Il divieto di avvicinamento alla persona offesa, e di comunicare con essa, costituisce il mezzo principe di cautela perché non è sempre facile individuare a priori tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, che possono peraltro mutare di giorno in giorno (con la conseguenza che se ne potrebbero aggiungere di nuovi); attraverso di esso infatti lo stalker non può avvicinarsi alla vittima ovunque essa sia (e in virtù del divieto di comunicazione non deve neppure importunarla con qualunque mezzo).
Corte di Cassazione
sez. V Penale
sentenza 22 marzo – 6 maggio 2021, n. 17592
Presidente Zaza – Relatore Sessa
Ritenuto in fatto
1.È impugnata l’ordinanza del 17 dicembre 2020 con la quale il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M., ha applicato nei confronti di C.E. , in ordine al reato di atti persecutori, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati, prescrivendo di mantenere una distanza dalle predette non inferiore a 200 metri.
2. La difesa della C. , nel ricorso proposto nell’interesse della medesima, articola un unico motivo col quale rappresenta che nell’imporre la misura alla ricorrente il tribunale non ha tenuto conto dell’esigenza di quest’ultima di accedere al luogo ove insiste anche la propria abitazione, oltre quella delle persone offese, così violando la disposizione di cui all’art. 282-ter, comma 4 i che prevede che in una siffatta situazione siano prescritte le modalità esecutive del divieto nel rispetto del permanente diritto di abitazione del soggetto destinatario della misura, trattandosi di contemperare esigenze contrapposte parimenti tutelabili.
3. Il Sostituto Procuratore Generale di questa Corte con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica alle deduzioni del P.G., insistendo nei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Gli aspetti indicati dalla ricorrente, che peraltro non mettono neppure in evidenza le caratteristiche specifiche della situazione di fatto posta a base di quanto si deduce, non scalfiscono il provvedimento impugnato.
Ed invero, in mancanza di un espresso divieto di avvicinamento al luogo in cui abita anche la ricorrente - che potrebbe peraltro in ipotesi non necessariamente accedere alla sua abitazione dalla stessa scala di cui usufruiscono le persone offese, sul punto il ricorso è generico non consentendo, come già detto, neppure la possibilità di una valutazione in concreto di quanto si prospetta - e a fronte dell’imposizione del divieto nel senso che la C. non deve avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, con la specificazione però che esso deve intendersi in particolare riferito all’abitazione delle persone offese - e quindi non allo stabile in cui essa insiste - oltre che alle persone medesime, mantenendo una distanza minima da esse di 200 metri, deve ritenersi sufficientemente descritto e circoscritto l’oggetto del divieto, disciplinato già in maniera tale da consentire la soddisfazione di entrambe le esigenze, quella di cautela delle vittime e quella di abitazione dell’indagata; stando al tenore del provvedimento, si deve, infatti, ritenere che la C. può accedere al luogo in cui si trova la propria abitazione ma non può avvicinarsi a quella delle persone offese, dalle quali deve in ogni caso mantenere la distanza minima prescritta.
Con tale coerente e logica articolazione del divieto non si è, dunque, confrontata la ricorrente, nè ha tenuto conto della effettiva portata del disposto normativo dell’art. 282-ter che assume violato; questo, infatti, deve essere letto nel suo complesso e alla luce della ratio ad esso sottesa che è in funzione della tutela della persona offesa ovunque essa si trovi; e nel prevedere la necessità del contemperamento allorquando venga scelto il divieto di avvicinamento quale misura evidentemente idonea ed adeguata nonostante la coincidenza dei luoghi, si è limitato a stabilire che il giudice dia le prescrizioni sulle modalità esecutive e, se del caso, impone limitazioni - ma non può escludere il diritto di abitazione.
Ne discende che laddove il divieto di avvicinamento è imposto in maniera generica con riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ciò che viene in rilievo è il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovunque essa si trovi, a meno che non si tratti di luoghi che, sebbene non richiamati in sede di imposizione del divieto, siano evincibili in maniera chiara, netta e precisa dal corpo del provvedimento applicativo del divieto medesimo, essendo stati essi espressamente indicati nella ricostruzione del fatto; il divieto di avvicinamento alla persona offesa, e di comunicare con essa, costituisce in definitiva il mezzo principe di cautela perché non è sempre facile individuare a priori tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, che possono peraltro mutare di giorno in giorno (con la conseguenza che se ne potrebbero aggiungere di nuovi); attraverso di esso infatti lo stalker non può avvicinarsi alla vittima ovunque essa sia (e in virtù del divieto di comunicazione non deve neppure importunarla con qualunque mezzo).
In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non è circoscritta alla sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (Sez. 5, Sentenza n. 13568 del 16/01/2012 Cc. (dep. 11/04/2012) Rv. 253296 - 01); libertà di circolazione che viene dunque ad essere rafforzata proprio svincolandosene la tutela, e quindi il divieto, da precisi ambiti localizzati, con la conseguenza che scatta certamente il divieto di avvicinamento al luogo ove esso sia esattamente individuato, ma, in difetto di tale esatta individuazione, in ogni caso c’è sempre quello di avvicinamento alla persona offesa, ovunque essa si trovi (una siffatta impostazione appare improntata a parametri certi e potrebbe rivelarsi anche più concreta e al contempo sembra consentire anche un adeguato contemperamento degli interessi in gioco).
Ebbene, nel caso di specie il giudice ha già indicato le modalità di esecuzione del divieto, ed anzi, senza imporre limitazioni aggiuntive, ha ritenuto sufficiente prescrivere unicamente il divieto di avvicinarsi all’abitazione delle persone offese, oltre che a queste ultime, e di comunicare con esse in qualunque modo (e ciò evidentemente in considerazione della tipologia delle condotte ascritte alla ricorrente, qui non contestate); in tal modo intendendo contemperare le contrapposte esigenze delle parti.
2. Alla stregua delle spiegate argomentazioni il ricorso il ricorso proposto da C.E. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
3. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge (atteso il precedente rapporto intercorso tra la vittima e il ricorrente).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.