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Valore della testimonianza della vittima (Cass., 45920/14)

6 novembre 2014, Cassazione penale

Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte anche da sole come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva: tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, deve però essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti.

 

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 30 settembre ? 6 novembre 2014, n. 45920 Presidente Squassoni ? Relatore Scarcella

Ritenuto in fatto

1. B.M. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA emessa in data 26/04/2013, depositata in data 10/05/2013, che, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di RIETI in data 7/07/2008, rideterminava la pena inflitta, all'esito del giudizio abbreviato richiesto in primo grado, nella misura di anni 1, mesi 1 e gg. 10 di reclusione per il delitto di violenza sessuale nei confronti di una minore (che veniva dal medesimo, bidello nella scuola frequentata dalla minore, indotta a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti delle parti intime), con il concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto di minore gravità, con i doppi benefici di legge e con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, assegnando una provvisionale di Euro 15.000,00 (fatto contestato come commesso in (omissis)).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia cassazionista dell'imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p..

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, a giudizio del ricorrente, sarebbero stati irrituali i metodi utilizzati nello svolgimento delle indagini e, in particolare, nelle perizie della minore, tali da inficiare l'intero materiale probatorio nonché l'attendibilità della stessa. Nello specifico, il ricorrente, muovendo dall'avvenuto riconoscimento di cui all'impugnata sentenza circa la violazione delle regole della c.d. carta di Noto nel caso in esame (pag. 2 del ricorso) nella procedura adottata per la raccolta della testimonianza della minore, censura la sentenza per violazione ed erronea applicazione della legge penale; sarebbe, oltremodo inidoneo a supportare l'impianto accusatorio il solo fatto che la minore, a causa del suo deficit psicologico, sia stata sostanzialmente incapace di riferire cose non vere; l'accusa non proverrebbe dalla minore ma dalla madre che si sarebbe limitata a riportare quanto la figlia le avrebbe riferito in circostanze familiari, senza che la minore abbia mai ripetuto davanti ad un pubblico ufficiale le accuse mosse al ricorrente; la psicologa I. e l'insegnante di sostegno della minore (G. ) non avrebbero avuto notizia delle accuse direttamente dalla minore; nel corso dell'audizione della minore, nonostante le comprensibili difficoltà dovute al deficit della stessa, non venne mai indicato il ricorrente quale responsabile dei fatti ascritti, tenuto altresì conto delle contraddizioni in cui la ragazza è incorsa; infine, secondo la giurisprudenza di questa Corte, evidenzia il ricorrente, non sarebbe sufficiente a supportare le accuse nei procedimenti per abuso sessuale nei confronti di minori in età prescolastica la sola consulenza dello psicologo incaricato dell'analisi delle dichiarazioni della minore, ove la stessa non rispetti i criteri della c.d. carta di Noto.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., sub specie di contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente su un giudizio di attendibilità e genuinità del dichiarato della minore, anche sulla base delle perizie espletate, atteso che la stessa venne ritenuta incapace di riferire cose non vere e di creare con l'immaginazione delle realtà fattuali difformi da quelle realmente vissute, considerata anche l'assenza di moti di acredine o risentimento tra la minore (o la madre) ed il ricorrente. Oltre all'irrilevanza di tale ultimo motivo, il ricorrente muove le proprie critiche alla testimonianza della minore, che, a causa del proprio deficit psicologico, venne giudicata inidonea a deporre dal c.t. M. ; la stessa c.t. C. - che ebbe a ritenere invece la minore idonea a rendere testimonianza, sulla base tuttavia della visione di un filmato VHS e della lettura della trascrizione dell'audizione della minore - avrebbe precisato che il narrato della p.o. sarebbe suddivisibile in quattro sequenze, di cui la seconda e la quarta inattendibili. Sul punto il ricorrente, censura il giudizio di attendibilità operato dai giudici di merito, non essendo logico l'aver considerato la minore inattendibile laddove la stessa si contraddice affermando che il ricorrente non era presente nell'aula ove si sarebbe consumato il reato di violenza sessuale, mentre la stessa sarebbe attendibile nelle parti del racconto che accusano il ricorrente quella autore del reato; l'attendibilità, quale giudizio complessivo, avrebbe imposto una rivalutazione corretta dell'intera vicenda, sicché anche a voler ammettere che la minore non abbia inventato cose non vere, ciò non può escludere che la stessa, proprio per la sua grave carenza psicologica, possa aver confuso nella propria mente esperienze legate a ricordi diversi e distinti tra loro, frutto di reminiscenze miscelate vicendevolmente (il riferimento è ad un episodio avvenuto l'anno precedente, in cui la minore era rimasta vittima di uno scherzo fattole da un'amichetta che le aveva cosparso il pube di colla); analogamente non può avere valenza decisiva la circostanza che la nuova perizia disposta dal giudice abbia concluso per la credibilità della bambina, non solo perché la perizia non aveva tenuto conto dei parametri e delle indicazioni della carta di Noto, ma anche perché l'esito della perizia è esclusivamente determinato dal giudizio che la minore sarebbe stata incapace di riferire il falso.

