Non è punibile il consumo di gruppo di uno spinello perchè lascia presumere un acquisto comune della sostanza stupefacente consumata insieme.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 ottobre ? 15 dicembre 2014, n. 52104
Presidente Di Virginio ? Relatore Di Stefano
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 13 marzo 2013 confermava la sentenza di condanna emessa dal gup del Tribunale di Trieste il 12 gennaio 2011 in sede di giudizio abbreviato nei confronti di P.D. per il reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/1990 per aver ceduto canapa indiana a due persone rimaste ignote.
P. propone ricorso contro tale sentenza deducendo con il primo ed il secondo motivo violazione di legge essendo la condotta accertata non punibile in quanto rientrante nel cd uso di gruppo e con terzo motivo rilevando che la droga in questione era in quantità non eccedente la dose media giornaliera.
Il ricorso è fondato in quanto il fatto, così come ricostruito dei giudici di merito, non integra la condotta sanzionata dall'articolo 73 d.p.r. 309/90.
La ricostruzione dei giudici di merito è, infatti, nel senso che il ricorrente nel corso di una festa da ballo consumò uno "spinello" insieme ad altre due persone; tale condotta fu notata dalla polizia municipale presente sul luogo della festa.
Da tale osservazione deriva l'attribuzione di responsabilità penale dei ricorrente per cessione di droga a terzi in ragione del fatto che fu lui a confezionare Io "spinello" con la sostanza che aveva in tasca - circostanza confermata dal fatto che all'esito della perquisizione personale risultò avere altro hashish nella tasca.
Va innanzitutto considerato che certamente si è al di fuori dell'ambito dello spaccio di droga, come hanno riconosciuto gli stessi giudici di merito; difatti, pur se il giudizio era stato chiesto anche per la droga in tasca e contestando l'attività di venditore di stupefacente, nelle sentenze è stato ritenuto con certezza che tale ulteriore sostanza in disponibilità di P. fosse destinata ali' uso personale.
Per la contestazione sopradescritta, la Corte d'Appello ritiene che si sia in presenza di un fatto penalmente sanzionato senza, invero, considerare a fronte di elementi significativi se si sia in presenza della particolare modalità di uso personale definito dalla giurisprudenza di questa Corte quale "uso di gruppo"; ovvero l'ipotesi in cui la droga consumata collettivamente sia sostanza appartenente a tutti per essere stato un acquisto comune, anche se l'acquisto è stato materialmente effettuato da uno solo o solo da alcuni.
Si rammenta come anche la norma vigente al momento della sentenza, oggetto successivamente di annullamento con la sentenza 14/2/2014 della Corte Costituzionale, abbia confermato che l"uso di gruppo" è, alle date condizioni, una possibile modalità dell'uso personale ("La locuzione può pertanto essere legittimamente riferita all'uso collettivo che risulti esclusivamente personale, ossia anche alle ipotesi in cui la droga detenuta da una singola persona sia destinata ad un uso "esclusivamente personale in comune" da parte di tutti i componenti del gruppo per conto e su mandato dei quali è stata acquistata. Nello stesso senso, si è anche rilevato che il ricorso alla forma indeterminativa "un uso esclusivamente personale" consente l'inquadramento nell'area di rilevanza meramente amministrativa della condotta finalizzata alla destinazione esclusivamente personale anche di soggetti diversi dall'acquirente, e quindi, non strettamente limitata all'azione monosoggettiva, ma obiettivamente estesa anche alle sostanze destinate al consumo altrui").
Per quanto riguarda la condizione che l'acquisto sia stato effettuato, ancorché da un solo soggetto, comunque a nome di tutti, non è certo necessario che vi sia la prova diretta di tale comunanza della droga acquistata, ma tale comunanza può desumersi dalle complessive circostanze del fatto.
Quanto osservato dalla polizia giudiziaria, innanzitutto dimostra con certezza che non vi era una condotta qualificabile di "spaccio", così risultando erronea l'iniziale tesi di accusa che i giudici di merito hanno accolto solo in parte mutando radicalmente la ricostruzione della vicenda - dal ruolo del ricorrente di spacciatore a mero cedente di parte del proprio "spinello" già da lui consumato; inoltre dimostra una modalità di uso comune che è ragionevole indice del previo accordo, esplicito o implicito, per il procacciamento comune della sostanza. Sicuramente non è una ricostruzione in termini di assoluta certezza - resta la possibilità che il ricorrente abbia voluto cedere un po' dello "spinello" che stava consumando - ma il dubbio non può che risolversi in suo favore.
Quanto ricostruito dalla Corte di Appello risulta essere definitivo poiché non residua spazio per una diversa conclusione all'esito di un eventuale giudizio di rinvio. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.