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Restituzione in temini a partire dall'arrivo in Italia (Cass. 24860/15)

12 giugno 2015, Cassazione penale

Per la persona che, al momento della notificazione dell'atto giudiziale, si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana.

Suprema Corte di Cassazione 

Sez. IV penale, Sent., (ud. 21/05/2015) 12-06-2015, n. 24860

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana M. - rel. Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C.E. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 113/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/02/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo
1. La corte d'appello di Roma, con provvedimento del 12 febbraio 2015, rigettava l'istanza di remissione in termini depositata da V.C.C.E. volta alla remissione in termini per l'impugnazione della sentenza del tribunale di Roma, pronunciata in data 10 giugno 2003 e divenuta irrevocabile il 1 novembre 2003, con la quale era stato condannato alla pena di 15 anni di reclusione ed Euro 300.000 di multa per reati concernenti gli stupefacenti.

Rilevava la corte d'appello che la prova della tempestività della richiesta di restituzione in termini doveva essere fornita dall'istante e nessuna prova era stata offerta.

2. Avverso il provvedimento della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione il V., a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in quanto la sentenza era stata pronunciata nella contumacia dell'imputato, il quale era stato dichiarato irreperibile.

Assumeva il ricorrente che era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico a seguito di istanza di estradizione e che l'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, prevedeva che il termine di 30 giorni per la proposizione dell'istanza di remissione in termini decorresse dalla consegna dell'imputato allo Stato italiano indipendentemente dalla conoscenza del procedimento o dalla nomina di uno o più difensori fatta in precedenza.

Motivi della decisione
Osserva la corte che il ricorso è fondato.

Invero la tempestività della presentazione dell'istanza di rimessione in termini da parte del V. discende dall'applicazione del principio giurisprudenziale più volte affermato dalla corte di legittimità (Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014 - dep. 02/02/2015, Lamcja, Rv. 262027; Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012 - dep. 16/01/2013, S., Rv. 254167) secondo cui il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Tale lettura della normativa risponde all'evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. Sia il testo che la ratio della disciplina esposta contrastano con la interpretazione fornita dalla corte di appello, non potendosi considerare intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente alla consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Dunque per la persona che, al momento della notificazione dell'atto giudiziale, si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Roma che procederà a nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015