Sarebbe, ancora, contraddittorio l'aver affermato che la perizia in questione sia alla base della decisione di condanna, e, alle pagg. 8 e 9 della sentenza, sottolineare che il Collegio avesse privilegiato gli elementi raccolti fin dal primo momento della genesi della notizia di reato, ciò in quanto la nuova perizia è di molto successiva alla prima, ma soprattutto laddove si consideri che solo quest'ultima era avvenuta con il contatto diretto con la minore, giungendo ad un giudizio di inattendibilità.

Ancora, sarebbe irragionevole la conclusione cui giunge il Collegio d'appello secondo cui, ciò che emergerebbe dall'incidente probatorio sarebbe la condizione emotiva di vergogna ed imbarazzo, comprovata dal fatto che la fino a quando il giudice non era entrato nella stanza dell'audizione, la minore era riuscita con difficoltà ad esprimersi sull'accaduto, circostanza, questa, che secondo il ricorrente confermerebbe invece comprova dell'inattendibilità della ragazza e della confusione che, causa il deficit psicologico, la stessa avesse. La Corte d'appello, poi, non avrebbe speso alcun argomento in ordine alla attendibilità della minore, limitandosi irragionevolmente a sostenere che la confusione della stessa fosse dovuta a imbarazzo e timidezza dovuti alla presenza del giudice e alla delicatezza degli argomenti trattati; come, ancora, non sarebbe decisiva a sostegno della sua credibilità la c.d. "sintomatologia comportamentale" della minore, affermazione che contrasta sia con il dato logico per il quale detta sintomatologia non può essere considerata una volta quale conseguenza della timidezza e disagio emotivo, e un'altra come conferma dell'abuso subito, peraltro contrastando con le regole della Carta di Noto che escludono che i sintomi di disagio manifestati dal minore, possano considerarsi di per sé indicatori dell'abuso sessuale.

Altra censura di illogicità e contraddittorietà investe la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la minore sarebbe attendibile perché non in grado di dire il falso, senza però dare spiegazioni circa i silenzi o le contraddizioni in cui la minore era incorsa, addebitandone la causa al predetto disagio emotivo; sul punto, osserva il ricorrente, pur ammettendo che la minore non fosse in grado di inventare una realtà non accaduta, è però altrettanto vero che la stessa mai ha affermato di aver subito abusi sessuali a persone diverse dalla madre, limitandosi a rispondere a domande del giudice o del perito, peraltro talvolta definite suggestive e pressanti (v. pag. 7 ricorso). Inoltre lo stesso giudice, rivolgendosi al c.t. M. , le avrebbe detto di non formulare domande suggestive, e la stessa et. avrebbe concluso per un giudizio di inattendibilità della minore, laddove i primi giudici e quello di appello avrebbero invece concluso per l'idoneità a testimoniare.

