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Videoconferenza nelle aule francesi viola giusto processo e diritti della difesa (Conseil d’État, 11/2020)

27 novembre 2020, Conseil d’État

Il Conseil d’État francese sospende in via cautelare l'uso della videoconferenza nelle udienze penali per i reati più gravi avanti le Cours d’Assises e le Cours criminelles per "grave e manifestamente illegale violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo".

Infatti, nel contesto dello stato di emergenza sanitaria dichiarato per far fronte all'ulteriore diffusione dell'epidemia di Covid-19, un'ordinanza del Governo francese del 18 novembre 2020 aveva adattato diverse norme di procedura penale al fine "di consentire la continuità dell'attività dei tribunali penali essenziali per il mantenimento dell'ordine pubblico".

Diverse associazioni, associazioni di avvocati e un'unione di magistrati hanno chiesto al giudice cautelare del Consiglio di Stato francese di sospendere urgentemente alcune disposizioni di questa ordinanza, in particolare l'estensione delle possibilità di ricorso alla videoconferenza (articolo 2) e la restrizione dell'accesso del pubblico alle udienze (articolo 4).

Il Consiglio di Stato francese, con la decisione qui pubblicata in esclusiva canestriniLex.com in italiano, provvisoriamente sospende la possibilità di utilizzare la videoconferenza all'udienza dinanzi alle Cours d’Assises e le Cours criminelles, cioè durante le arringhe conclusive dell'avvocato generale e degli avvocati.

Il giudice amministrativo francese ritiene che tali disposizioni violino in modo grave e manifestamente illegale i diritti della difesa e il diritto a un processo equo. Sottolinea che, dinanzi al tribunale d'assise o al tribunale penale, la gravità delle pene inflitte e il ruolo assegnato ai magistrati e ai giurati conferiscono rilevanza ineliminabile alla natura orale del procedimento.

Il giudice cautelare francese sottolinea il carattere essenziale, durante le udienze e le arringhe finali, della presenza fisica delle parti civili e degli imputati, in particolare quando l'imputato parla per ultimo.

In queste circostanze, i limiti legati all'epidemia, i vantaggi della videoconferenza e le garanzie che la circondano non sono sufficienti a giustificare la violazione dei principi fondanti del processo penale e dei diritti delle persone fisiche coinvolte nel processo.

Inoltre, il giudice incaricato del procedimento sommario ha una riserva di interpretazione in merito all'argomento della custodia cautelare dinanzi alla camera del giudice istruttore, alla luce di tre recenti decisioni del Consiglio Costituzionale in materia: viene sottolineato l'obbligo, nei procedimenti penali, del presidente istruttore di assicurare che la persona detenuta abbia la possibilità di comparire fisicamente con ragionevole frequenza.

D'altro canto, il giudice respinge le altre richieste dei ricorrenti. Egli osserva che il maggiore ricorso alla videoconferenza è reso necessario dalle grandi difficoltà pratiche incontrate dall'amministrazione penitenziaria nell'estradizione dei detenuti in considerazione dei vincoli particolarmente pesanti imposti dall'attuale situazione sanitaria e dalla necessità di combattere il diffondersi dell'epidemia all'interno delle carceri e dei tribunali giudiziari.

Inoltre, le disposizioni impugnate si limitano ad offrire un'opzione ai giudici, che devono, in ogni caso, valutare se tali difficoltà giustificano il ricorso alla videoconferenza, in particolare alla luce dello stato di salute del detenuto e dell'importanza dell'udienza in questione.

È inoltre loro responsabilità, come previsto dalle disposizioni in questione, assicurare che i mezzi di telecomunicazione utilizzati permettano di certificare l'identità delle persone e garantiscano la qualità della trasmissione nonché la riservatezza degli scambi, in particolare tra l'avvocato e il suo cliente.

Infine, l'utilizzo della videoconferenza può consentire di evitare il rinvio delle udienze e quindi contribuire al rispetto del diritto delle parti di far sentire la propria causa entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda la possibilità di limitare l'accesso del pubblico all'udienza, il giudice, pur non sospendendo tale provvedimento, precisa comunque che esso non riguarda i giornalisti e che spetta ai giudici garantire che sia giustificato e proporzionato alla situazione sanitaria al momento dell'udienza.

