Il rifiuto di consegna in tema di mandato di arresto Europeo, che vieta la consegna di madre di prole di età inferiore ai tre anni salvo, nel caso del mandato processuale, la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari è l'estrinsecazione di un principio di ordine generale che trova applicabilità anche nella materia della estradizione.
E non rileva l'eventuale limite testuale della citata disposizione in materia di mandato di arresto bensì il complesso di principi fondamentali in tale particolare materia: si dovrà, quindi, tener conto delle esigenze dei figli minori, in tal caso con particolare riguardo al figlio di età minore dei tre anni, del rischio di sradicamento dal territorio italiano della famiglia dovuto alla impossibilità per la madre di provvedere ai bisogni primari, del rischio di perdita della casa di abitazione per l'impossibilità di pagamento del mutuo, esigenze la cui rilevanza in concreto non può che essere valutata in considerazione del ridotto interesse punitivo che può essere riconosciuto al dato fatto (furto di polli) ed alla data distanza temporale (16 anni).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 15/04/2013) 22-05-2013, n. 21988
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SERPICO Francesco - Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluig - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.P. n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 14/2012 CORTE DI APPELLO DI VENEZIA del 29/11/2012;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 29 novembre 2012 dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna di P.P. all'autorità rumena richiedente in base al mandato di cattura emesso dalla Corte di Galati (Romania) in data 16.02.2001 per l'esecuzione della sentenza della stessa Autorità Giudiziaria pronunciata in data 11.05.2005, divenuta definitiva in data 22.01.2007.
La Corte precisava che la sentenza riguardava il reato di furto aggravato continuato commesso tra il (OMISSIS), in particolare il ricorrente si era reso responsabile di accessi a cortili per rubare pollame e per tale fatto era stato condannato alla pena di tre anni e mezzo di reclusione con prima sentenza della Pretura di Galati del 30 settembre 98, seguita da vari annullamenti e nuove condanne sino alla citata sentenza definitiva.
La Corte di Appello riteneva sussistere le condizioni per la consegna, rilevando che la questione dedotta dal P., quanto alla residenza sua e della famiglia in Italia, non consentiva una pronuncia negativa sulla richiesta di estradizione.
P.P. propone ricorso a mezzo dei propri difensori.
Con primo motivo deduce la omessa valutazione del pregiudizio dei figli minori.
Atteso che è dato pacifico in atti che il ricorrente vive in Italia dal 98, che è sposato ed ha una figlia di nove anni ed una seconda figlia appena nata, osserva che la famiglia vive fondamentalmente del suo reddito, necessario anche a pagare il mutuo della casa acquistata, in quanto la moglie ha potuto svolgere sinora esclusivamente del lavoro stagionale. Alle condizioni date, la moglie non è in alcun modo in grado di fare fronte anche ai soli bisogni primari della famiglia. Richiama la giurisprudenza che ha affermato il valore primario dell'interesse dei bambini in riferimento al mandato di arresto Europeo, ritenendola una espressione di un principio generale, invocando l'adeguamento agli stessi principi anche per la estradizione.
Rileva anche sotto altro profilo il rilievo del radicamento della famiglia in Italia, chiedendo la applicazione, anche in materia di estradizione, del principio del mandato di arresto Europeo in tema di rifiuto di consegna ed esecuzione di pena in Italia dovendosi intendere quale principio generale dell'ordinamento.
Con secondo motivo invoca la applicazione dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione dovendosi ritenere il reato prescritto secondo il diritto rumeno già prima della sentenza definitiva.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso è fondato in riferimento alla sussistenza del pregiudizio dei figli minori, risultando assorbiti gli altri motivi. In base a quanto già emergente dalla sentenza impugnata e comunque dagli atti del fascicolo che possono essere valutati in questa sede di legittimità attesa la giurisdizione di questa Corte anche per il merito nella materia dell'estradizione, risultano ricorrere le condizioni di fatto sopradescritte:
il ricorrente è sposato con persona della medesima nazionalità, e con la sua famiglia risulta certamente radicato in Italia; inoltre, in caso di esecuzione della pena in Romania, la famiglia stessa resterebbe priva di mezzi di sussistenza, situazione che inciderebbe anche su una figlia di meno di anni dieci ed un'altra di meno di tre anni. Non essendovi in Italia le famiglie di origine, non sarebbe possibile per il nucleo familiare del ricorrente ottenere solidarietà in tale ambito.
L'altra premessa di fatto è la esistenza di una sentenza che dispone una pena per fatti sostanzialmente minori (furti di pollame) commessi in epoca assai risalente senza che risultino condotte criminali successive.
In punto di diritto va rilevato che questa Corte ha più volte affermato che il rifiuto di consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005,art. 18, lett. s) in tema di mandato di arresto Europeo, che vieta la consegna di madre di prole di età inferiore ai tre anni salvo, nel caso del mandato processuale, la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari è l'estrinsecazione di un principio di ordine generale che trova applicabilità anche nella materia della estradizione. E non rileva l'eventuale limite testuale della citata disposizione in materia di mandato di arresto bensì il complesso di principi fondamentali in tale particolare materia: si dovrà, quindi, tener conto delle esigenze dei figli minori, in tal caso con particolare riguardo al figlio di età minore dei tre anni, del rischio di sradicamento dal territorio italiano della famiglia dovuto alla impossibilità per la madre di provvedere ai bisogni primari, del rischio di perdita della casa di abitazione per l'impossibilità di pagamento del mutuo, esigenze la cui rilevanza in concreto non può che essere valutata in considerazione del ridotto interesse punitivo che può essere riconosciuto al dato fatto (furto di polli) ed alla data distanza temporale (16 anni).
Tale valutazione non può che portare, nel caso di specie, a ritenere primario l'interesse dei figli che subirebbero un gravissimo rischio di impossibilità di sopperire ai bisogni primari e di permanere nel territorio ormai divenuto la loro unica residenza, a fronte del ridotto interesse punitivo che, si ripete, può essere riconosciuto alla esecuzione di una sentenza per uno datato furto di pollame.
In base al materiale documentario in atti la presente decisione può essere pienamente adottata nel merito e definitivamente, non restando ambiti di diversa valutazione. Pertanto l'annullamento va disposto senza rinvio e questa stessa Corte deve disporre l'immediata revoca della misura cautelare personale. Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica competente per quanto di spettanza a seguito di diniego di estradizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone l'immediata revoca della misura cautelare personale. Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Venezia per quanto di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013