Del resto, si osserva in ricorso, lo stesso andamento altalenante della deposizione della minore circa l'episodio occorsole avrebbe consigliato maggiore prudenza nella valutazione della testimonianza e nel giudizio di attendibilità espresso, non potendo darsi credito alla giustificazione offerta dai giudici di appello secondo cui la minore sarebbe andata in confusione solo a causa del predetto disagio emotivo in relazione all'argomento trattato, in quanto, diversamente, la stessa non era riuscita a rispondere a domande semplici che nulla avevano a che fare con l'episodio della presunta violenza. In definitiva, quindi, non sarebbe possibile concludere per un giudizio di attendibilità della minore, soprattutto in assenza di riscontri probatori a sostegno dell'impianto accusatorio, tenuto altresì conto della personalità del ricorrente e della possibilità che la madre della minore abbia potuto avere dubbi provocati dallo stato di deficit psichico della figlia, ma non per questo fondati, nonché, ancora valutate le testimonianze delle insegnanti della minore che avevano escluso che, dopo l'episodio di abuso, la minore avesse avuto alcun minimo cambiamento di umore o di atteggiamento nei confronti di chicchessia.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi; da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 ).

Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un soggetto affetto da patologia mentale ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità, come nel caso esaminato da questa Corte, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente familiare, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà.

Ed infatti, posto che la capacità del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, e non in astratto, ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori (Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012 - dep. 02/04/2012, Romito e altro, Rv. 252709).

Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di una persona offesa che, all'epoca dei fatti, era sicuramente minorenne (essendo avvenuti i fatti in epoca prossima all'8 marzo 2006), ma portatrice di patologia mentale che ne determinava un deficit cognitivo di grado elevato, che avrebbe richiesto un'approfondita indagine psicologica, sui cui esiti, peraltro, si appuntano le censure difensive. Proprio per questa ragione, nel caso di specie, le condizioni della persona offesa (sentita nelle forme dell'incidente probatorio) erano tali da necessitare un'indagine più penetrante ed approfondita dello sviluppo fisiopsichico, in quanto la stessa risulta affetta da patologia mentale, destinata, a determinate condizioni, soddisfatte nel caso di specie, ad incidere sul narrato. Del resto, deve ricordarsi che è seppur vero che anche lo stato di ritardo mentale della persona offesa, come già affermato da questa Corte, non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio, è altrettanto vero però che ciò è possibile qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non è stata influenzata dal deficit psichico (Sez. 3, n. 9734 del 16/06/1999 - dep. 30/07/1999, Mattu C P, Rv. 214374).

5. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni; nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

6. Altra considerazione di carattere generale - necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale - è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.

Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste; in questo senso deve sempre ricordarsi - in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi - che mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703).

Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.

Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito.

Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.

Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3A, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda d'ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna -ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.

7. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente (segnatamente, di quelle censure difensive illustrate nel secondo motivo, avuto riguardo ai profili di doglianza tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di ROMA è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni, peraltro inesistenti, della persona offesa e delle altre risultanze processuali; dissenso espresso in termini puntuali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della minore ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti.

Ma - si ripete - non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva; ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.

Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie. Sul punto, occorre sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana; conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449.

Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".

8. Può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso.

8.1. Il ricorso è fondato sia sotto il profilo della omessa valutazione, che sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed i punti oggetto delle singole censure (anche con riferimento al primo motivo) possono essere trattati congiuntamente.

È principio pacifico che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

La sentenza della Corte di appello risulta gravemente carente quanto alle risposte che avrebbe dovuto fornire in relazione alle numerose doglianze avanzate dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado. Inoltre i giudici di appello non hanno tenuto conto delle indicazioni che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato quanto ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai minori e del materiale probatorio in tema di reati sessuali.

8.2. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti da tempo fornito alcune linee guida per valutare l'attendibilità dei bambini in tenera età che si dichiarino vittime di abusi sessuali. Infatti se è ben vero che in tali casi - come anticipato - il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016), è stato però stabilito che nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute" (cfr. Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952 e Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. e altri., Rv. 247740).