Sullo stesso argomento, Federico Cappelletti, "FRANCIA: NO ALLA DISCUSSIONE IN VIDEOCONFERENZA SENZA L’ASSENSO DELL’IMPUTATO E AULE APERTE AI GIORNALISTI", Diritto di difesa, 11/2020. 

(traduzione informale canestriniLex.com, testo originale in francese qui )

 

CONSEIL d'ÉTAT

ricorsi nn. 446712, 446724, 446728, 446736, 446816
__________

ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI  PENALISTI e altri
______

Ordinanza del 27 novembre 2020

REPUBBLICA FRANCESE

A NOME DEL POPOLO FRANCESE

IL GIUDICE CAUTELARE

Considerando i seguenti ricorsi:

I. Con istanza n. 446712, registrata il 20 novembre 2020 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, l'Ordine degli Avvocati Penali chiede al giudice incaricato del procedimento sommario del Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla base dell'art. L. 521-2 del Codice di Giustizia Amministrativa:

1°) di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 che adegua le norme applicabili ai tribunali che si pronunciano in materia penale;

2°) di addebitare allo Stato la somma di 4.000 euro ai sensi dell'art. L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

A sostegno:
- giustifica, in considerazione del suo oggetto sociale, un interesse che le conferisce il potere di agire;

- il requisito dell'urgenza è soddisfatto tenendo conto della gravità e dell'immediatezza della violazione delle libertà fondamentali invocate;

- vi è una grave e manifestamente illecita interferenza con i diritti della difesa, il diritto di ogni detenuto a che la sua situazione sia trattata secondo le norme di giurisdizione e di procedura previste dal codice di procedura penale, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla comparizione personale e fisica dell'imputato al processo penale e il diritto ad un'udienza pubblica;

- l'ordinanza impugnata è ingiustificata e sproporzionata in quanto, in primo luogo, l'uso esteso della videoconferenza può essere imposto dal giudice senza alcuna possibilità di impugnare tale decisione né alcun criterio per valutarne l'adeguatezza, in secondo luogo, il suo ambito di applicazione temporale e materiale non è giustificato in considerazione della particolare gravità dei fatti e delle sanzioni subite; in terzo luogo, crea una violazione della parità tra le varie parti e, infine, il giudice può limitare la pubblicità del procedimento senza che siano necessari motivi di salute;

- è stata presa in disprezzo degli imperativi costituzionali della separazione dei poteri e dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, poiché può essere applicata ai processi penali in corso.

In una memoria difensiva, registrata il 24 novembre 2020, il Conservatore dei sigilli, Ministro della Giustizia, ha concluso che il ricorso deve essere respinto. Egli sostiene che la condizione dell'urgenza non è soddisfatta e che non vi è alcuna violazione grave e manifestamente illegale delle libertà fondamentali invocate.

La richiesta è stata comunicata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute, che non hanno presentato osservazioni.

II. Con domanda n. 446724, registrata il 22 novembre 2020 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, la Federazione nazionale dei giovani avvocati (Fédération nationale des unions des jeunes avocats) ha presentato al giudice che ascolta le domande sommarie al Consiglio di Stato, deliberando in base all'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa:

1°) di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 che adegua le norme applicabili ai tribunali che si pronunciano in materia penale;

2°) di addebitare allo Stato la somma di 4.000 euro ai sensi dell'art. L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

Essa solleva gli stessi motivi del ricorso n. 446712.

In una memoria difensiva, registrata il 24 novembre 2020, il Ministro della Giustizia, il Conservatore dei sigilli, ha concluso che il ricorso deve essere respinto. Egli sostiene che la condizione dell'urgenza non è soddisfatta e che non vi è alcuna violazione grave e manifestamente illegale delle libertà fondamentali invocate.

La richiesta è stata comunicata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute, che non hanno presentato osservazioni.

III. Con il n. 446728, in una petizione registrata il 22 novembre 2020 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, la Lega per i diritti umani si è rivolta al giudice incaricato del procedimento sommario del Consiglio di Stato, deliberando sulla base dell'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa:

1°) di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 che adegua le norme applicabili ai tribunali che si pronunciano in materia penale;

2°) di addebitare allo Stato la somma di 4.000 euro ai sensi dell'art. L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

Solleva gli stessi motivi del ricorso n. 446712.

