Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Termine per il deposito della motivazione

7 ottobre 2016, Cassazione penale

L’indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall’art. 544, 3 comma c.p.p., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza e possiede rilevanza in relazione alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione.

La scelta codicistica di attribuire al dispositivo il compito di indicare l'eventuale maggior termine per la redazione delle motivazioni della sentenza non assolve solo ad un onere informativo, ma esprime l'esigenza che tale indicazione corrisponda ad un preciso atto di volontà del giudice cui la legge riserva in via esclusiva tale decisione, dispositivo che viene sottoscritto dal giudice (articolo 544 c.p.p., comma 1) ed é da lui letto in udienza. é, dunque, con la lettura del dispositivo che viene indicato l'eventuale maggior termine per il deposito delle motivazioni, lettura che costituisce il mezzo di pubblicazione della sentenza, dispositivo che viene inoltre allegato al verbale di udienza redatto dall'ausiliario a norma dell'articolo 480 c.p.p. e segg..

In caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello "scritto", quale risulta, cioé, dalla sentenza successivamente redatta completa di motivazione, debba darsi prevalenza al primo tanto che la mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, cio' sul rilievo che l'articolo 546 c.p.p., lettera f), nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, é il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione.

L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'articolo 544 c.p.p., comma 3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza e possiede rilevanza in relazione alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Si é ritenuto possibile, inoltre, che il maggior termine risulti solo dal verbale di udienza - ma non dal dispositivo sottoscritto dal giudice e ad esso allegato - poiché tale verbale é ugualmente idoneo al conseguimento dello scopo di portare preventivamente a conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine per impugnare.



CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Presidente: PAOLONI Giacomo
Relatore: GIORDANO Emilia
ha pronunciato la seguente.
Ordinanza n. 42559 dep. il 7 ottobre 2016



RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato (OMISSIS) e l'avvocato (OMISSIS) in data 30 maggio 2016 hanno depositato, corredata da numerosi allegati, richiesta di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 febbraio 2016 della Corte di appello di Ancona, depositata in data 25 febbraio 2016, con la quale, veniva confermata quella del locale Tribunale che aveva condannato (OMISSIS), unificati i reati come ritenuti ex articolo 81, comma 2 cod. pen., alla pena di anni cinque di reclusione e conseguenti statuizioni civili in favore di (OMISSIS). (OMISSIS) é stato ritenuto responsabile dei reati di peculato (articolo 314 c.p.) ascrittogli al capo A), in esso assorbiti i reati di cui ai capi C) e D) e omissione di atti di ufficio (articolo 328 c.p.), ascrittogli al capo B) perché, in qualità di messo presentatore del Servizio Protesti cambiari del Comune di (OMISSIS), incaricato della levata dei protesti cambiari, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di effetti cambiari, si appropriava delle somme derivanti dall'incasso degli effetti omettendo di elevare il protesto e comportandosi sulle somme incassate dai debitori emittenti uti dominus, senza fornire l'esito dell'avvenuto pagamento agli istituti di credito ed utilizzando tali somme per pagare altri effetti, cio' con riguardo ai numerosi effetti di cui all'elenco allegato alla comunicazione di notizia di reato del 22 novembre 2008 e con particolare riguardo alle somme di denaro incassate dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla (OMISSIS) di (OMISSIS).

2. Nella comune richiesta sia l'imputato che l'avv. (OMISSIS) deducono di avere udito personalmente, in sede di lettura del dispositivo, che il termine assegnato per il deposito della motivazione era quello di giorni novanta; che in data 12 maggio 2016 l'avvocato (OMISSIS) aveva inviato alla cancelleria della Corte di appello una richiesta relativa al deposito della motivazione una PEC rimasta priva di riscontro; che solo in data 20 maggio 2016, a seguito di accesso alla cancelleria della Corte di appello, incaricato dello studio (OMISSIS) aveva rilevato che la motivazione era stata depositata in data 25 febbraio 2016 e che nel dispositivo riportato in sentenza non vi era indicazione sul termine del deposito della motivazione. In pari data, controllato il dispositivo letto in udienza, si era rilevato che anch'esso non recava alcun termine per il deposito della motivazione, nonostante quanto udito senza dubbio alcuno in sede di udienza. Chiedono, pertanto, di essere restituiti nel termine per proporre impugnazione non avendo potuto osservare il termine di decadenza per caso fortuito.

