esame, nel quale l'offensività non è collegata al lancio di capsule. Il D.M. 12 maggio 2011 citato, dunque, opera nel senso di individuare i criteri tecnici di ammissibilità degli oggetti richiamati dalla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, citando una serie di requisiti tecnici.

Queste considerazioni non consentono di ricondurre il comportamento criminoso di M. all'illecito amministrativo invocato in sua difesa, dovendosi ribadire, in linea con quanto affermato da questa Corte, che, per le bombolette spray contenente oleorisin capsicum, l'entrata in vigore del D.M. n. 103 del 2011 ha comportato "l'enucleazione di tale sostanza come idonea, in linea di principio, a garantire l'autodifesa, però stabilendo in pari tempo le caratteristiche tecniche che debbono possedere i relativi contenitori finalizzati a nebulizzare il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere ogni loro attitudine a recare offesa alla persona" (Sez. 1, n. 8624 del 20/09/2017, dep. 2018, Eldhib, non mass.).

Nè sul punto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale bresciana appare censurabile, com'evidente dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che si è richiamata (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, cit.; Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, cit.), si osservava che "il regolamento adottato dal Ministero dell'Interno non fa altro che individuare, in maniera del tutto condivisibile e corretta, i parametri da osservare nella materia degli strumenti di autodifesa, evidenziando quali sono le caratteristiche che possono determinare un pericolo consistente alla persona (...)".

Veniva, in questo modo, confutato, con argomenti ineccepibili, l'assunto difensivo secondo cui non è di competenza del Ministero dell'Interno stabilire quale normativa si debba applicare agli strumenti di autodifesa che non siano conformi al decreto ministeriale citato, potendo una tale disciplina essere stabilita solo dalla legge.

2. Le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente impongono di escludere che la disciplina che si è passata in rassegna concretizzi una violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1 c.p. e all'allegato E della L. n. 2248 del 1865, non essendosi verificata alcuna violazione della sequenza normativa che, a seguito dell'approvazione della L. 15 luglio 2009, n. 94, portava all'emanazione del D.M. n. 103 del 2011.

Tale ultimo provvedimento, infatti, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, non introduce una disciplina esorbitante rispetto ai poteri normativi riconosciuti all'autorità ministeriale nè si pone in contrasto con la previsione della L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 32, limitandosi a individuare i criteri tecnici che devono essere osservati nella materia degli strumenti di autodifesa, ponendo in evidenza quali sono le caratteristiche che possono determinare un pericolo per la persona.

Non può non rilevarsi in proposito che, nell'ambito della L. n. 94 del 2009, l'art. 3, comma 32 prevedeva l'emanazione da parte del Ministro dell'Interno di un regolamento finalizzato a stabilire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 110, che "nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona".

In questa prospettiva, veniva emanato il D.M. n. 103 del 2011, il cui art. 1, comma 1, descrive i requisiti tecnici che devono possedere gli strumenti di autodifesa previsti dalla L. n. 94 del 2009, di cui vengono enucleate le caratteristiche funzionali, cui ci si è riferiti.

Alle prescrizioni della L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 32, dunque, il D.M. n. 103 del 2011, art. 1, comma 1, si conformava correttamente, stabilendo che: "Gli strumenti di autodifesa di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri".

In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive, secondo cui il D.M. n. 103 del 2011 contiene una disciplina illogica e immotivata delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa in esame, non presentando tale normativa connotazioni di arbitrarietà o illogicità manifeste, idonee a consentire l'attivazione dell'incidente di costituzionalità invocato dalla difesa di M., come già ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, cit.).

Nè rileva ai presenti fini la mancata acquisizione del concerto con il Ministero del Lavoro, dedotta dalla difesa di M., che, non determinando l'illegittimità del D.M. n. 103 del 2011, non incide, nè direttamente nè indirettamente, sulla fattispecie penale contestata all'imputato ex art. 695 c.p. e non consente la disapplicazione invocata ai sensi dell'allegato E della L. n. 2248 del 1865 (Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Faiola, Rv. 265034).

Queste considerazioni impongono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di M..

3. Tanto premesso, deve rilevarsi, conformemente alla richiesta formulata dal Procuratore generale di udienza, che il reato di cui all'art. 695 c.p., così come contestato a M.L., a seguito della qualificazione effettuata dalla Corte di appello di Brescia, è estinto per prescrizione.

Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione è spirato il 08/02/2017.

La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede, in quanto la difesa di M., sia pure in via subordinata al mancato accoglimento delle doglianze principali, ha sollecitato espressamente una tale pronunzia estintiva.

Nè sussistono nei confronti dell'imputato i presupposti per il suo proscioglimento con formula di merito, a norma dell'art. 129 c.p.p..

3. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato contestato a M.L. è estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018