In una memoria, registrata il 23 novembre 2020, il Consiglio nazionale degli ordini forensi, l'Association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, l'Association des avocats conseils d'entreprises, l'ordine degli avvocati di Lille e l'ordine degli avvocati di Bobigny hanno concluso che l'applicazione della Lega dei diritti dell'uomo dovrebbe essere concessa. Essi sostengono di avere interesse ad intervenire e sostengono le motivazioni della domanda.

In una memoria difensiva, registrata il 24 novembre 2020, il Ministro della Giustizia, il Conservatore dei sigilli, insta per il rigetto del ricorso. Egli sostiene che la condizione di urgenza non è soddisfatta e che non vi è alcuna violazione grave e manifestamente illegale delle libertà fondamentali invocate.

La richiesta è stata comunicata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute, che non hanno presentato osservazioni.

IV. Con il n. 446736, in una petizione registrata il 23 novembre 2020 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, l'Ordine degli avvocati francesi, l'Unione dei giudici e l'Associazione per la difesa dei diritti dei detenuti si sono rivolti al giudice ad interim del Consiglio di Stato, deliberando sulla base dell'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa:

1°) di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 ;

2°) di addebitare allo Stato la somma di 3.600 euro ai sensi dell'art. L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

Essi sostengono che :

- la loro richiesta è ammissibile in quanto, da un lato, giustificano un interesse che conferisce loro il diritto di agire e, dall'altro, poiché l'ordinanza non è stata ratificata dal Parlamento, essa costituisce un atto soggetto a ricorso dinanzi al tribunale amministrativo;

- la condizione dell'urgenza è soddisfatta se le misure contestate hanno conseguenze gravi e immediate per gli interessi pubblici relativi all'esercizio dei diritti della difesa e alla qualità della giustizia penale;

- vi è una grave e manifestamente illegittima violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, compreso il diritto a comparire fisicamente davanti ad un giudice, in quanto i provvedimenti impugnati non sono in primo luogo necessari, appropriati o proporzionati, che la loro portata temporale e materiale non è giustificata in considerazione della gravità delle loro conseguenze sull'esercizio dei diritti della difesa, in secondo luogo, che i tribunali penali sono attualmente in piena attività e, infine, che sono specificamente rivolti all'interessato, anche se tutti gli altri partecipanti al procedimento possono essere fisicamente presenti.

In una memoria difensiva, registrata il 24 novembre 2020, il Ministro della Giustizia, il Conservatore dei sigilli, ha concluso per il rigetto della domanda. Sostiene che la condizione di urgenza non è soddisfatta e che non vi è alcuna violazione grave e manifestamente illegale delle libertà fondamentali invocate.

In una memoria, registrata il 24 novembre 2020, l'Ordine degli avvocati di Lille e l'Ordine degli avvocati della Guyana francese hanno concluso che l'applicazione del Syndicat des avocats de France, del Syndicat de la magistrature e dell'Association pour la défense des droits des détenus (Associazione per la difesa dei diritti dei detenuti) dovrebbe essere concessa. Essi sostengono di avere interesse ad intervenire e ad aderire alla motivazione della domanda.

La domanda è stata comunicata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute, che non hanno presentato osservazioni.

V. Con il n. 446816 , con una petizione, registrata il 23 novembre 2020 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, il Consiglio nazionale degli avvocati, l'Association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, l'Association des avocats conseils d'entreprises, l'Ordine degli avvocati di Lille e l'Ordine degli avvocati di Bobigny si sono rivolti al giudice nelle sezioni del Consiglio di Stato, deliberando in base all'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa:

1°) di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 ;

2°) di ingiungere al Governo di abrogare queste disposizioni;

3°) di addebitare allo Stato la somma di 5.000 euro ai sensi dell'art. L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

Essi sostengono che :

- la loro petizione è ammissibile in quanto, da un lato, giustificano un interesse che conferisce loro il diritto di agire e, dall'altro, poiché l'ordinanza non è stata ratificata dal Parlamento, costituisce un atto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo;

