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Stato straniero determina modalità di esecuzione della condanna (Cass. 24026/20)

24 agosto 2020, Cassazione penale

Il principio iura novit curia non si estende fino ad autorizzare il giudice a svincolarsi integralmente, nell’analisi delle norme di un ordinamento straniero, dalle prospettazioni del ricorrente.

La validità del consenso dell’interessato alla trasmissione della sentenza straniera allo Stato di esecuzione va valutato conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

Il sistema esecutivo delineato dalla decisione quadro 2008/909/GAI si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all’esecuzione in altro Stato dell’U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso - manifestato nell’invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro.

E' regola inderogabile a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un’esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro.

 

Corte di Cassazione

sez. Feriale Penale

sentenza 20 – 24 agosto 2020, n. 24026

Presidente Messini D’Agostini – Relatore Nardin

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Roma ha riconosciuto, al fine della prosecuzione in Italia dell’esecuzione della pena, la sentenza pronunciata in data 25 novembre 2011 dalla Corte di appello di Mons (Belgio), divenuta definitiva il 13 dicembre 2018, con cui P.L. , nato in (omissis) , è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata, incendio doloso, rapina aggravata sequestro di persona.

2. La decisione precisa che con sentenza della Corte di appello di Roma del 15 dicembre 2015, divenuta irrevocabile, era stata disposta, a fini processuali, la consegna all’autorità giudiziaria del Belgio di P.L. , in esecuzione del mandato di arresto Europeo del Tribunale di Hainaut divisione di Mons, subordinandola alla consegna all’Italia per l’esecuzione della pena. Successivamente alla consegna dell’interessato all’autorità belga, in data 18 febbraio 2016, il Ministero della Giustizia, con nota del 2 agosto 2019, ha informato l’autorità giudiziaria italiana che l’autorità giudiziaria del Belgio aveva fatto pervenire la documentazione relativa alla sentenza pronunciata nei confronti di P.L. , divenuta definitiva, nonché il certificato di cui all’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI, datato 4 luglio 2019.

Dato atto del contenuto degli atti trasmessi, della manifestazione del consenso al riconoscimento espressa dal difensore del condannato, che non vi aveva provveduto personalmente, nonché dell’assenza di ragioni di rifiuto, ha disposto il riconoscimento, a fini esecutivi, della sentenza di condanna a dieci anni di reclusione, previa deduzione della carcerazione presofferta.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, P.L. , formulando due motivi di ricorso.

4. Con la prima doglianza fa valere la falsa applicazione del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 670 c.p.p.. Osserva che la Corte d’appello di Roma ha riconosciuto la sentenza della Corte d’appello di Mons, sull’erroneo presupposto della valida manifestazione del consenso al riconoscimento da parte del condannato, nonostante P.L. non vi abbia provveduto, essendo il consenso stato manifestato dal solo difensore di ufficio, in assenza di procura speciale a ciò destinata, e ciò pur non versandosi in una delle ipotesi di esclusione della necessità di consenso di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 4.

5. Con la seconda censura si duole della violazione del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, lett. c). Sostiene che la Corte d’appello di Roma non avrebbe potuto provvedere al riconoscimento della sentenza di condanna essendo intervenuto, in data 5 febbraio 2020, provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bruxelles, che ha riconosciuto al condannato la libertà provvisoria in vista dell’allontanamento dallo Stato, subordinandola alle condizioni di non commettere altre infrazioni, di rispondere alle convocazioni del pubblico ministero, di allontanarsi definitivamente dal Belgio, di non tornare in Belgio durante il termine di prova, senza essere in regola con la legge sull’ingresso nel territorio o a stabilirsi nel Regno senza autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza medesimo. Sottolinea che, dunque, nel momento in cui la Corte d’appello di Roma ha pronunciato sul riconoscimento della sentenza della Corte d’appello di Mons, era stato già concesso a P. il beneficio della libertà provvisoria, con sospensione dell’esecuzione, in virtù della legge dello Stato emittente, il che implica l’impossibilità di dare esecuzione alla sentenza straniera in Italia. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata.


