Il presupposto dell'addebito della separazione in caso di adulterio è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.
Una generica affermazione di volontà riconciliativa da parte del coniuge traidto non elide la gravità del vulnus subito: in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
(ud. 19/02/2013) 27-06-2013, n. 16270
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21559-2011 proposto da:
G.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BUSACCA DIEGO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LA VALLE FRANCESCO giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 435/2010 della CORTE D'APPELLO di MESSINA del 17/06/2010, depositata il 16/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso come da relazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
"La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 435 del 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Messina del 4 luglio 2008, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi A.S. e G.R., con affidamento condiviso dei figli Minori, collocati presso il padre, assegnatario della casa coniugale e obbligato al loro mantenimento.
Venivano, in particolare, rigettate le impugnazioni rispettivamente proposte dai coniugi, rilevandosi, quanto alla domanda di addebito, già rigettata, e riproposta dal marito, che l'infedeltà della moglie non avesse avuto incidenza causale sulla crisi coniugale, avendo l' A. dichiarato, all'udienza presidenziale, di essere disposto a conciliarsi con la moglie, e, quanto alla domanda di mantenimento avanzata da quest'ultima, che, a fronte di una condizione economica del coniuge "limitata", era emerso che la predetta svolgeva attività di collaborazione retribuita in favore di un fratello.
Si ritiene che i ricorsi, previa riunione, possano essere decisi in camera di consiglio, imponendosi, in considerazione della manifesta fondatezza, l'accoglimento dell'incidentale, assorbente rispetto al principale ed alle rimanenti questioni.
Come già evidenziato, la corte territoriale ha ritenuto che "la mera inosservanza da parte della G. dell'obbligo di fedeltà coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugali", in quanto il medesimo A., in sede di audizione all'udienza presidenziale, ha dichiarato: "(sono) disposto a conciliarmi con mia moglie, nonostante che la stessa ha un amante, tale T. o T., da circa otto mesi".
Il vizio motivazionale denunciato con il ricorso incidentale ricorre pienamente, in quanto, pur movendo dalla premessa incontestata dell'adulterio commesso dalla G., la cui scoperta aveva provocato la domanda di separazione con addebito da parte del coniuge, la corte territoriale, senza per altro evidenziare alcun elemento rimarchevole a carico di quest'ultimo, nè la preesistenza di una crisi coniugale, ha escluso il nesso sulla base della mera disponibilità al perdono manifestata dall' A. nel corso dell'udienza presidenziale.
Orbene, se da un lato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sè non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale.
Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007).
Quando, al contrario, in presenza di una condotta univocamente tra sgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi della rapporto coniugale, ed anzi si da luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo".
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
La decisione impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, senza incorrere nell'evidenziato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013