- il requisito dell'urgenza è soddisfatto se l'ordinanza contestata pregiudica gravemente e immediatamente il rispetto dei diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice;

- vi è una grave e manifestamente illegale interferenza con i diritti della difesa e il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi al giudice, in quanto, da un lato, le disposizioni impugnate consentono di richiedere agli imputati di comparire in videoconferenza per tutte le udienze penali, qualunque sia la pena comminata, senza che sia richiesto il loro consenso e, dall'altro, le disposizioni dell'art. 4 del medesimo decreto, che prevedono che il procedimento possa essere svolto in pubblicità limitata, costituiscono una misura sufficiente a ridurre il rischio di contaminazione.

Con una memoria difensiva, registrata il 24 novembre 2020, il Ministro della Giustizia, custode dei sigilli, insta per il rigetto del ricorso. Egli ha sostenuto che la condizione di urgenza non era stata soddisfatta e che non vi era alcuna violazione grave e manifestamente illegale delle libertà fondamentali invocate.

La richiesta è stata comunicata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute, che non hanno presentato osservazioni.

Dopo aver convocato tutti i candidati a un'audizione pubblica, il Primo Ministro, il Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia e il Ministro della Solidarietà e della Salute sono stati convocati in udienza pubblica;

Nel corso dell'udienza pubblica del 24 novembre 2020, alle ore 16.00, si è tenuta la seguente udienza:

- Spinosi, avvocato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, avvocato dell'Associazione degli Avvocati Penali, della Federazione Nazionale dei Sindacati dei Giovani Avvocati e della Lega per i Diritti Umani;

- il rappresentante dell'Associazione degli Avvocati Penalisti;

- Me Mathonnet, avvocato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, avvocato dell'Ordine degli Avvocati francesi e altri;

- il rappresentante del Sindacato dei Magistrati;

- Me Boré, avvocato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, avvocato del Consiglio Nazionale degli Avvocati e altri;

- i rappresentanti del Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia;

al termine del quale il giudice istruttore ha rinviato la chiusura delle indagini alle ore 12.00 del 26 novembre 2020.

Viste le nuove memorie, registrate il 25 novembre 2020, presentate dal Ministro della Giustizia, custode dei sigilli, che mantiene le sue conclusioni e i suoi mezzi;

Viste le nuove memorie, registrate il 25 novembre 2020, presentate dal Consiglio nazionale degli ordini forensi, dall'Association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, dall'Association des avocats conseils d'entreprises, dall'Ordine degli avvocati di Lille e dall'Ordine degli avvocati di Bobigny, che mantengono le loro conclusioni e i loro mezzi;

Visto il nuovo mandato, registrato il 26 novembre 2020, presentato dal Syndicat des avocats de France, dal Syndicat de la magistrature e dall'Association pour la défense des droits des détenus, che mantengono le loro conclusioni e i loro mezzi;

Considerando le altre parti dei file;

Visti:
- la Costituzione, e in particolare il suo preambolo;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- il codice di procedura penale;

- il codice della sanità pubblica;
- la legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020;

- Legge n. 2020-856 del 9 luglio 2020;

- la legge n. 2020-1379 del 14 novembre 2020; - il decreto n. 2020-1257 del 14 ottobre 2020; - il codice di giustizia amministrativa;

Considerando quanto segue:

1. Le domande di cui sopra, presentate sulla base dell'articolo L. 521-2 del Codice di Giustizia Amministrativa, presentano le stesse questioni per la sentenza. Dovrebbero essere uniti per essere decisi da un unico ordine.

Sugli interventi :

2. Il Conseil national des barreaux, l'Association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, l'Association des avocats conseils d'entreprises, l'Ordre des avocats au barreau de Lille e l'Ordre des avocats au barreau de Bobigny giustificano, per il loro scopo statutario, un interesse sufficiente alla sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata. Pertanto, il loro intervento a sostegno della domanda n. 446728 è ammissibile.

3. 3. L'Ordine degli Avvocati di Lille e l'Ordine degli Avvocati della Guyana francese, per il loro scopo statutario, dimostrano di avere un interesse sufficiente alla sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata. Di conseguenza, il loro intervento a sostegno della domanda n. 446736 è ammissibile.

