In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010 - dep. 14/04/2011, F. e altro, Rv. 249898).
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 aprile ? 8 maggio 2014,
n. 18702
Presidente Squassoni ? Relatore Scarcella
Ritenuto in fatto
1. Z.G. ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 21/03/2013, depositata in data 19/06/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Piacenza in data 15/06/2010, il medesimo è stato condannato alla pena di anni 3 anni e mesi 6 di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, confermando nel resto l'impugnata sentenza di primo grado che aveva già unificato i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione; in particolare, il ricorrente è stato condannato per i reati di violenza sessuale continuata ed aggravata ai danni di una minore (M.S.), che non aveva compiuto ancora dieci anni (in quanto nata il (omissis)), in particolare consistiti in toccamenti reciproci e leccamenti delle parti intime della minore ed in baci sulla bocca (fatti contestati come commessi in (omissis) nel mesi estivi del (?) e degli anni precedenti).
2. Con il ricorso, tempestivamente proposto, vengono dedotti cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e 597, comma 5, c.p.p. e 609 bis, comma 2, c.p., nella parte in cui la Corte d'Appello ritiene di non potersi pronunciare sulla concedibilità dell'attenuante in ragione della mancanza di uno specifico motivo di impugnazione e non concedeva l'attenuante pur ricorrendone i presupposti.
Si duole il ricorrente dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere inammissibile per mancato rispetto delle forme e dei termini la richiesta di riconoscimento dell'attenuante della minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen., per essere stata formalizzata la richiesta solo oralmente all'udienza d'appello, affermazione, questa, che, a giudizio della difesa, sarebbe smentita dalla previsione contenuta nell'art. 597, comma 5, c.p.p. che consente al giudice d'appello di riconoscere, anche d'ufficio, le attenuanti; essendovi stata una sollecitazione della difesa alla concessione dell'attenuante, i giudici d'appello avrebbero dovuto valutarla.
In ogni caso, a giudizio della difesa, la motivazione fornita dalla Corte, nel negare l'attenuante in esame, sarebbe insussistente, essendosi limitata ad escluderla immotivatamente come desumibile dalla frase incidentale impiegata (?anche a prescindere dall'insussistenza oggettiva della circostanza richiesta"), mancando qualsiasi valutazione in ordine ai parametri che devono essere oggetto del giudizio di merito nella corretta applicazione dell'attenuante.
2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove ritiene implicitamente e definitivamente acquisiti presupposti di fatto invece oggetto di specifica impugnazione; vizio emergente dal confronto tra la sentenza e l'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato, depositato in data 27/10/2010 dall'avv. Castagneti; travisamento del fatto; violazione degli artt. 125, 597, comma 1, 598 c.p.p..
La sentenza sarebbe viziata anche da un errore di fatto, avendo ritenuto la Corte che nell'atto di appello non vi fosse una contestazione della materialità storica dei fatti; la difesa, diversamente, avrebbe decisamente contestato nell'atto di appello la ricostruzione storico temporale dei fatti che si assumevano accaduti; l'errore, pertanto, avrebbe determinato l'omessa motivazione in ordine alla valutazione dell'atto di appello sul punto della ricostruzione del fatto materiale, non avendo soddisfatto la questione prospettata in merito al periodo in cui i fatti sarebbero accaduti.
2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, la violazione ed errata applicazione dell'art. 111 Cost., 609 ter c.p., 125, 192, 195, 530, 546 e 603 c.p.p.; mancanza della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della testimonianza della minore p.o. ed, in particolare, in ordine alla formazione di falsi ricordi; nonché illogicità della motivazione nella parte in cui pone in relazione diretta l'omessa immediata denuncia con la formazione dei "falsi ricordi" derivando gli stessi invece da un malanimo familiare deducibile da altre fonti di prova; travisamento del fatto.