3. L'avvocato (OMISSIS), deduce, in particolare, di essere ancora in termini per proporre l'impugnazione in proprio allegando di avere udito chiaramente, insieme all'imputato ed al dipendente dello studio, (OMISSIS), la previsione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione tanto di avere dato incarico al (OMISSIS) di aggiornare in questi termini lo scadenzario del sistema di gestione Cliens del proprio studio professionale, come asseverato dal predetto (OMISSIS) con le dichiarazioni rese al difensore e dall'estratto di n. tre pagine del gestionario Cliens allegate all'istanza. Deduce, altresi', la nullità del verbale di udienza poiché risulta presente agli atti del fascicolo una copia fotostatica del verbale di udienza, in tutto simile all'originale, a meno che per la mancata indicazione dell'orario di rientro in aula dopo la camera di consiglio e dell'orario di chiusura.

4. L'istante (OMISSIS), oltre a ribadire le ragioni innanzi indicate, allega la imprevedibilità dell'errore in cui era incorso il difensore e, conseguentemente la impossibilità per esso istante di vigilarne sull'operato evidenziando di essere stato sempre presente in udienza, anche nel dibattimento di appello, e l'impegno profuso personalmente nella difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio la propria competenza funzionale all'esame della richiesta di restituzione nel termine proposta ai sensi del disposto di cui all'articolo 175 c.p.p., comma 4, secondo cui sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione.

2. La richiesta, tuttavia, non puo' trovare accoglimento.

3. Osserva la Corte che la richiesta di restituzione in termini non ha fondamento, non risultando, se non sulla base di quanto riferito dall'imputato, dal difensore avv. (OMISSIS) e da (OMISSIS) che nel dispositivo di sentenza letto in udienza era indicato un termine piu' lungo, pari a giorni novanta, per la redazione della motivazione, indicazione che avrebbe, tratto in errore - secondo l'assunto u' l'imputato e il suo difensore circa la data di decorrenza del termine per la proposizione della impugnazione.

Tali dichiarazioni sono, in vero, per loro natura inidonee a fornire prova della verità dei fatti rappresentati a fronte del dato inequivoco desumibile dal contenuto e dal tenore del dispositivo letto all'udienza del 16 febbraio 2016 e del verbale di udienza della medesima data, nei quali non vi era stata alcuna indicazione di un termine piu' lungo per il deposito della sentenza.

Come ha correttamente rilevato il procuratore generale nella sua requisitoria scritta, richiamando costante orientamento della Corte di legittimità alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, la scelta codicistica di attribuire al dispositivo il compito di indicare l'eventuale maggior termine per la redazione delle motivazioni della sentenza non assolve solo ad un onere informativo, ma esprime l'esigenza che tale indicazione corrisponda ad un preciso atto di volontà del giudice cui la legge riserva in via esclusiva tale decisione (sulla natura e sulle ragioni di tale potere, ricondotto verosimilmente ad una valutazione ponderata del carico di lavoro giudiziario e ad esigenze di autorganizzazione e di razionalità del servizio giudiziario, cfr., in motivazione, Sez. U, n. 5878 del 1997), dispositivo che viene sottoscritto dal giudice (articolo 544 c.p.p., comma 1) ed é da lui letto in udienza. é, dunque, con la lettura del dispositivo che viene indicato l'eventuale maggior termine per il deposito delle motivazioni, lettura che costituisce il mezzo di pubblicazione della sentenza, dispositivo che viene inoltre allegato al verbale di udienza redatto dall'ausiliario a norma dell'articolo 480 c.p.p. e segg..