È stato precisato "che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore" (cfr. parte motiva Sez.3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello). Ed ancora "per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze" (così parte motiva di Sez. 3, n. 24248 del 13/5/2010, O.J., Rv. 247285).

8.3. Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni rese dai bambini, con l'opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso "una articolata analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori di conferma" (in tal senso si veda la parte motiva della già citata sentenza Sez.3, n. 29612 del 27/7/2010).

Sulla linea di tali studi scientifici, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell'ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale (la quale, pur non dettando regole di valutazione vincolanti, li rappresenta un formidabile strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo), nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: "a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate". Inoltre, al punto 13 del testo è espressamente ricordato che deve essere data particolare attenzione "ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verifica re, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b) allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso".

Quindi, per una corretta valutazione, i giudici di merito devono stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese dai genitori, o da chi abbia ricevuto il primo "disvelamento" dell'abuso sessuale, corrisponde a quanto il minore ha realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.

8.4. Orbene, tenuto conto il quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito, deve constatarsi che la sentenza impugnata non ha fornito una esauriente risposta alle articolate censure proposte in appello, in particolare per quanto attinente all'attendibilità della piccola minore. Il Collegio di appello ha omesso di fornire risposta alle articolate deduzioni difensive relative, anzitutto, al giudizio di attendibilità della minore. Si era infatti evidenziato dal ricorrente come la prima perizia svolta su disposizione dell'Autorità giudiziaria avesse attestato la complessiva inidoneità a testimoniare della minore. La stessa minore, in sede di incidente probatorio, nulla aveva riferito in ordine all'autore del presunto abuso perpetrato ai suoi danni, riferendolo solo alla madre e all'insegnante di sostegno (che, in realtà, non avrebbe appreso nulla dalla minore, ma avrebbe acquisito conoscenza del presunto abuso dalle parole della madre della minore). La Corte territoriale ha ritenuto che tutto sarebbe spiegabile con il "disagio emotivo" della piccola, desunto dalla circostanza che, alla vista del giudice in sede di incidente probatorio, la stessa non fu in grado di riferire alcunché sui fatti processuali; la Corte, in tal senso, avrebbe valorizzato la gestualità della minore rilevata dalla visione della videocassetta relativa all'incidente probatorio.

Palese è, tuttavia, l'errore metodologico in cui incorrono i giudici di appello, anzitutto, quando - riferendosi alla nuova perizia disposta (v. pag. 5 dell'impugnata sentenza) gli stessi evidenziano che quest'ultima si sarebbe espressa nel senso della "credibilità clinica" con assenza di contaminazioni della sua capacità percettiva causate dal deficit clinico di cui era portatrice. Sul punto, come detto, evidente è l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito avendo più volte ribadito questa stessa Sezione che, in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703). In tal senso, i giudici del merito si sono sottratti all'obbligo di ricercare elementi esterni idonei a supportare il già flebile impianto accusatorio (avendo sostanzialmente tratto il giudizio di attendibilità dall'affermazione, fondata su un ragionamento circolare, secondo cui la minore, a causa del suo deficit psicologico, fosse sostanzialmente incapace di riferire cose non vere, laddove si consideri che gli elementi di accusa nei confronti del ricorrente non originavano dalle parole della p.o. ma dalla madre della minore, che avrebbe riferito quanto riportato dalla figlia in circostanze familiari, senza che la minore stessa abbia mai riferito a terzi estranei i fatti di cui sarebbe stata vittima), così facendo mal governo del consolidato principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013 - dep. 21/11/2013, F. e altri, Rv. 257855).

Sul punto, osserva il Collegio, nessuno degli elementi illustrati nell'impugnata sentenza (v., in particolare, le pagg. 11/12 del ricorso) risulta idoneo a sostenere ab externo l'impianto accusatorio. E, per di più, palese è l'ulteriore errore metodologico e di diritto in cui la Corte incorre nel ragionamento valutativo.