Sulle circostanze e sul quadro giuridico della controversia:

4. Ai sensi dell'articolo L. 3131-12 del Codice della sanità pubblica, emanato con la legge d'emergenza del 23 marzo 2020 per far fronte all'epidemia di covid-19: "Lo stato di emergenza sanitaria pubblica può essere dichiarato in tutta o in parte della Francia metropolitana e del territorio delle comunità disciplinate dagli articoli 73 e 74 della Costituzione e della Nuova Caledonia in caso di disastro sanitario che, per la sua natura e gravità, metta in pericolo la salute della popolazione".

L'articolo L. 3131-13 dello stesso Codice stabilisce che "Lo stato di emergenza sanitaria è dichiarato con decreto del Consiglio dei Ministri sulla base di una relazione del Ministro della salute. (...) / La proroga dello stato di emergenza sanitaria oltre il mese può essere autorizzata per legge solo previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo L. 3131-19".

Ai sensi dell'art. L. 3131-15 dello stesso Codice, "nelle circoscrizioni territoriali in cui è dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con decreto regolamentare emanato su relazione del Ministro della salute, al solo fine di garantire la salute pubblica, "adottare una serie di misure per limitare o vietare viaggi, raduni sulla pubblica via e riunioni "strettamente proporzionate ai rischi sanitari sostenuti e adeguate alle circostanze di tempo e di luogo".

5. La comparsa di un nuovo coronavirus, responsabile del coronavirus 2019 o della malattia di covide-19 e particolarmente contagiosa, è stata dichiarata un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 e poi una pandemia l'11 marzo 2020.

La diffusione del virus sul territorio francese ha portato il Ministro della Solidarietà e della Salute e poi il Primo Ministro ad adottare misure sempre più severe a partire dal 4 marzo 2020 per ridurre il rischio di contagio.

Per far fronte all'aggravarsi dell'epidemia, la citata legge del 23 marzo 2020 ha creato lo stato di emergenza sanitaria ai sensi degli articoli da L. 3131-12 a L. 3131-20 del Codice della sanità pubblica e ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per un periodo di due mesi a partire dal 24 marzo 2020. La legge dell'11 maggio 2020, che estende lo stato di emergenza sanitaria pubblica e integra queste disposizioni, ha esteso lo stato di emergenza sanitaria pubblica fino al 10 luglio 2020 compreso. L'evoluzione della situazione sanitaria ha portato a un allentamento delle misure adottate e la legge del 9 luglio 2020 ha organizzato un regime per porre fine a questo stato di emergenza.

6. 6. Una nuova progressione dell'epidemia ha indotto il Presidente della Repubblica a emanare, sulla base degli articoli L. 3131-12 e L. 3131-13 del Codice della Salute Pubblica, il decreto del 14 ottobre 2020 che dichiara lo stato di emergenza a partire dalle ore 00:00 del 17 ottobre su tutto il territorio nazionale. Il 29 ottobre 2020, sulla base dell'articolo L. 3131-15 del Codice della Salute Pubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che prescrive le misure generali necessarie per far fronte all'epidemia di covide-19 nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria. Il legislatore, con l'articolo 1 della legge del 14 novembre 2020 che autorizza l'estensione dello stato di emergenza sanitaria e stabilisce diverse misure per la gestione della crisi sanitaria, ha prorogato tale stato di emergenza sanitaria fino al 16 febbraio 2021 compreso.

7. 7. In tale contesto, il decreto in questione, datato 18 novembre 2020, emanato sulla base dell'autorizzazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 23 marzo 2020 e dell'articolo 10 della legge 14 novembre 2020, ha previsto vari adeguamenti delle norme di procedura penale "al fine di consentire la continuità dell'attività della magistratura penale essenziale per il mantenimento dell'ordine pubblico", secondo le parole dell'articolo 1 della stessa.

8. In considerazione dei motivi sollevati nei ricorsi di cui sopra, si deve ritenere che essi richiedano la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni degli articoli 2 e 4 e del secondo comma dell'articolo 11 della presente ordinanza.

