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Tortura della polizia, nessuna estradizione (Cass. 1451/20)

15 gennaio 2020, Cassazione penale

Nessuna estradizione verso il Brasile, dove è preoccupante la situazione relativa agli abusi commessi da parte degli apparati di custodia e sicurezza, abusi di natura tale da potersi tecnicamente qualificare in termini di tortura secondo l'accezione prevista dal diritto internazionale.

 

Cassazione penale  

Sent. Sez. 6 Num. 1451 Anno 2020

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 27/11/2019 sentenza 15/1/2020

sul ricorso proposto da MTF, n. Vitoria - Espirito Santo (Brasile) **.1985 avverso l'ordinanza n. 166/18 Corte d'Appello di Milano del 06/06/2019

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale,

d.ssa P. Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore del ricorrente, avv. GC, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato sus- sistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione di FMT, avanzata dal Governo della Repubblica Federativa del Brasile in esecuzione di un ordine di arresto emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Vitoria (Stato di Espìrito Santo) in relazione al reato di frode finanziaria ai danni di investitori privati commesso in Brasile fra il 2013 e il 2017.

Dato preliminarmente atto che nella procedura trova applicazione il trattato bilaterale sottoscritto tra Italia e Brasile il 17 ottobre 1989, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità in relazione al reato di truffa di cui agli artt. 168, 171, 288 e 299 cod. pen. brasiliano, osservando che lo stesso non è di natura politica e che le autorità brasiliane hanno trasmes- so la documentazione prevista dall'art. 12, comma 2 lett. a) della Convenzione Europea di estradizione.

La Corte ha, invece, respinto la specifica doglianza sollevata dall'estradando, affermando che non sussistono elementi concreti per ritenere che le condizioni carcerarie brasiliane siano tali da violare i diritti dell'uomo (art. 705, comma 2 lett. c] cod. proc. pen.) né che la situazione internazionale del Brasile sia parti- colarmente caotica e pregiudizievole alla consegna.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con cui sono stati dedotti i seguenti motivi di censura.

Omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo per lo estradando di essere sottoposto a trattamento carcerario disumano in caso di consegna e conseguente erronea applicazione degli artt. 698 comma, 705 com- ma 2 lett. c) cod. proc. pen. e 5 lett. b) Trattato di estradizione bilaterale del 17 ottobre 1989 (legge 23 aprile 1991, n. 144).

A tal fine M deduce anche di avere allegato ad una memoria depositata alla Corte milanese diversi allegati, di cui quattordici espressamente dedicati alla situazione carceraria del Brasile, con particolare riferimento allo Stato di Espirito Santo, vista nell'ottica del rispetto dei diritti umani delle persone ivi detenute.

A fronte di tale copiosa documentazione, la Corte territoriale si è, però, limitata a negare in maniera apodittica l'insussistenza di condizioni carcerarie tali da comportare il pericolo di trattamenti inumani e degradanti.

Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motiva- zione in punto di sussistenza del requisito della doppia incriminabilità in relazione ai reati per cui vi è richiesta di estradizione e violazione dell'art. 13 cod. pen. e dell'art. 2 del Trattato bilaterale di estradizione.
Deduce in particolare che alla Corte territoriale è stato evidenziato che difetta

il requisito della doppia incriminabilità per il reato di falso materiale in scrittura privata (art. 298 cod. pen. brasiliano), attesa intervenuta depenalizzazione nell'ordinamento italiano dell'art. 485 cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016, mentre in sede di discussione si è posto in rilievo che il contestato reato concorrente di cui all'art. 299 cod. pen. brasiliano (falso ideologico in atto sia pubblico che privato) riguarda in realtà solo una scrittura privata.

Con un terzo motivo, deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un titolo legittimante l'estradizione riguardo a tutti i reati oggetto della richiesta avanzata dalle autorità brasiliane ed erronea applicazione dell'art. 1 del Trattato bilaterale.

Il ricorrente allega, infatti, che nell'atto conclusivo delle indagini non risultano più contemplate le accuse di appropriazione indebita (art. 168 cod. pen. brasilia- no) e di falso ideologico in scrittura privata (art. 299 cod. pen. brasiliano), men- tre vengono contestate fattispecie per le quali non è stata mai richiesta l'estra- dizione (art. 288 cod. pen. brasiliano e art. 1 della Lei 9.613/98 brasiliana).

Con un quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce, infine, violazione dell'art. 26 Cost. per essere egli in possesso anche della cittadinanza italiana ed in forza di tale stato non potendo - vista l'assenza della condizione di reciprocità assi- curata dal Brasile, che non concede l'estradizione dei propri cittadini - essere ivi estradato.