2. Il primo motivo non può trovare accoglimento.


3. L’art. 6, paragrafo 1 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell’Unione Europea prevede che la sentenza di condanna, da eseguire in uno Stato dell’Unione diverso da quello emittente il provvedimento, al fine del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena, possa essere trasmessa allo Stato di esecuzione, corredata del certificato di cui all’art. 4 della medesima decisione quadro, unicamente con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.
La previsione relativa alla necessità di espressione del consenso alla trasmissione della sentenza è riprodotta dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10 comma 1, lett. d) rivolto all’attuazione, nell’ordinamento italiano, del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà, per la loro esecuzione nell’Unione Europea.
La necessità di subordinare la trasmissione della sentenza, ai fini della sua esecuzione, al consenso dell’interessato trova i limiti di cui all’art. 6, della decisione quadro 2008/909/GAI, riprodotti dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, che riferisce le disposizioni all’Italia come stato di esecuzione.
Non è, infatti, necessaria la previa acquisizione del consenso dell’interessato quando la sentenza sia trasmessa: allo Stato membro di cittadinanza dell’interessato (art. 6, par. 2, lett. a) conv. quadro, D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 1, lett. a), richiamato dal comma 4 del medesimo articolo); allo Stato membro verso il quale la persona interessata sarà espulsa “una volta dispensata dall’esecuzione della pena”, per un ordine di espulsione o di allontanamento contenuto nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi provvedimento preso in seguito alla sentenza (art. 6, par. 2, lett. b) conv. quadro, D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 1, lett. b), richiamato dal comma 4 del medesimo articolo); allo Stato membro nel cui territorio la persona è fuggita od è ritornata “a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti o a seguito della condanna emessa nei suoi confronti nello Stato di emissione (art. 6, par. 2, lett. c) conv. quadro, D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 4) ed il Ministro della giustizia abbia autorizzato l’esecuzione in Italia (D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 4).
Ora, come è chiarito dall’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI il consenso dell’interessato alla trasmissione della sentenza allo Stato di esecuzione, deve essere espresso conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.
Ciò che viene contestato dal ricorrente è che il consenso dell’interessato, in caso di personale manifestazione del medesimo, possa essere validamente dato dal difensore del medesimo, privo di procura speciale.
Viene sostanzialmente sottoposto a questa Corte il quesito sulla corrispondenza fra le modalità di formulazione del consenso alla trasmissione della sentenza da eseguire e la disciplina interna dello Stato Belga relativa ai poteri del difensore (che si afferma essere stato in questo caso difensore d’ufficio) non munito di procura.
Ebbene, al di là dell’onere di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, vi è che la questione non pare essere stata sottoposta in questi termini alla Corte territoriale, non solo il ricorrente non indica la norma giuridica di diritto interno che assume violata, ma neppure allega al ricorso in esame l’atto con il quale il consenso è stato reso nel suo interesse dal difensore, al fine di dimostrare l’assenza di un atto di conferimento del potere di manifestazione della volontà da parte del difensore in sua vece.
Ciò, nondimeno, impedisce qualsivoglia valutazione in questa sede, in quanto: "Il principio iura novit curia non si estende fino ad autorizzare il giudice a svincolarsi integralmente, nell’analisi delle norme di un ordinamento straniero, dalle prospettazioni del ricorrente" (Sez. 6 n. 40599 del 30/09/2014, T.M.N IL, non massimata).

4. Il secondo motivo non è fondato.

5. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione quadro 2008/909/GAI "si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all’esecuzione in altro Stato dell’U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso - manifestato nell’invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro. Quindi è regola inderogabile a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un’esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro" (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti Claudio).
Siffatto principio trova il suo corollario nel paragrafo 3 dell’art. 13 della decisione quadro richiamata, laddove si prevede che "Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato non esegue più la pena".

Dunque, sino a quando lo Stato di esecuzione non riconosca la sentenza e “non sia iniziata l’esecuzione della pena”, lo Stato emittente non perde la propria sovranità in ordine all’esecuzione della condanna emessa. Solo quando le due condizioni si siano realizzate il potere sovrano dello Stato emittente sulla condanna emessa dall’autorità giudiziaria ‘internà declina in favore dello Stato di esecuzione, la cui collaborazione con lo Stato emittente, se, da un lato, non può esorbitare dal disposto della condanna “interna” (assicurando, per esempio, solo un’esecuzione parziale senza previo accordo ai sensi dell’art. 10 della decisione quadro 2008/909/GAI), dall’altro, necessita di far ricorso al potere “proprio”, al fine di darvi effettiva applicazione, nell’ambito del quadro giuridico nazionale.
Si tratta di un principio specificamente enunciato dall’art. 17 della decisione quadro 2008/909/GAI, secondo cui "L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale".
Ora, nel caso di specie, come si è anticipato, l’autorità giudiziaria italiana è stata investita del riconoscimento della sentenza straniera, con la trasmissione (nota del 2 agosto del Ministero della Giustizia) da parte dell’autorità belga della documentazione relativa alla sentenza pronunciata nei confronti di P.L. , divenuta definitiva, nonché del certificato di cui all’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI, datato 4 luglio 2019. Allega, tuttavia il ricorrente che, nelle more del procedimento di riconoscimento della sentenza della Corte di appello di Mons, innanzi alla Corte di appello di Roma, è intervenuto, in data 5 febbraio 2020, un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bruxelles con il quale è stata accordata la libertà provvisoria, in vista dell’espatrio, sottoposta ad una serie di condizioni, a fronte della sussistenza dei presupposti normativi, di cui il Tribunale dà conto, fra cui espiazione di giorni 1230, equivalenti ad oltre un terzo della pena, come richiesto dalla legge belga per la concessione del beneficio.
Si tratta, dunque, di un provvedimento, assunto dall’autorità giudiziaria del Belgio, antecedente al riconoscimento della sentenza della Corte di appello di Mons, da parte della Corte di appello di Roma.
La legge del 17 maggio 2006 dello Stato belga, espressamente richiamata, quale presupposto applicativo della misura concessa al ricorrente, prevede la liberazione provvisoria in vista dell’allontanamento dallo Stato all’art. 25, definendola “un modo di esecuzione della pena” detentiva, a mezzo della quale il condannato, privo di permesso di soggiorno in Belgio, sconta la pena fuori dal carcere in un altro Stato, con il rispetto delle condizioni che gli sono imposte, per un determinato periodo di prova" (art. 25 "La mise en libertà provisoire en vue de l’èloignement du territoire est un mode d’execution de la peine privative de libertà par lequel le condamnè, pour qui il ressort d’un avis de l’Office des etrangers quil n’est pas autorisé ou habilitè à sejourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposees pendant un delai d’epreuve determinè.").
Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bruxelles costituisce, dunque, un intervento sulla modalità di esecuzione della pena, successivo la richiesta all’autorità giudiziaria italiana di riconoscimento della sentenza della Corte di appello di Mons, e che, nondimeno, non è stato accompagnato dal ritiro del certificato, previsto dall’art. 13 della decisione quadro 2008/909/GAI.
Si pone, quindi, un problema, da un lato, di compatibilità della richiesta di riconoscimento ed esecuzione della condanna in Italia con il provvedimento assunto dal Tribunale di Sorveglianza di Bruxelles, dall’altro, di compatibilità fra la misura inerente all’esecuzione assunta dall’autorità giudiziaria belga e l’ordinamento penitenziario italiano, che non prevede misure “in libertà” della durata della pena ancora da scontare da parte di P. .
Il primo quesito, espressamente sollevato dal ricorrente che nega il potere dell’autorità giudiziaria italiana di dare esecuzione alla sentenza dell’autorità giudiziaria belga, deve, invece, trovare risposta positiva.
La richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sentenza della Corte di appello di Mons, infatti, non è in contraddizione con il provvedimento assunto dal Tribunale di Sorveglianza di Bruxelles, posto che la condanna non ha cessato di essere esecutiva, successivamente alla richiesta di trasferimento. Anzi, l’autorità belga, ha disposto, in sede esecutiva, sulle modalità di esecuzione, stabilendo che la pena residua sia scontata nel paese di esecuzione con misura non detentiva (“fuori dal carcere”).
Il che implica la necessità di provvedere al riconoscimento della sentenza della Corte di appello Mons, non essendo, altrimenti, possibile alcuna esecuzione della pena in Italia. Con l’ovvia conseguenza che il certificato non poteva essere ritirato, perché sarebbe venuto meno il presupposto dell’esecuzione al di fuori del Belgio, che rappresenta il contenuto stesso del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza (o meglio Tribunal de l’Application des peines) di Bruxelles.
D’altro canto, va ricordato che l’esecuzione del mandato di arresto Europeo, in forza del quale P. fu consegnato all’autorità belga il 18 dicembre 2016, era stato condizionato dall’autorità giudiziaria italiana all’esecuzione della pena in Italia.
Nondimeno, non solo la Corte di appello di Roma non fa alcun cenno al provvedimento allegato dal ricorrente - che neanche menziona - ma neppure quest’ultimo affronta direttamente la questione, pur sollecitando, con la produzione del provvedimento del Tribunale di Bruxelles, la verifica della sua compatibilità con l’esecuzione in Italia.
E, tuttavia, questa Corte ha ritenuto che "In tema di riconoscimento per l’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell’Unione Europea, è rilevabile d’ufficio la violazione del principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un’esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l’attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull’esecuzione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello, sul presupposto che il giudice nazionale non poteva procedere, senza il preventivo consenso dello Stato di emissione, al riconoscimento di una sentenza che avrebbe consentito l’applicazione dell’indulto, per effetto del quale la pena detentiva inflitta sarebbe rimasta ineseguita). (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019 - dep. 22/11/2019, Zarotti Claudio, Rv. 277565).
Sebbene la sentenza testè richiamata si riferisse ad un caso del tutto diverso, riguardante l’applicazione dell’indulto e, quindi l’esecuzione solo parziale della pena inflitta dall’autorità straniera, deve ritenersi che il principio enunciato sia da estendere anche al caso di specie, nel quale si pone l’inverso problema di non dare alla sentenza per la quale è chiesto il riconoscimento e l’esecuzione, una forma di esecuzione non conforme alla modalità stabilita dallo Stato di condanna, o comunque più affittiva, posto che ciò comporterebbe la violazione del principio del rispetto della sovranità degli Stati di cui l’art. 10 Cost., contraddicendo, per altro verso, lo scopo stesso della decisione quadro 2008/909/GAI.
Dunque, il percorso da seguire è quello segnato dall’art. 10 della decisione quadro, cui corrisponde la disposizione di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 3 che prevede l’interlocuzione dello Stato di esecuzione con lo Stato emittente, per il caso in cui non possa assicurarsi da parte dell’autorità giudiziaria italiana l’esecuzione della pena in conformità alle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria belga, prima del riconoscimento della sentenza, ciò consentendo, peraltro, l’eventuale ritiro del certificato.
Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.