Sulle domande di sospensione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto relative all'estensione della videoconferenza:

9. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto in questione: "Nonostante qualsiasi disposizione contraria, i mezzi di telecomunicazione audiovisivi possono essere utilizzati dinanzi a tutti i tribunali penali e per presentazioni dinanzi al pubblico ministero o al pubblico ministero, senza che sia necessario ottenere l'accordo delle parti. / I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire di certificare l'identità delle persone e garantire la qualità della trasmissione e la riservatezza degli scambi. Il giudice assicura in ogni momento il corretto svolgimento del procedimento e redige un verbale delle operazioni effettuate / Il giudice organizza e conduce il procedimento assicurando il rispetto dei diritti della difesa e garantendo il contraddittorio. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 706-71 del Codice di procedura penale / Le disposizioni del presente articolo sono applicabili dinanzi al giudice penale solo dopo la conclusione dell'istruttoria all'udienza di cui all'articolo 346 del Codice di procedura penale. »

10. Ai sensi dell'articolo 706-71 del Codice di Procedura Penale: "Per la corretta amministrazione della giustizia si può ricorrere, nel corso del procedimento penale, se il magistrato incaricato del procedimento o il presidente del tribunale adito lo ritiene giustificato, nei casi e secondo le modalità previste dal presente articolo, ad un mezzo di telecomunicazione audiovisivo. Le disposizioni del comma precedente che prevedono l'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione audiovisivo sono applicabili dinanzi al tribunale di primo grado per l'audizione di testimoni, parti civili e periti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, con il consenso del pubblico ministero e di tutte le parti, alla comparizione dell'imputato dinanzi al tribunale penale in caso di detenzione. Tali disposizioni si applicano anche all'audizione o all'esame di una persona detenuta da parte di un giudice istruttore, all'audizione di testimoni dinanzi a un giudice istruttore prima di porre una persona detenuta in custodia cautelare per qualsiasi altro motivo, all'audizione di testimoni dinanzi al tribunale di primo grado, all'audizione di testimoni dinanzi al tribunale di primo grado per l'estensione della custodia cautelare, (...), alle udienze relative a controversie concernenti la custodia cautelare dinanzi al tribunale di primo grado, (...). ) il tribunale del processo, l'interrogatorio dell'imputato da parte del presidente del tribunale d'assise ai sensi dell'articolo 272, la comparizione di una persona all'udienza durante la quale viene pronunciata una sentenza o una decisione che era stata riservata o durante la quale vengono decisi solo gli interessi civili, l'interrogatorio da parte del pubblico ministero o della procura di una persona arrestata in virtù di un mandato d'arresto, di un mandato d'arresto, di un mandato d'arresto europeo, di una richiesta di arresto provvisorio, di una richiesta di estradizione o di una richiesta di arresto in vista della consegna, la presentazione al giudice della libertà e della detenzione, al primo presidente della corte d'appello o al magistrato da lui designato (. ...) se la persona è detenuta per un altro motivo, o all'interrogatorio dell'imputato davanti al tribunale di polizia se è detenuto per un altro motivo. Nel caso di un'udienza nel corso della quale deve essere presa una decisione sulla custodia cautelare o sulla proroga della custodia cautelare, il detenuto, informato della data dell'udienza e del fatto che è previsto l'uso di tale mezzo, può rifiutare l'uso di un mezzo di telecomunicazione audiovisiva, a meno che il suo trasporto non sembri essere evitato a causa del grave rischio di perturbazione dell'ordine pubblico o di fuga / (...)".

11. I ricorrenti sostengono che le disposizioni dell'articolo 2 in questione, nella misura in cui estendono i casi in cui un giudice può utilizzare un mezzo di telecomunicazione audiovisiva senza il consenso dell'interessato, in particolare quando la persona è detenuta, oltre ai casi già previsti dall'articolo 706-71 del codice di procedura penale, violano in modo grave e manifestamente illecito i diritti della difesa e il diritto ad un equo processo, nonché il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto di ogni detenuto a che la sua situazione sia trattata secondo le norme di competenza e di procedura previste dal Codice di procedura penale, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla comparizione personale e fisica dell'imputato al processo penale, garantito sia dall'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sia dalle disposizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