3. Con memoria depositata il 21 novembre u.s., è stata prodotta la traduzione in lingua italiana della copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei con- fronti dell'estradando, della memoria difensiva presentata dalla sua difesa nello ambito del procedimento e per finire un articolo di giornale italiano relativo a una grave vicenda occorsa in un carcere brasiliano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla motivazione.

2. Va dato preliminarmente conto che il Collegio ha disposto l'acquisizione della documentazione allegata dalla difesa del ricorrente alla memoria depositata alla Corte d'Appello di Milano al fine di documentare lo stato delle attuali condizioni in cui versano le strutture penitenziarie dello Stato brasiliano di Espirito Santo, dove cioè l'estradando dovrebbe essere collocato in caso di accoglimento della richiesta di consegna, non essendo tale documentazione pervenuta unitamente al fascicolo processuale.

Tra i numerosi (diciassette) documenti allegati alla memoria spicca il dossier, tradotto anche in lingua italiana, relativo alle Osservazioni Generali sull'esecuzione penale nello Stato di [spirito Santo redatte dal Nucleo di esecuzione penale dell'Avvocatura Pubblica di tale Stato e riferite al periodo 2013-2018.

Il rapporto, pur riconoscendo che vi sono stati degli avanzamenti nel sistema penitenziario statale rispetto ad una precedente valutazione risalente al 2009, soprattutto in termini di aumento del numero delle strutture fisiche delle unità di detenzione, ha tuttavia registrato l'assenza di miglioramenti nella politica carceraria in termini di maggiore rispetto della dignità umana, soprattutto ma non esclusivamente a causa del grave sovraffollamento degli istituti di pena (pag. 5); risulta, inoltre, ancora preoccupante la situazione relativa agli abusi commessi da parte degli apparati di custodia e sicurezza, abusi di natura tale da potersi tecnicamente qualificare in termini di tortura secondo l'accezione prevista dal diritto internazionale (pag. 8).

La restante documentazione, in lingua portoghese con allegata traduzione asseverata in italiano, segnala ulteriormente le gravi condizioni in cui versano le carceri statali e trova completamento negli estratti di due rapporti delle note organizzazioni internazionali non governative Human Rights Watch e Amnesty International riguardanti il Brasile nel suo complesso per gli anni 2017 e 2018.

Tanto premesso, deve rilevarsi come a fronte a tale mole di elementi informativi, tra cui il rapporto ufficiale di un organo dello stesso Stato di Espirito Santo, la Corte di Appello di Milano abbia del tutto abdicato al dovere di verificare se vi sia motivo di ritenere che l'estradando possa essere sottoposto a pene o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti configuranti violazione dei diritti fondamentali della persona a motivo del suo previsto internamento in una delle unità detentive dello Stato di Espirito Santo.

A tale omessa pronuncia su di un punto fondamentale delle deduzioni difensive, costituente violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1 cod. proc. pen., dovrà porre rimedio altra Sezione della Corte territoriale cui gli atti vanno trasmessi previo annullamento della sentenza impugnata.

3. La mancata verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. non è, tuttavia, l'unico punto della decisione che impone un nuovo apprezzamento da parte della Corte di merito.

Con memoria depositata il 21 novembre, la difesa dell'estradando ha prodotto la copia in lingua portoghese, con allegata traduzione asseverata in italiano, della denuncia del Pubblico Ministero di Vitoria (Stato di Espirito Santo) del 4 febbraio 2019 e vale a dire la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pubblica accusa nell'ambito del procedimento che sta alla base della richiesta estradizionale.

Nell'atto, previa congrua descrizione dei fatti contestati, si precisa che la ri- chiesta riguarda i delitti previsti dagli artt. 171 cpv., 288 cpv. e 298 del codice penale brasiliano nonché dall'art. 1 cpv. della legge n. 9613/1998.

Riguardo a tale punto, la Corte di Milano si limita a stabilire che il reato per cui si procede è quello di truffa di cui agli artt. 168, 171, 288 e 299 del codice penale brasiliano, dove la sinteticità della statuizione comporta incertezza riguar- do sia all'unicità ovvero alla pluralità dei titoli di reato sia l'esatta individuazione delle ipotesi delittuose su cui la richiesta estradizionale è basata.

Anche su tale punto, dunque, altra sezione della Corte d'appello dovrà svolgere un più accurato e completo scrutinio.

4. Inammissibile risulta, invece, in questa sede la deduzione riferita alla pre- tesa violazione dell'art. 26 Cost. per avere il ricorrente doppia cittadinanza italiana e brasiliana, asseritamente preclusiva dell'estradizione verso il Brasile che, non assicurando condizioni di reciprocità, non concede l'estradizione dei propri cittadini, deduzione che oltre a rimanere allo stadio di mera allegazione, non risulta essere stata previamente proposta dinanzi alla Corte di merito.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 7 novembre 2019
Il Presidente                  L'estensore