L'imputato non fornisce alcuna versione difensiva: al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
(ud. 21/04/2010) 14-06-2010, n. 22651
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.P.D., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 20 marzo 2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Modena, in data 30 maggio 2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20 marzo 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 30 maggio 2006 alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, nei confronti di D.P.M., dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 648 cpv. c.p., per avere ricettato due assegni bancari provento di furto.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 177 c.p.p., e art. 178 c.p., comma 1, lett. c), per omessa traduzione dell'imputato all'udienza del 10 maggio 2006.
Il ricorrente osserva che l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza del 7 aprile 2005, ma successivamente aveva dichiarato di voler presenziare all'udienza dell'8 novembre 2005, e all'udienza conclusiva del 30 maggio 2006 il Tribunale non disponeva la traduzione dell'imputato.
Ad avviso del ricorrente, allorquando sussistono diverse dichiarazioni dell'imputato in relazione alla presenza ad alcune udienze, la sua volontà, quella di presenziare che quella di non presenziare, deve essere interpretata con riferimento alle singole udienze e non con riferimento all'intero procedimento, come, invece, ha sostenuto la Corte di Appello, investita con specifico motivo di impugnazione.
2) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 533 c.p.p..
Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello, che ha ritenuto che le due individuazioni fotografiche effettuate dai testi che ricevettero gli assegni in imputazione, pur essendo "quasi certe" fossero sufficienti a vincere ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato. La sentenza di condanna non può, ad avviso della difesa, reggersi sulla "quasi certezza" della responsabilità dell'imputato, nè potrebbe essere ritenuto indizio a carico dello stesso, come ha fatto la Corte di Appello, la sua mancata presenza in giudizio e il fatto che egli non abbia reso dichiarazioni difensive.
3) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 cpv. c.p. e art. 81 c.p.ovvero manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente osserva che il p.m. aveva contestato un unico reato di ricettazione avente ad oggetto i due assegni in contestazione, mentre il giudice di primo grado riteneva che la distinta spendita dei due titoli provasse anche la sussistenza di due distinte condotte di ricettazione; in realtà, osserva il ricorrente, i due titoli appartenevano ad un medesimo blocchetto ed erano stati rubati nella medesima circostanza.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma che non è stata dedotta nè tantomeno provata la contestualità della ricezione degli assegni rubati, poichè tale attività difensiva non sarebbe stata ipotizzatale a fronte di una Contestazione per fatto di reato diversamente qualificato dall'accusa.
Motivi della decisione
I primi due motivi di ricorso di Qui all'elencazione in premessa sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, dagli atti risulta che l'udienza dell'8 novembre 2005, alla quale l'imputato aveva dichiarato di voler presenziare, venne rinviata al 7 marzo 2006, ma con riferimento a tale udienza D.P. dichiarò espressamente di non voler presenziare e, quindi, all'udienza di rinvio del 30 maggio 2006 non venne disposta la traduzione dell'imputato. E' evidente, pertanto, che nessuna inosservanza di normativa processuale è ravvisabile nel caso di specie, alla luce del principio formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale "la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore" (Sez. 6, 14 gennaio 1998, n. 2327, Giuliano, rv. 210369; Sez. 1, 31 gennaio 2000, n. 744, Pianese, rv. 215500; Sez. 2, 25 settembre 2003, n. 45726, Garofalo, rv. 228006; nonchè Sez. Un. 17 ottobre 2006 - 9 marzo 2007, n. 10251, Michaeler).
Il motivo di ricorso con il quale si censura la decisione impugnata perchè si baserebbe su individuazioni fotografiche "quasi certe", non è consentito nel giudizio di legittimità, in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. La censura difensiva, già formulata con l'atto di gravame, è stata valutata attentamente della Corte di Appello, che ricostruendo il grado di certezza delle due testimonianze, afferma, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, che "alle due individuazioni, che non possono dirsi negative, deve aggiungersi la circostanza, del tutto pacifica, che l'autore dei reati deve ritenersi la stessa persona e ciò non solo e non tanto perchè nelle distinte occasioni risultano spesi assegni appartenenti allo stesso carnet, ma per la contiguità temporale dei fatti e degli esercizi commerciali truffati, per l'utilizzo delle medesime modalità nella condotta", con la conseguenza che "le due dichiarazioni testimoniali si rafforzano reciprocamente nella rispettiva probatoria".
Neppure è censurabile il rilievo, peraltro non decisivo, attribuito dalla sentenza impugnata alla circostanza che l'imputato non abbia fornito alcuna versione difensiva, poichè al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 5, 14 febbraio 2006, n. 12182, Ferrara, rv. 233903; Sez. 4, 9 febbraio 1996, n. 3241, Federici, rv. 204546).
Fondato è, invece, il motivo di ricorso con il quale si censura che i giudici di merito abbiano ritenuto sussistenti due distinte condotte di ricettazione. Infatti, nel capo di imputazione non risultano contestate due distinte condotte di ricettazione e, d'altro canto, dal testo della sentenza impugnata, oltre che dallo stesso capo di imputazione, risulta che gli assegni provenivano da un unico furto e la circostanza che siano stati spesi in giorni diversi e in luoghi diversi non può essere di per sè idonea ad affermare la non contestualità dell'acquisto o ricezione, in mancanza di elementi probatori a sostegno dell'affermazione medesima. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la esclusione della continuazione e l'eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, che esclude, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione ed Euro 200 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010