12. Le indagini, in particolare le prove prodotte dal Ministro della Giustizia, dal Conservatore dei sigilli, e gli argomenti ribaditi in udienza, dimostrano che questo maggiore ricorso alla videoconferenza è reso necessario dalle grandi difficoltà pratiche incontrate dall'amministrazione penitenziaria nell'estradizione dei detenuti in considerazione dei vincoli particolarmente pesanti imposti dall'attuale situazione sanitaria e dalla lotta contro la diffusione dell'epidemia all'interno delle carceri e dei tribunali giudiziari. Inoltre, le disposizioni impugnate si limitano ad offrire un'opzione ai giudici, che devono, in ogni caso, valutare se tali difficoltà giustifichino il ricorso alla videoconferenza, in particolare alla luce dello stato di salute del detenuto e dell'importanza dell'udienza in questione. È inoltre loro responsabilità, come previsto dalle disposizioni in questione, assicurare che i mezzi di telecomunicazione utilizzati permettano di certificare l'identità delle persone e garantiscano la qualità della trasmissione nonché la riservatezza degli scambi, in particolare tra l'avvocato e il suo cliente.

Infine, l'utilizzo della videoconferenza può consentire di evitare il rinvio delle udienze e quindi contribuire al rispetto del diritto delle parti di far sentire la propria causa entro un termine ragionevole.

13. Per quanto riguarda i procedimenti penali di custodia cautelare dinanzi alla camera inquirente, spetta al presidente della camera, alla luce delle decisioni del Consiglio costituzionale n. 2019-778 DC del 21 marzo 2019, 2019-778 DC del 21 marzo 2019, 2019-802 QPC del 20 settembre 2019 e 2020-836 QPC del 30 aprile 2020, assicurare che il detenuto abbia la possibilità di comparire fisicamente dinanzi alla camera a intervalli ragionevoli.

14. 14. Tuttavia, la situazione è diversa per le udienze dinanzi al tribunale d'assise o al tribunale penale. La gravità delle pene inflitte e il ruolo assegnato ai magistrati e ai giurati conferiscono una rilevanza specifica alla natura orale del procedimento. Durante le argomentazioni e le memorie di chiusura, la presenza fisica delle parti civili e dell'imputato è essenziale, soprattutto quando l'imputato parla per ultimo, prima della chiusura del procedimento.

Nell'equilibrio degli interessi, date le condizioni in cui si fa ricorso a questi mezzi di telecomunicazione, gli elementi menzionati al punto 12 sui requisiti per il corretto funzionamento della giustizia non sono sufficienti a giustificare la violazione, da parte delle disposizioni contestate, dei principi fondanti del processo penale e dei diritti delle persone fisiche coinvolte nel processo, siano esse imputate o vittime.

15. Da quanto precede consegue che le disposizioni dell'art. 2 dell'ordinanza impugnata violano in modo grave e manifestamente illecito i diritti della difesa e il diritto ad un equo processo solo nella misura in cui autorizzano l'uso della videoconferenza dopo la fine delle indagini all'udienza dinanzi al giudice penale.

Di conseguenza, poiché il Ministro della Giustizia, il Conservatore dei sigilli, non contesta seriamente che la condizione di urgenza sia stata soddisfatta, le ricorrenti hanno il diritto di chiedere, in tale misura, la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni contestate. In considerazione della sospensione così pronunciata, non è necessario ingiungere al governo di abrogare tali disposizioni.

In merito alla constatazione che le disposizioni dell'articolo 4 dell'ordinanza, relative alla pubblicità delle audizioni, dovrebbero essere sospese:

16. Ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza in questione: "I. - I capi dei tribunali definiscono le condizioni di accesso al tribunale, alle aule di giustizia e ai servizi che ricevono il pubblico al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie in vigore. Tali condizioni sono portate all'attenzione del pubblico, in particolare tramite manifesti / II. - In deroga alle norme di pubblicità previste dagli articoli 306 e 400 del codice di procedura penale, il presidente del collegio può decidere, prima dell'apertura dell'udienza, che il procedimento si svolga in pubblicità limitata. Alle condizioni stabilite dal presidente, i giornalisti possono assistere all'udienza / (...) Davanti alla camera del giudice istruttore, (...) quando l'udienza si svolge in pubblico e la sentenza è pronunciata in seduta pubblica, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti / Quando il giudice responsabile della libertà e della detenzione deve pronunciarsi in seduta pubblica sulla custodia cautelare, nel caso in cui non sia possibile garantire le condizioni necessarie a tutelare la salute delle persone presenti, tale giudice può decidere che l'udienza si svolga in camera di consiglio. In tal caso, e alle condizioni da lui stabilite, i giornalisti possono partecipare all'audizione. ».

17. I ricorrenti hanno sostenuto che le disposizioni dell'art. 4 in questione, che consentivano ai giudici di decidere che il procedimento si sarebbe svolto in pubblicità limitata, costituivano una grave e manifestamente illegittima violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, garantiti sia dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sia dalle disposizioni dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

18. Tuttavia, poiché, da un lato, tali restrizioni all'accesso del pubblico all'udienza non riguardano i giornalisti e consentono quindi di informare il pubblico sul merito del procedimento e quindi di garantire una pubblicità sufficiente e, dall'altro, spetta ai giudici garantire che siano giustificate e proporzionate alla situazione sanitaria al momento dell'udienza, esse non violano in modo grave e manifestamente illecito i diritti della difesa e il diritto a un processo equo.

Sulle conclusioni che chiedono la sospensione delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 11 dell'ordinanza, relative alla durata della sua applicazione:

19. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 dell'ordinanza impugnata: "Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano fino alla scadenza del termine di un mese dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con il suddetto decreto del 14 ottobre 2020 e prorogato alle condizioni previste dall'articolo L. 3131-13 del Codice della Salute Pubblica. »

20. I ricorrenti sostengono che le disposizioni impugnate dell'art. 11, nella misura in cui consentono di mantenere le misure eccezionali previste dagli artt. 2 e 4 per un periodo di un mese oltre la fine dello stato di emergenza sanitaria, violano in modo grave e manifestamente illegale i diritti della difesa e il diritto ad un equo processo, garantiti sia dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sia dalle disposizioni dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

21. 21. Tuttavia, la condizione di urgenza richiesta dalle disposizioni dell'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa non può essere considerata soddisfatta per quanto riguarda questa proroga di un mese, poiché, allo stato attuale dei testi in vigore, lo stato di emergenza sanitaria terminerà solo il 16 febbraio 2021.

22. Da tutto ciò consegue che i ricorrenti hanno diritto, nello stato delle indagini e tenuto conto dell'ufficio del giudice provvisorio, di chiedere la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni dell'art. 2 dell'ordinanza impugnata solo nella misura in cui si riferiscono alle udienze dinanzi al giudice penale.

Sulle spese del procedimento :

23. Nelle circostanze del caso di specie, la somma di 1.000 euro deve essere addebitata allo Stato, da versare complessivamente ai richiedenti, per ciascuna delle domande, ai sensi dell'articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.

ORDINI: 

Articolo 1: Sono ammessi i discorsi del Consiglio Nazionale degli Avvocati, dell'Associazione Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, dell'Association des avocats conseils d'entreprises, dell'Ordine degli Avvocati di Lille e dell'Ordine degli Avvocati di Bobigny, da un lato, e dell'Ordine degli Avvocati di Lille e dell'Ordine degli Avvocati della Guyana, dall'altro.

Articolo 2: L'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto n. 2020-1401 del 18 novembre 2020 è sospesa in quanto relative alle udienze dinanzi ai tribunali penali.

Articolo 3: Lo Stato paga ai ricorrenti la somma totale di 1.000 euro per ciascuno dei crediti di cui all'articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.

Articolo 4: Le restanti conclusioni delle domande sono respinte.

Articolo 5: La presente ordinanza è notificata all'Ordine degli Avvocati Penali, alla Federazione Nazionale dei Sindacati dei Giovani Avvocati, alla Lega dei Diritti dell'Uomo, all'Ordine degli Avvocati francesi, prima nominato, al Consiglio Nazionale degli Avvocati, prima nominato, e al Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli.

Una copia sarà inviata al Primo Ministro e al Ministro della Solidarietà e della Salute.