La sentenza, ancora, sarebbe viziata in quanto avrebbe "travisato" il contenuto dell'atto di appello che verteva non solo sulla questione dell'attendibilità a testimoniare della p.o., ma anche se la minore, in ragione delle peculiarità del suo vissuto, delle relazioni familiari e della sua patologia, potesse essere attendibile nel processo a carico del ricorrente, e cioè, in sintesi, se la p.o. potesse essere stata vittima della formazione di un falso ricordo a carico del ricorrente come sostenuto nell'appello; l'assenza di qualsiasi motivazione sul punto, conservava dunque inalterato il convincimento legittimo che la minore fosse stata o si sia indotta, anche involontariamente, a formarsi un falso ricordo, in ciò influenzata dalle condizioni socio familiari od ambientali o pel tramite di meccanismi inconsci di auto ed etero protezione da pericoli, veri od immaginari, che gravavano sulla stessa o sui suoi genitori; del resto, la probabilità di un "falso ricordo" ad avviso della difesa, sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale (il riferimento, in ricorso, alla relazione DSM Emilia Romagna del 13/09/97 a firma Dott.ssa M. , depositata all'ud. 13/04/2010; alle risultanze della perizia Dott.ssa Della Rosa; alla relazione del Dott. R. , che la descrive come affetta da un disturbo ossessivo compulsivo, i cui sintomi erano emersi nel (?) prima della denuncia, disturbo originato dalla paura di perdere i genitori; ancora, si fa riferimento al rapporto complesso con la madre, evidenziato dallo stesso perito nominato dal giudice, rispetto al rapporto più disteso con il padre, a fronte invece del rapporto padre/madre qualificato - unitamente a quello tra la madre e la suocera - come cattivo, confermato anche dalla madre e dal perito nominato dal giudice; ancora, il riferimento è all'influenza che la madre avrebbe avuto sul narrato della minore, essendo stata la prima vittima, a sua volta, di un abuso sessuale da bambina, ciò che avrebbe potuto determinare, anche inconsciamente, un'influenza sul dichiarato dalla minore, come dimostrato dalla violenta reazione della madre alle rivelazioni degli abusi da parte della minore fatte sulla spiaggia, cui erano seguite percosse della madre alla figlia, con possibile innesco di un meccanismo di immedesimazione); in definitiva, dunque, sarebbe emerso il difetto di un esame della credibilità della p.o. in senso onnicomprensivo, non avendo tenuto conto la Corte territoriale del c.d. malanimo dei genitori verso lo Z. ed il suo nucleo familiare, trattandosi di un dato processuale acquisito, sicché la Corte avrebbe dovuto motivare in ordine alla idoneità o meno dello stesso alla formazione del falso ricordo.
2.4. Deduce il ricorrente, con il quarto, articolato, motivo:
a) l'inutilizzabilità del contenuto dell'incidente probatorio del 26/09/2008 per violazione degli artt. 111 Cost., 499 c.p.p. e delle regola di esame del teste minorenne; mancanza di motivazione in relazione a tale richiesta (pag. 41 atto di appello);
b) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza riconosce, da un lato, l'inidoneità delle modalità con le quali è stato condotto l'incidente probatorio e, dall'altro, ne legittima l'esito richiamando il contenuto del suo risultato e sotto diversi ulteriori profili;
c) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza deriva l'attendibilità della teste dall'essere stata la dichiarazione accompagnata da congruità emotiva laddove tale congruità è comune al falso ricordo;
d) l'omessa motivazione in ordine all'utilizzabilità di un atto (l'incidente probatorio) assunto in violazione dei parametri prescritti dalla "Carta di Noto" che detta linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale del 4 - 7 luglio 2002;
e) l'omessa motivazione in ordine all'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della p.o. laddove non vengono indicati elementi ulteriori rispetto al proprio racconto dei fatti, quali circostanze di fatto, tempo e luogo che consentano l'inserimento del narrato in un contesto quali indicatori di veridicità.
In sintesi, la difesa del ricorrente si duole in quanto nell'atto di appello era stata prospettata l'inutilizzabilità dei risultati dell'incidente probatorio, in quanto assunto con modalità tali da aver compromesso grandemente la genuinità delle risposte, con violazione delle linee guida prescritte in materia di testimonianza dei minori; la Corte territoriale, pur riconoscendo la scorretta modalità di assunzione della prova, superava la questione ritenendo che, nonostante l'assunzione scorretta della prova della minore, il risultato fosse utilizzabile, in quanto la prova illegittimamente acquisita non può essere valutata utilizzando il suo risultato, sicché anche quest'ultimo è parimenti viziato essendo stato illegittimamente acquisito.