5. La Corte di legittimità ha anche affermato che, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello "scritto", quale risulta, cioé, dalla sentenza successivamente redatta completa di motivazione, debba darsi prevalenza al primo tanto che la mancata riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell'indicazione del termine di novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, cio' sul rilievo che l'articolo 546 c.p.p., lettera f), nell'indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, é il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione.

6. Proprio tale orientamento ribadisce, invece, che l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'articolo 544 c.p.p., comma 3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza (Sez. 1, n. 9620 del 11/06/1998, Manfré, Rv. 211277; cfr. altresi', Sez. 1, n. 40282, del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 257818) e possiede rilevanza in relazione alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Si é ritenuto possibile, inoltre, che il maggior termine risulti solo dal verbale di udienza - ma non dal dispositivo sottoscritto dal giudice e ad esso allegato - poiché tale verbale é ugualmente idoneo al conseguimento dello scopo di portare preventivamente a conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine per impugnare (Sez. 4, n. 2766 del 13/07/1995, Daini, Rv. 202922; Sez. 5, n. 32737 del 03/06/2010, Polloni, Rv. 248231).

7. Orbene, nel caso di specie, come detto, né il dispositivo letto in udienza né il verbale di udienza contengono alcuna indicazione sul termine di deposito della motivazione della sentenza che, del tutto conseguentemente con la previsione di non assegnare un termine, risulta essere stata depositata entro il termine di quindici giorni dalla deliberazione, e, dunque, nel termine assegnato dalla legge per il deposito della motivazione quando non sia stato possibile redigerla contestualmente, in camera di consiglio, al momento della deliberazione della sentenza.

8.Ritiene il Collegio che, a fronte del contenuto e tenore degli atti pubblici innanzi richiamati, vieppiu' rilevanti nel caso in esame in quanto non solo é attraverso essi che si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto ma anche univoci e concordanti nel loro tenore, che l'istante non ha assolto all'onere di provare il fatto dedotto, dovendosi all'uopo ritenere inidonee mere dichiarazioni provenienti dall'imputato, dal difensore o da collaboratori di studio meramente assertive circa informazioni captate in udienza che sono infondate alla stregua dei documenti indicati e che potrebbero essere erronee, a prescindere dalla buona fede di chi le deduce, perché non correttamente intese.

9. Premesso che l'istante non ha impugnato di falsità il verbale di udienza, rileva il Collegio che del tutto generica é la dedotta nullità del verbale di udienza riferita da una fotocopia di esso priva dell'orario di rientro in aula della Corte dopo la camera di consiglio e dell'orario di chiusura dell'udienza stessa. La presenza di tale fotocopia non é affatto conducente alla conclusione che il verbale sia stato sottoscritto prima del rientro in aula per la lettura del dispositivo sia perché, in ogni caso, la mancanza si risolverebbe in una mera irregolarità, atteso che la nullità del verbale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in virtu' del principio di tassatività di cui all'articolo 177 c.p.p. (Sez. 6, n. 45939 del 29/10/2015, Uzun, Rv. 265202).

10. Né é fondata la prospettazione difensiva, sviluppata nell'interesse di (OMISSIS), secondo la quale questi sarebbe stato impossibilitato a presentare impugnazione per caso fortuito in quanto indotto in errore e per un errore di diritto ascrivibile al difensore di fiducia. La possibilità per l'imputato di invocare il caso fortuito ai fini della restituzione in termini a fronte di errori di diritto riconducibili al difensore non trova riscontro nella giurisprudenza dove si afferma che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non puo' essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926): ipotesi qui da escludere perché smentita dalla stessa ricostruzione compiuta nella quale si dà atto di una erronea (ed indimostrata) percezione della realtà da parte del ricorrente.

11. Da quanto sopra osservato discende che la richiesta di restituzione in termine deve essere rigettata, con condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali