Il possesso (cioè la detenzione) di sostanza stupefacente può avere due finalità:
- per essere ceduta a terzi (regalare è reato come vendere!) o
- per uso personale.
Se la sostanza stupefacente viene detenuta (anche solo in parte) per una successiva cessione, si configura il reato (detenzione ai fini) di spaccio (cfr. il relativo approfondimento); invece, la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale configura un illecito amministrativo, come previsto dall'articolo 75 TU stupefacenti (DPR 309/1990).
E' forse utile precisare che la contestazione dell'articolo 75 NON viene MAI segnata sulla fedina penale: l'articolo 75 si riferisce ad una condotta penalmente lecita e sanzionata solo in via amministrativa.
Quindi: sia richiedendo il certificato penale del casellario giudiziale che la cosiddetta visura (che elenca tutte le condanne, anche quelle che non risultano dal casellario) NON comparirà la segnalazione per art. 75 DPR 309/1990. La persona coinvolta resterà quindi incensurata.
La banca dati delle forze dell'ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cd. CED) invece riporta la segnalazione, e quindi in caso di controllo patente ecc. è possibile che chi sia stato segnalato per art. 75 venga attenzionato in maniera più "incisiva" (assoggettato quindi ad una perquisizione) che non altri.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 75 E 75BIS DPR 309/1990)
Attenzione: la Corte Costituzionale con sentenza 94/16 dell'aprile 2016 ha dichiarto incostituzionale l'artiolo 75 bis TU stupefacenti.
Il possesso di sostanza stupefacente per uso personale non è reato ma è sanzionato in via amministrativa, cioè con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra
- patente / patentino di guida,
- porto d'armi,
- passaporto e carta d'identità a fini di espatrio,
- permesso di soggiorno per gli stranieri.
Dopo la riforma del dicembre 2005, La durata della sanzione può durare per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 (cd. droghe pesanti), e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo (droghe leggere).
Nel caso in cui la persona, al momento dell'accertamento abbia la disponibilità immediata di un veicolo a motore (cioè stia guidando all'atto del controllo) la norma prevede il ritiro immediato della patente per 30 giorni; per quanto riguarda il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si veda il relativo approfondimento.
Le forze di polizia inviano la relazione di accertamento al Commissario del Governo (che in Trentino Alto Adige fa le veci di Prefetto ed è competente per i residenti nelle province di Trento e di Bolzano anche se l'accertamento è avvenuto in una provincia diversa); l'interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi (nei quali usualmente si sottolinea la sporadicità dell'uso, lo stile di vita regolare, la stabile attività lavorativa, la situazione familiare, la disponibilità di una casa, attività sportive / volontariato / associazionismo, .. allegando tutta la documentazione opportuna).
Il Commissario del Governo convocherà dunque l'interessato a colloquio (nel caso di minorenni sono inviati al colloquio anche i genitori) presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.); il colloquio si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale ed ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
Dopo il colloquio ilprocedimento amministrstivo può avere diversi sviluppi: può essere archiviato o possono essere emesse le sanzioni amministrative.
SE E' LA PRIMA VOLTA?
(Solo) in caso di prima segnalazione, il Commissario del Governo può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze.
L'ammonimento può essere adottato solo per la prima segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio. Normalmente in caso di prima segnalazione per possesso di derivati della cannabis (hashish o cd. fumo, marijuana) si verrà solamente ammoniti; in caso di altre droghe (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), la procedura prosegue anche se è la prima volta con la proposta di affidamento volontario al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.D.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.
Già nella convocazione per il colloquio viene esplicitamente indicata la possibilità di presentare una attestazione del Servizio per le dipendenze territorialmente competente (Ser.D., come si chiama oggi il vecchio "Ser.T.") circa l'esito favorevole dello svolgimento di un programma "terapeutico e socio-riabilitativo" oppure "educativo-informativo" (art. 75 comma 2 DPR 309/1990); va da sé che in caso di segnalazione di uso di droghe cd. pesanti tale strada è assolutamente consigliabile per evitare (o almeno attenuare) le sanzioni amministrative.
In pratica, la persona deve essersi rivolta al Servizio per le dipendenze territorialmente competente (cfr. recapiti in calce) ed avere attivato e completato un programma al termine del quale il Commissariato potrà ritenere accertato l'assenza di dipendenza di sostanze e dunque non irrogare sanzioni / revocare quelle eventualmente adottate.
E SE NON MI PRESENTO?
La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale ma non un obbligo; in caso di mancata presentazione scattano le sanzioni (sospensione della patente, ..).