Ancora, si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, in quanto avrebbe erroneamente valutato la prova dichiarativa della minore, in quanto quest'ultima non sarebbe stata intrinsecamente dotata dei requisiti minimi di sufficienza che ne consentissero una valutazione attendibilità, atteso che il racconto della p.o. risulterebbe avulso da qualsiasi altra situazione dotata della minima specificità al punto da non essere collocabile in un contesto spazio - temporale corretto; inoltre, a fronte della scorretta assunzione della testimonianza della minore, condotta con modalità suggestive, i giudici d'appello avrebbero dovuto compensare la violazione dei diritti della difesa, con una puntigliosa motivazione in ordine alla valutazione degli elementi utilizzabili contro il ricorrente.
Altro profilo d'illogicità e contraddittorietà sarebbe individuabile in quel passaggio della motivazione in cui la Corte coglie nella "congruità emotiva" che accompagnava il racconto della minore la prova della non ripetizione meccanica di un racconto memoria; l'affermazione, a giudizio della difesa, sarebbe errata ed illogica, in quanto un falso ricordo involontario ed inconsapevole genera le medesime sofferenze di uno vero; analogamente, nella valutazione delle testimonianze "de relato", la Corte d'appello non avrebbe potuto prescindere dall'osservare che, per quanto riguardava le dichiarazioni della madre, il rapporto tra i due soggetti era già stato descritto, mentre per quanto riguarda quelle della teste F. il tutto accadeva in concomitanza del giudizio, sicché, essere gli atti coevi, non consentiva di utilizzare quello extra processuale quale elemento di riscontro di quello processuale.
2.5. Deduce il ricorrente, con il quinto ed ultimo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui viene respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia a fronte del quadro accusatorio descritto; erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p..
La sentenza d'appello sarebbe, infine, viziata nella motivazione in ordine al rigetto della richiesta ex art. 603 c.p.p. di perizia, essendo determinante l'approfondimento psicologico per il superamento delle questioni prospettate.
2.6. All'udienza odierna la difesa di parte civile ha depositato atto d'intervento dell'interesse della minore, medio tempore divenuta maggiorenne, dichiarando di mantenere e rinnovare le difese e le domande già svolte nei precedenti gradi di giudizio.
Considerato in diritto
3. il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà oltre.
4. La stretta connessione tra i vari motivi di ricorso e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; gli stessi, poi, pur evocando un vizio di violazione di legge, riconducono in realtà la rilevanza del vizio al procedimento logico - giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione del compendio probatorio, sicché tale vizio non può non riverberarsi sul percorso logico - argomentativo espresso nella motivazione della sentenza; discorso diverso, come si vedrà, va fatto invece con riferimento alle censure mosse con il primo motivo di ricorso che afferisce a questione attinente alla violazione di legge sostanziale, questione che il Collegio ritiene meritevole di accoglimento per le ragioni di cui si dirà oltre) ne consente la loro trattazione congiunta.
5. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi; da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 ).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile).
Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di una persona offesa che, all'epoca dei fatti, era sicuramente minorenne (essendo nata il 1 dicembre 1995), non portatrice di alcuna patologia mentale, dunque in quanto tale capace a deporre ex art. 196 cod. proc. pen..
6. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni; nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
7. Altra considerazione di carattere generale - necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale - è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.
Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste; in questo senso deve sempre ricordarsi - in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi - che mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v.; tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703).
Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.
Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito.
Oggetto della censura deve essere invece l?iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.
Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3A, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda d'ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna -ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
8. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti dal ricorrente (limitatamente a quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bologna è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze processuali; dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della minore ad offrire la prova degli abusi sessuali sofferti. Ma - si ripete - non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva; ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo - può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Bologna e del Tribunale di Piacenza lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione; mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo del ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della persona offesa alla luce della presunta influenza e suggestionabilità di cui sarebbe stata vittima, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.
Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana; conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
9. Può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, muovendo anzitutto dall'unico, per priorità logica e cronologica tra quelli proposti, che investe profili di doglianza di natura sostanziale, ritenuto meritevole di accoglimento.
9.1. Ritiene, sul punto, il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato, atteso che la parte ebbe a sollecitare, sebbene in sede di conclusioni e non proponendo uno specifico motivo di appello, l'esercizio del potere di riconoscere l'attenuante della minore gravità del fatto, prevista dall'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen..
L'omessa motivazione sul punto, com'è noto, è sindacabile davanti a questa Corte, essendo già stato affermato da questa stessa Sezione che il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 597 cod.proc.pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello - invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è sindacabile in cassazione l'omessa motivazione da parte del giudice d'appello in merito al mancato esercizio di tale potere d'ufficio (Sez. 3, n. 21273 del 18/03/2003 - dep. 15/05/2003, Gueli, Rv. 224850).
È, dunque, configurabile l'invocata violazione di legge.
Per completezza, peraltro, sussisterebbe comunque anche il dedotto vizio motivazionale, atteso che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente, ai limiti dell'apparenza, risolvendosi nell'affermazione incidentale (?anche a prescindere dall'insussistenza oggettiva della circostanza richiesta"), mancando qualsiasi valutazione in ordine ai parametri che devono essere oggetto del giudizio di merito nella corretta applicazione dell'attenuante.
L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, limitatamente alla questione vertente al mancato riconoscimento dell'attenuante de qua.
10. Può, quindi, procedersi all'esame dei motivi di ricorso proposti dalla difesa del ricorrente, tendenti a far rilevare asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata.
Si procederà al loro esame per categorie omogenee di censura, analizzando - attesa la loro natura di censure motivazionali - la valutazione delle argomentazioni esposte dai giudici di merito rispetto ai singoli profili di doglianza.
Può, però, sin d'ora affermarsi come le doglianze ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati all'imputato.
Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti, il ricorrente perviene alla conclusione che la Corte d'appello, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo della persona offesa (e degli altri testi assunti, tenuto conto anche delle critiche espresse in ordine alle risultanze degli psicologi e del perito nominato dal GIP in ordine alla capacità a testimoniare) l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
Il ricorrente, però, così argomentando, non fa altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo rispetto alle risultanze processuali; d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, le quali invece - come già sopra rilevato nella premessa in diritto - ove sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte emiliana si cura di fare.
Quindi correttamente la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico.
La Corte d'appello (ed il tribunale, prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le due motivazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, provvedendo il giudice d'appello ad argomentare altrettanto puntualmente sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni della persona offesa, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto ai profili di doglianza sollevati in relazione alla contestata questione del "falso ricordo" o della censura riferita alla "congruità emotiva" del racconto della persona offesa rispetto ai pretesi abusi.
10.1. Premesso quanto sopra, può affermarsi anzitutto l'infondatezza del primo motivo, atteso che il punto relativo alla ricostruzione storica viene affrontato a pag. 8 dell'impugnata sentenza, a proposito dell'analisi valutativa espressa in relazione al profilo della credibilità della minore.
Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, sulla questione del c.d. "falso ricordo" la motivazione della Corte territoriale è assolutamente convincente ed adeguata (v. pag. 7 dell'impugnata sentenza). Sul punto, gli elementi richiamati nel ricorso, come la questione inerente ai rapporti familiari o quella afferente all'asserita suggestionabilità della minore ad opera di terzi (la madre, in particolare), mirano a sottoporre a questa Corte questioni di mero fatto, richiedendo alla Cassazione di esprimere un, inammissibile in questa sede, giudizio di merito, senza peraltro tener conto delle puntuali argomentazioni svolte dalla Corte d'appello sulle questioni medesime (come agevolmente si evince dalla semplice lettura della motivazione della Corte territoriale a pag. 7 in relazione alla questione della suggestionabilità).
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso di appalesa anche generico.
Infondatamente, peraltro, si sostiene in ricorso che la motivazione della sentenza impugnata poggi su considerazioni induttive, anziché su prove rappresentative, e che il progredire delle accuse sia dipeso da suggestioni o confidenze prive di agganci con la realtà: non vi è alcuna dimostrazione, infatti, di un preteso "contagio dichiarativo" od un "falso ricordo", che solo assertivamente si sarebbe innescato attraverso uno scambio di informazioni tra persone chiamate a deporre in ordine ad una vicenda loro capziosamente rappresentata.