La Corte, infatti, dopo aver sintetizzato, come detto, alle pagg. 11/12 gli elementi emersi dalle acquisizioni probatorie che avrebbero reso credibili i fatti riferiti dalla madre della minore, giunge ad affermare testualmente che "a fronte di tali emergenze, ritiene il Collegio che il problema della idoneità a testimoniare di E. , costituisca, invero, un elemento di secondaria importanza poiché l'accertamento dei fatti discende da una rappresentazione della realtà che E. con sarebbe stata in grado di alterare e dalla sua disarmante ed eloquente successiva sintomatologia comportamentale (nel silenzio, nel pianto e nella gestualità), riproduttiva di un disagio proprio di un soggetto di età quel quella che ad E. veniva tecnicamente attribuita a fronte del disagio mentale di cui era portatrice".

È sufficiente tale affermazione, a giudizio di questa Corte, per rendere totalmente illogico il ragionamento valutativo sviluppato dai giudici di merito, atteso che se è ben vero che il giudizio di attendibilità compete al giudice (v., tra le tante: Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011 - dep. 01/12/2011, F., Rv. 251662), è altrettanto vero che tale giudizio presuppone che vi sia un'assoluta certezza in ordine alla positiva idoneità a testimoniare ex art. 196 c.p.p..

L'idoneità a rendere testimonianza è, infatti, concetto diverso e più ampio rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando la prima non soltanto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti, tutti elementi, questi, che, nel caso in esame, non risultano assolutamente riscontrati con quel grado di certezza che avrebbe reso necessario un ben più ampio approfondimento, a fronte di un giudizio originario di incapacità a testimoniare, seguito da un giudizio del c.t. di parte offesa che si era espresso nel senso di ritenerla capace a testimoniare (pur ritenendo che la stessa fosse equiparabile ad un bambino di 5 o 6 anni, laddove si consideri che la minore frequentava a 13 anni, proprio a causa del grave deficit cognitivo, la quinta elementare) - peraltro spingendosi erroneamente a sostenerne l'attendibilità intrinseca, così sostituendosi ad un compito valutativo esclusivo del giudice, per poi concludere con il giudizio espresso in sede di nuova perizia nel senso della credibilità clinica, nonostante le riconosciute (dalla Corte d'appello: v. pag. 7) difformità tra le modalità attuative dell'escussione della minore e le linee guida della Carta di Noto. In definitiva, quindi, l'incongruenza argomentativa dimostrata nell'esposizione degli elementi posti a fondamento della valutazione di attendibilità della persona offesa, attendibilità che assume di certo, nel processo per reati sessuali commessi in danno di minori in generale, ed in particolare in quelli ai danni di minori in tenera età, carattere di decisività, unitamente alla mancata risposta alle puntuali doglianze che erano state avanzate con l'appello, rappresenta un indubitabile vizio della motivazione.

9. Alla luce dei suesposti rilievi, pertanto, la sentenza merita censura e deve essere annullata.

Si pone, tuttavia, il problema di scegliere se l'annullamento debba essere disposto con rinvio (come sarebbe logico a fronte dei vizi motivazionali rilevati) o senza rinvio, in quest'ultimo caso escludendo in radice la necessità di una rivalutazione del compendio probatorio da parte della Corte d'appello.

Ritiene il Collegio di dover optare per tale seconda soluzione, attesa l'inutilità di un annullamento con rinvio in un caso, come quello in esame, dove la situazione intellettiva della minore ed il suo deficit cognitivo renderebbero sostanzialmente superfluo l'esame da parte di un nuovo giudice, non essendo la minore comunque in condizione di riferire sui fatti, come già avvenuto nel corso dell'incidente probatorio proprio a causa di quel "blocco relazionale" di cui la stessa Corte d'appello riferisce a pag. 12 dell'impugnata sentenza: la (ri)audizione della minore - proprio a causa del suo stato psicologico - sarebbe pregiudizievole per la medesima e tale da far ritenere che la rievocazione ulteriore del fatto in sede processuale possa per essa essere oggettivamente lesiva.

L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.