IL SER.D. ED IL PROGRAMMA "TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO" O "EDUCATIVO-INFORMATIVO"
Il Ser.D. può essere interpellato tra convocazione e colloquio con il Commissario del Governo per lo svolgimento di un programma che aiuti a superare il consumo di sostanza stupefacente. Il programma di solito ha per oggetto colloqui con operatori / psicologi ed eventualmente esami periodici delle urine o del sangue. Al termine del percorso, il Ser.D. certificherà l'esito del programma. Il rifiuto di effettuare il programma terapeutico, o l'interruzione ingiustificata comporta l'adozione delle sanzioni amministrative.
SE NON E' LA PRIMA VOLTA?
In caso di recidiva, in pratica in caso di altra segnalazione anche a distanza di anni, verranno sicuramente comminate le sanzioni (sospensione della patente fino a 3 anni, del passaporto o del porto d'armi fino a 1 anno). I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Commissario del Governo da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce: l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T..
E LA PATENTE?
Il Commmissariato del Governo, quando applica la sospensione della patente per l'articolo 75, deve comunicare tale sospensione alla Motorizzazione Civile che chiederà alla persona segnalata di recarsi periodicamente davanti alla Commissione medica locale, che verifica se la persona sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'idoneità alla guida. Si tratta di una procedura costosa e che potrà durare anche diversi anni; si tratta di una procedura che si aggiunge aquella prevista dall'art. 75 DPR 309/1990.
In sostanza, il consumatore segnalato alla Motorizzazione deve sottoporsi a proprie spese ad una serie di esami che dimostrino il non uso di stupefacenti.
Il tipo di esami richiesti per verificare il consumo di sostanze stupefacenti non è uguale in tutte le Commissioni, la maggior parte richiede il controllo delle urine da ripetersi per tre volte in un mese (una volta a settimana), altre richiedono l?esame del capello.
Se gli esami risultano negativi alle sostanze stupefacenti in tutti i controlli previsti, la Commissione Medica Provinciale concede il nulla osta e dopo il periodo stabilito dalla sanzione viene resa la patente.
La Commissione Medica Provinciale non concederà però il nulla osta fino a quando non avrà accertato che non vi è consumo (in caso venisse accertato l'uso di droga la sospensione si allunga oltre la sanzione).
La patente viene peraltro rinnovata però solo per 1 anno allo scadere del quale ci si dovrà sottoporre nuovamente degli esami per riconfermare l?idoneità; solo superando anche tali esami, la patente verrà resa per 10 anni.
Un'ultima annotazione: se dall'uso di droga deriva pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato in sede penale, anche non definitivamente, potrà subire ulteriori pesanti restrizioni (art. 75 bis DPR 309/1990: obbligo di dimora, divieto di frequentare locali pubblici, ..)
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SERVIZI PER LA DIPENDENZA (Ser.D). in Trentino:
- sito web del Ser.D. Riva del Garda
- sito web del Ser.D. Trento
- sito web del Ser.D. Rovereto
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Per saperne di piu' sull'applicazione pratica dell'articolo 75 DPR 309/90 si veda la ricerca delCollettivo Infoshock Torino Coordinamento Operatori Bassa Soglia del Piemonte (2011) (tratto da http://infoshocktorino.noblogs.org/files/2011/06/Lapplicazione-in-Italia-dellart.75-legge-309-90.pdf).
Si veda inoltre, sempre a cura del Collettivo Infoshock Torino Coordinamento Operatori Bassa Soglia del Piemonte (2011) il Manuale di Autodifesa sui controlli.
Approfondimento sul reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
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COMMISSARIATO DEL GOVERNO di TRENTO
Dirigente: dott.ssa E. D'Alessio
Responsabile procedimento/Addetto: Ass. Soc. Coord. Sig.ra Nadia Gadotti
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Corso III Novembre nr. 11 - 38100 Trento
Uffici: Via Piave, Nr. 1
Telefono: 0461.204511
Fax: 0461.204459 - 204666
Indirizzo di posta elettronica: nadia.gadotti@interno.it
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NORMATIVA:
Art. 75 DPR 309/1990 - Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: (2)
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; (3)
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) he la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. (5)
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (4)
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
(1) Articolo così modificato dall'art. 4-ter, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L'alinea che recitava: "1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:" è stato modificato dall'art. 3, co. 50, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 10, co. 1, lett. t), L. 15 marzo 2010, n. 38 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 24-quater, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) La lettera che recitava: "a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;" è stata così sostituita dall'art. 3, co. 50, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Il comma che recitava: "Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8." è stato così sostituito dall'art. 34, co. 7, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(5) Comma inserito dall?art. 1, comma 24-quater, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
Art. 75bis DPR 309/1990 - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure: (2)
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f). (3)
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.
(1) Articolo inserito dall'art. 4-quater, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L'alinea che recitava: "1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu' delle seguenti misure:" è stato così modificato dall'art. 3, co. 51, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dall'art. 3, co. 51, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.