Non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri della Corte di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a fronte di un compiuto esame - operato dai giudici del merito - esteso a tutte le risultanze processuali e che non ha tralasciato alcuna acquisizione probatoria, fornendo risposta a tutte le contestazioni difensive.
Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, maggiormente articolato ma parimenti infondato, si rileva:
- quanto alle doglianze esposte ai punti a), b) e d) del motivo, va osservato che l'assunzione con metodologia non rispondente ai criteri della c.d. Carta di Noto o, ancora, la natura suggestiva delle domande che sarebbero state rivolte alla minore, com'è noto, non determina l'inutilizzabilità delle risultanze dell'esame svolto in sede di incidente probatorio; sul punto, è sufficiente qui ricordare, anzitutto, il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010 - dep. 14/04/2011, F. e altro, Rv. 249898); dall'altro, è costante la giurisprudenza di questa Sezione nell'affermare che in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090);
- quanto al profilo di doglianza di cui al punto e) del quarto motivo di ricorso, si osserva come il rapporto tra "congruità emotiva" e "falso ricordo", nella ricostruzione del ricorrente, si risolve nella sostanza, ancora una volta, in una censura in punto di fatto rispetto alla valutazione operata dalla Corte d'appello (v. pag. 8), dunque, nuovamente, in una manifestazione di dissenso sulla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale;
- quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza espresso al punto e) del quarto motivo di ricorso, si osserva come anche in questo caso la censura appare espressione del dissenso sulla valutazione operata dalla Corte territoriale della prova dichiarativa della minore, in particolare in ordine alla credibilità intrinseca, questione su cui la Corte d'appello si sofferma puntualmente (v. pag. 7/8 della motivazione).
La doglianza del ricorrente, con la quale - siccome postulante un preteso travisamento del fatto - si chiede sostanzialmente il riesame nel merito della vicenda, risulta dunque infondata.
Tutte le predette censure si appalesano dunque improponibili in sede di legittimità, sostanziandosi in una generica sollecitazione al riesame nel merito dell'attendibilità delle propalazioni accusatorie, quindi della ricostruzione probatoria dei fatti (condotta invece dai giudici d'appello, sul punto, con adeguata e logica motivazione).
Tutti i motivi enunciati rivolgono, in sostanza, al Giudici di legittimità la richiesta di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal Giudice di merito.
In altre parole, le censure, avendo come obiettivo l'apprezzamento sul contenuto e sulla valenza delle prove dichiarative operato dal giudice di merito, mirano ad introdurre un controllo non consentito.
È, infatti, precluso in questa sede procedere ad una rinnovata valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Ed é principio non controverso che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né è tenuta a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se essa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
E l'impugnata sentenza, sotto tale profilo, non merita censura.
11. Quanto, infine, al quinto ed ultimo motivo di ricorso, l'infondatezza del medesimo in ordine alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. (e, segnatamente, alla mancata rinnovazione della perizia psicologica della minore), discende dal condivisibile percorso argomentativo svolto dai giudici d'appello in ordine alle ragioni del mancato esercizio del potere discrezionale, avuto riguardo, nello specifico, al giudizio espresso dai numerosi psicologi e dal perito nominato dal GIP del tribunale (v. pag. 5 dell'impugnata sentenza), in ordine alla piena capacità di rendere testimonianza della minore, vittima degli abusi.
La Corte territoriale ha, dunque, fatto buon governo del principio più volte affermato da questa Corte nel senso che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, precisando che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062). E, sotto tale profilo, la sentenza impugnata si appalesa immune da censure.
12. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente alla questione afferente l'applicabilità dell'attenuante dell'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto.
13. Nonostante il rigetto dei restanti motivi di ricorso, non dev'essere pronunciata condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente; ed invero, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna - limitatamente all'applicabilità dell'attenuante dell'art. 609 bis, u.c., c.p..
Rigetta, nel resto, il ricorso.